CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 02914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/6/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 15/1/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto al giudizio responsabilità, con particolare riguardo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione in fatto qui riproposta, ha steso una motivazione del tutto congrua, priva di illogicità manifeste e coerente con gli esiti istruttori; come tale, dunque, non censurabile. La destinazione allo spaccio della sostanza, e non la mera detenzione per uso personale, è stata infatti argomentata in ragione del dato ponderale (44 dosi ricavabili di marijuana e 8,5 di cocaina), della diversa natura delle sostanze, del ritrovamento di un bilancino di precisione - nascosto - nell'abitazione del Cinelli. In senso contrario all'uso personale, ancora, la sentenza ha poi evidenziato che l'hashish era suddiviso in tre pezzi, e la marijuana contenuta in tre barattoli. 5. Un argomento più che adeguato e solido, dunque, che non può esser qui superato dalle valutazioni di puro merito che il ricorso propone. 6. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il 7 igliere estensore 1.1 P