CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 agosto 2022
Cassazione n. 10375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10-06-2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa I'll novembre 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, reato a lui ascritto perché, in occasione degli incontri disputati dallsquadratdi calcio tra Paganese e Prato (episodio del 29 settembre 2013) e tra Paganese e [OSCURATO:PERSONA] (episodio dell'Il marzo 2015), violava gli obblighi imposti dal provvedimento Daspo emesso dal Questore di Salerno in data 18 agosto 2022, con cui gli era stato prescritto di presentarsi presso la Tenenza dei CC di Pagani 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 30 muniti prima della fine delle partite della Paganese, omettendo in entrambi i casi la seconda presentazione. Con sentenza del 10 giugno 2022, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione all'episodio commesso il 29 settembre 2012, perché estinto per intervenuta prescrizione del reato e, per l'effetto, rideterminava la pena nella misura di mesi 8 di reclusione e 6.666 euro di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la decisione della Corte di appello campana, Fortino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio sulla sussistenza del reato, evidenziando che sia il Tribunale che la Corte di appello non hanno considerato che il provvedimento impositivo del Daspo era privo di efficacia, perché mancante del provvedimento di convalida che avrebbe dovuto essere emesso dal G.I.P. competente. Si sarebbe dunque in presenza di un'inefficacia originaria non altrimenti rimediabile, destinata dunque a incidere sulla validità delle prescrizioni imposte al ricorrente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di indicare con chiarezza, puntualità e completezza gli elementi di fatto e di diritto su cui è stata fondata la ricostruzione dei fatti e l'iter logico-argomentativo della decisione assunta. Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 43 cod. pen., osservando che nulla è stato specificato in ordine all'elemento psicologico del reato, non essendo stato considerata, in particolare, l'assenza di prove certe idonee a comprovare la reale volontà dell'imputato di agire con dolo e premeditazione. Con il quarto motivo, infine, è stata eccepita la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dolendosi la difesa del fatto che la Corte di appello non ha esaminato la possibilità di un proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte di appello del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero i giudici di secondo grado, nel dare esaurienti risposte alle deduzioni difensive e nello sviluppare le considerazioni del primo giudice, hanno richiamato innanzitutto la circostanza che il provvedimento violato da Fortino, ovvero il Daspo emesso dal Questore di Salerno il 18 agosto 2012, era stato convalidato dal G.I.P. il 30 agosto 2012, circostanza questa con cui il ricorso non si confronta, per cui la relativa doglianza deve ritenersi inammissibile, e ciò a maggior ragione ove si consideri che non risulta che la questione della mancata convalida del Daspo sia stata dedotta nell'atto di appello. La Corte di appello, inoltre, nel prendere atto che la materialità del fatto risulta pacifica, essendo non controversa la ingiustificata inottemperanza da parte di Fortino delle prescrizioni contenute nel provvedimento questorile, ha altresì ragionevolmente rimarcato la configurabilità nel caso di specie dell'elemento soggettivo del reato, osservando che la condotta dell'imputato non poteva essere qualificata in termini di mera dimenticanza: proprio il fatto che il ricorrente, in entrambe le occasioni, si era presentato per adempiere il primo dei due obblighi a lui imposti (presentarsi presso la Tenenza dei CC di Pagani 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 30 muniti prima della fine delle partite della Paganese) consente infatti di escludere che la violazione del secondo obbligo fosse dipesa da una mera svista, stante la vicinanza temporale delle due prescrizioni. In definitiva, in quanto ancorato a considerazioni razionali e saldamente ancorate alle acquisizioni probatorie, il percorso argomentativo posto a fondamento della decisione di conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato resiste ampiamente alle censure difensive, sollevate in termini assertivi e non adeguatamente specifici. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Fortino deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in