CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 1970
Cassazione n. 12995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1970, avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale e chiedendo, comunque, l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, emessa 1'08/04/2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo motivi inerenti al giudizio di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed al trattamento sanzionatorio. In allegato ai motivi aggiunti il difensore del ricorrente ha depositato remissione della querela da parte della persona offesa e relativa accettazione dell'imputato. A fronte di tale evenienza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela, circostanza che, inerendo alla condizione di procedibilità, precede e supera ogni valutazione tn punto di eventuale sussistenza di altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ell:rani tAk-L i [OSCURATO:PERSONA]