CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPUT° GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CAPUT° MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che la prima doglianza, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio ex art. 192, co. 2, c.p.p., è inammissibile perché meramente e genericamente riproduttiva dei motivi d'appello già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione, senza che i ricorsi si confrontino criticamente con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che ha spiegato come l'acquisizione documentale avesse con certezza consentito, anche sulla base delle liquidazioni IVA periodiche effettuate dalla stessa società, di calcolare l'imposta indiretta dovuta e accertare il superamento della soglia di punibilità in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione per gli anni 2011 e 2012; Rilevato che è parimenti inammissibile la seconda doglianza, con cui si duole della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia ed avendo escluso, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione (v. pag. 3), che il fatto fosse suscettibile di essere valutato in termini di particolare tenuità sia per l'ammontare delle somme evase, sia per il ripetersi della violazione per due anni consecutivi, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di merito compiuta; del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di omessa presentazione della dichiarazione fiscale ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278946); Ritenuto, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il