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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31949/2026

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ibunale di Udineudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Udine, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,segnatamente, con:a) sentenza della Corte d’assise di appello di Catania, in data 31 gennaio2022, irrevocabile il 25 settembre 2024, di condanna, quale esecutore materiale,per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione edal metodo mafioso, commesso il 17 marzo 2011 in Siracusa; b) sentenza della Corte d’assise di appello di Catania, in data 1° luglio 2024,irrevocabile il 9 aprile 2025, di condanna per il reato di omicidio di AngeloSparatore, aggravato dalla premeditazione e dall’agevolazione mafiosa,commesso 4 maggio 2001 in Siracusa.

A ragione della decisione il Tribunale ha evidenziato che l’omogeneità delleviolazioni e la vicinanza temporale tra gli agiti criminali, astrattamentesuscettibili di ritenere l’unitaria e anticipata deliberazione dei due omicidi, nelcaso in esame erano elementi insufficienti al riconoscimento della continuazione.Ciò alla stregua della natura estemporanea dei due fatti di sangue, inferita inprimo luogo dal movente che aveva sorretto l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ossiaquello di realizzare una vendetta “trasversale” poiché il fratello della vittima eradivenuto collaboratore di giustizia e le sue dichiarazioni avevano avuto un ruolodi rilievo per la condanna all’ergastolo di [OSCURATO:PERSONA], suocero di Attanasioe vertice del clan [OSCURATO:PERSONA]-Attanasio; ciò che aveva fatto ritenere l’omicidioaggravato anche dall’agevolazione del predetto gruppo criminale.

Quanto,invece, all’omicidio [OSCURATO:PERSONA], si è evidenziato che esso non aveva un'unicacausale, come ricordato dai collaboratori di giustizia (tanto che era stata esclusal’aggravante dell’agevolazione mafiosa, pur restando l’aggravante in parola sottol’ulteriore profilo del c.d. metodo mafioso) e che in realtà la vittima designata erapersona diversa e, precisamente, [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha poi escluso qualsiasi rilievo della circostanza che l’omicidio diSparatore sarebbe stato deliberato e ordinato in epoca antecedente a quello diRomano, poiché tale elemento di per sé non aveva alcuna incidenza sulla unitariae anticipata ideazione criminosa; così come ha chiarito che nessun vincolo dellacontinuazione poteva derivare dall’affermazione, contenuta nella sentenzariguardante l’omicidio [OSCURATO:PERSONA], secondo cui vi erano «inquietanti analogie» tra idue fatti di sangue, chiarendo che il giudice dell'esecuzione è vincolatoesclusivamente alle determinazioni del giudice della cognizione in punto dicontinuazione.Sicché ha ritenuto che ciascun progetto omicidiario avesse naturaoccasionale e fosse sorto per circostanze del tutto contingenti.

2. Attanasio, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e,con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell’art. 81, secondo comma,cod. pen. e vizio di motivazione.

Il giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato di considerare la sussistenzadiplurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso ed escluso il beneficiosulla scorta di elementi errati o travisati.

I delitti attribuiti ad Attanasio sono stati commessi nello stesso contestoterritoriale e, di più, nell’ambito del medesimo clan mafioso di appartenenza,tant’è che anche i diversi moventi indicati per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tuttiriconducibili a tale gruppo criminale, sicché i due omicidi non potrebbero nonconsiderarsi riconducibili a un'unitaria e anticipata deliberazione, costituita dallanecessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio.

Del resto«il fatto che Attanasio abbia chiesto il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i due delitti significa che egli implicitamente ammette che sianostati programmati ab origine nel contesto del medesimo disegno criminoso(…)».

Giusta la tesi del ricorrente, il provvedimento oggetto d'impugnazionesarebbe inoltre errato laddove ha richiamato il concetto di estemporaneità dellecausali, essendo stata riconosciuta per entrambi i reati l’aggravante dellapremeditazione.3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata il 21 maggio 2026, ha concluso per la declaratoriad’inammissibilità del ricorso rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure manifestamente infondate.2.

Com’è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere chegli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094).

Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevantial fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includentele singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati fine si è affermato che ben può sussistere, inteoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo e dunque sempreche dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (tramolte, Sez. 1, n. 16980 in data 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992).Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che larealizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento dellacostituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253;Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639del28/3/2006, Adanno, Rv. 234100).

Secondo altra, preferibile, opinione, deveaversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione,quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendodetto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiuntoche, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momentodella costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta diautomatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficiosanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebberoritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018,Giglia, Rv. 271984).

Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essereunificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambitodi attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento dellaconsorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quantoconseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti odoccasionali.Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioniinsorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza dielementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essereoggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n.13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez.

V, n. 23370, del 14/05/2008,Pagliara, Rv. 240489).In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) siastrumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa ocorrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni,non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodiodifettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essereconfusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria especifica, ab origine.3.

Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzionesi sia attenuto alle disposizioni normative e ai criteri giurisprudenziali elaborati inmateria e abbia motivato, facendo riferimento a dati informativi certi inferiti dallesentenze di merito che documentano la matrice occasionale delle fattispecieomicidiarie, tali dunque da non poter essere previsti, con la sufficientespecificità.Il carattere estemporaneo elimina in radice ogni possibilità di unificazione deigravissimi fatti di sangue sicché a nulla vale – come ha fatto il ricorrente –svolgere considerazioni sulla sua risalente appartenenza al gruppo criminale ealla comune matrice, individuata nella necessità di risolvere i conflitti interniovvero esterni allo stesso.Neppure ha pregio l’osservazione riguardante la comune aggravante dellapremeditazione, ritenuta per entrambi i reati, poiché la stessa riposa su unaconfusione tra due distinti concetti giuridici, poiché la premeditazione richiede ilperdurare, per un apprezzabile intervallo temporale, dell’animo del soggettodella risoluzione criminosa ferma e irrevocabile, mentre la continuazionenecessita di una unitaria deliberazione di diversi reati, senza che sia necessarioperò che gli stessi siano stati premeditati.

Sul punto questa Corte, sebbene inmateria di continuazione tra reato associativo e omicidio riconducibile all’attivitàdel sodalizio, ha condivisibilmente chiarito che non può essere riconosciutal'identità del disegno criminoso, pur quando in relazione al delitto di omicidio siastata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ovenon sia raggiunta la prova di un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio findal momento dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga,per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti edoccasionali (Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025, dep. 2026, Spagnuolo, Rv. 289242– 01).Concludendo sul punto,il ricorrente non si confronta con la congruamotivazione del giudice dell'esecuzione e prospetta argomenti che, in quantoincentrati esclusivamente sul rapporto di strumentalità dei due omicidi allafunzionalità del clan di appartenenza e alla vicinanza temporale tra le condotte,ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamenteinteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio ditali gravissimi fatti.4.

Per le ragioni indicate, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile conconseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Udineudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Udine, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,segnatamente, con:a) sentenza della Corte d’assise di appello di Catania, in data 31 gennaio2022, irrevocabile il 25 settembre 2024, di condanna, quale esecutore materiale,per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione edal metodo mafioso, commesso il 17 marzo 2011 in Siracusa; b) sentenza della Corte d’assise di appello di Catania, in data 1° luglio 2024,irrevocabile il 9 aprile 2025, di condanna per il reato di omicidio di AngeloSparatore, aggravato dalla premeditazione e dall’agevolazione mafiosa,commesso 4 maggio 2001 in Siracusa. A ragione della decisione il Tribunale ha evidenziato che l’omogeneità delleviolazioni e la vicinanza temporale tra gli agiti criminali, astrattamentesuscettibili di ritenere l’unitaria e anticipata deliberazione dei due omicidi, nelcaso in esame erano elementi insufficienti al riconoscimento della continuazione.Ciò alla stregua della natura estemporanea dei due fatti di sangue, inferita inprimo luogo dal movente che aveva sorretto l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ossiaquello di realizzare una vendetta “trasversale” poiché il fratello della vittima eradivenuto collaboratore di giustizia e le sue dichiarazioni avevano avuto un ruolodi rilievo per la condanna all’ergastolo di [OSCURATO:PERSONA], suocero di Attanasioe vertice del clan [OSCURATO:PERSONA]-Attanasio; ciò che aveva fatto ritenere l’omicidioaggravato anche dall’agevolazione del predetto gruppo criminale. Quanto,invece, all’omicidio [OSCURATO:PERSONA], si è evidenziato che esso non aveva un'unicacausale, come ricordato dai collaboratori di giustizia (tanto che era stata esclusal’aggravante dell’agevolazione mafiosa, pur restando l’aggravante in parola sottol’ulteriore profilo del c.d. metodo mafioso) e che in realtà la vittima designata erapersona diversa e, precisamente, [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha poi escluso qualsiasi rilievo della circostanza che l’omicidio diSparatore sarebbe stato deliberato e ordinato in epoca antecedente a quello diRomano, poiché tale elemento di per sé non aveva alcuna incidenza sulla unitariae anticipata ideazione criminosa; così come ha chiarito che nessun vincolo dellacontinuazione poteva derivare dall’affermazione, contenuta nella sentenzariguardante l’omicidio [OSCURATO:PERSONA], secondo cui vi erano «inquietanti analogie» tra idue fatti di sangue, chiarendo che il giudice dell'esecuzione è vincolatoesclusivamente alle determinazioni del giudice della cognizione in punto dicontinuazione.Sicché ha ritenuto che ciascun progetto omicidiario avesse naturaoccasionale e fosse sorto per circostanze del tutto contingenti.   2. Attanasio, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e,con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell’art. 81, secondo comma,cod. pen. e vizio di motivazione.  Il giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato di considerare la sussistenzadiplurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso ed escluso il beneficiosulla scorta di elementi errati o travisati.  I delitti attribuiti ad Attanasio sono stati commessi nello stesso contestoterritoriale e, di più, nell’ambito del medesimo clan mafioso di appartenenza,tant’è che anche i diversi moventi indicati per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tuttiriconducibili a tale gruppo criminale, sicché i due omicidi non potrebbero nonconsiderarsi riconducibili a un'unitaria e anticipata deliberazione, costituita dallanecessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio. Del resto«il fatto che Attanasio abbia chiesto il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i due delitti significa che egli implicitamente ammette che sianostati programmati ab origine nel contesto del medesimo disegno criminoso(…)». Giusta la tesi del ricorrente, il provvedimento oggetto d'impugnazionesarebbe inoltre errato laddove ha richiamato il concetto di estemporaneità dellecausali, essendo stata riconosciuta per entrambi i reati l’aggravante dellapremeditazione.3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata il 21 maggio 2026, ha concluso per la declaratoriad’inammissibilità del ricorso rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate.2. Com’è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere chegli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094).     Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevantial fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includentele singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati fine si è affermato che ben può sussistere, inteoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo e dunque sempreche dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (tramolte, Sez. 1, n. 16980 in data 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992).Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che larealizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento dellacostituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253;Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639del28/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deveaversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione,quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendodetto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiuntoche, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momentodella costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta diautomatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficiosanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebberoritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018,Giglia, Rv. 271984). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essereunificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambitodi attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento dellaconsorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quantoconseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti odoccasionali.Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioniinsorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza dielementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essereoggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n.13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008,Pagliara, Rv. 240489).In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) siastrumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa ocorrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni,non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodiodifettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essereconfusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria especifica, ab origine.3. Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzionesi sia attenuto alle disposizioni normative e ai criteri giurisprudenziali elaborati inmateria e abbia motivato, facendo riferimento a dati informativi certi inferiti dallesentenze di merito che documentano la matrice occasionale delle fattispecieomicidiarie, tali dunque da non poter essere previsti, con la sufficientespecificità.Il carattere estemporaneo elimina in radice ogni possibilità di unificazione deigravissimi fatti di sangue sicché a nulla vale – come ha fatto il ricorrente –svolgere considerazioni sulla sua risalente appartenenza al gruppo criminale ealla comune matrice, individuata nella necessità di risolvere i conflitti interniovvero esterni allo stesso.Neppure ha pregio l’osservazione riguardante la comune aggravante dellapremeditazione, ritenuta per entrambi i reati, poiché la stessa riposa su unaconfusione tra due distinti concetti giuridici, poiché la premeditazione richiede ilperdurare, per un apprezzabile intervallo temporale, dell’animo del soggettodella risoluzione criminosa ferma e irrevocabile, mentre la continuazionenecessita di una unitaria deliberazione di diversi reati, senza che sia necessarioperò che gli stessi siano stati premeditati. Sul punto questa Corte, sebbene inmateria di continuazione tra reato associativo e omicidio riconducibile all’attivitàdel sodalizio, ha condivisibilmente chiarito che non può essere riconosciutal'identità del disegno criminoso, pur quando in relazione al delitto di omicidio siastata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ovenon sia raggiunta la prova di un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio findal momento dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga,per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti edoccasionali (Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025, dep. 2026, Spagnuolo, Rv. 289242– 01).Concludendo sul punto,il ricorrente non si confronta con la congruamotivazione del giudice dell'esecuzione e prospetta argomenti che, in quantoincentrati esclusivamente sul rapporto di strumentalità dei due omicidi allafunzionalità del clan di appartenenza e alla vicinanza temporale tra le condotte,ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamenteinteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio ditali gravissimi fatti.4. Per le ragioni indicate, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile conconseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.   P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]