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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46405/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili, [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente sentenza da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Brescia, in data 2 marzo 2021, ha parzialmente rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti p. e p. dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73 e 80, d.P.R. 309/1990 (a loro contestato al capo A della rubrica) e dagli artt. 110, 61 n. 2 e 495 cod.pen. (contestato al capo B per la falsa dichiarazione di dimora nel comune di Castrezzato).

Per quanto in particolare attiene al delitto di cui al capo A, esso é contestato in relazione alla detenzione a fini di cessione di un quantitativo di cocaina pari a kg. 2,0867 - con principio attivo pari a kg. 1,648, corrispondenti a 10.990,94 dosi medie singole -, oltre a 16,5 grammi di marijuana.

Il delitto, contestato come commesso in Rovato il 28 marzo 2018, é.stato ritenuto aggravato ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, essendosi ravvisata da parte della Corte bresciana - a fronte dell'annullamento, esclusivamente sul punto, da parte della Corte di legittimità - l'ingente quantità della cocaina detenuta, sia in relazione al superamento della soglia minima di cui alla sentenza a Sezioni Unite Biondi del 2012, sia in relazione all'impatto del quantitativo di droga detenuto sulla piazza di spaccio di riferimento (costituita da un Comune di meno di 20 mila abitanti, come Rovato); é stato inoltre calcolato anche in sede di rinvio l'aumento di pena per la recidiva in relazione alla posizione dello Spaneshi.

La pena - identica a quella determinata nella sentenza annullata - é stata rideterminata in mitius rispetto a quella applicata in primo grado, sebbene abbia trovato conferma l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di cui al capo B, in ordine al quale il giudice di primo grado li aveva assolti.

2. Avverso la prefata sentenza emessa in sede di rinvio ricorrono l'Elmadhi e lo Spaneshi, con atto articolato in tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cocaina nonché, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'assenza di un'indagine relativa alla sua consapevolezza del quantitativo detenuto: si dolgono i deducenti che la sentenza impugnata abbia indicato quale area di spaccio quella di Rovato, sebbene si sia ritenuto che lo Spaneshi fosse inserito in contesti criminali di notevole spessore, espressione non compatibile con l'ambito territoriale di riferimento: l'area d'interesse della finalità di spaccio non può coincidere con il luogo ove lo stupefacente é stato sequestrato.

Inoltre il ruolo dell'Elmadhi non é stato adeguatamente considerato dalla Corte di merito, a fronte dell'assunzione di esclusiva responsabilità da parte dello Spaneshi e del fatto che nulla consente di ritenere che egli, pur consapevole della detenzione di stupefacente, fosse anche a conoscenza del quantitativo detenuto o lo sconoscesse per colpa o per errore dovuto a colpa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla recidiva contestata allo Spaneshi, i cui precedenti non consentono di ritenere che egli abbia potuto "affinare" le proprie capacità criminali, trattandosi di vicende risalenti; nonché in relazione alla pena applicata a titolo di continuazione, essendosi la sentenza limitata a trattare unicamente la pena inflitta a titolo di pena base.

2.3. Con il terzo motivo i deducenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omessa revoca della misura di sicurezza dell'espulsione degli imputati, di cui all'art. 86, d.P.R. 309/1990, limitandosi ad affermare la prevalenza dell'interesse generale alla sicurezza sociale rispetto a quello del singolo alla vita familiare, senza un esame comparativo della condizione degli imputati con gli altri criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.

Per stabilire se si versi o meno in un'ipotesi di detenzione di stupefacenti (nella specie, cocaina) qualificabile come di "ingente quantità" - con conseguente applicabilità dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 80 del testo unico in materia di stupefacenti approvato con d.P.R. 309/1990, occorre muovere dal principio affermato da Sez.

U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 (e sostanzialmente ribadito in epoca recente da Sez.

U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), in base al quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Nel percorso argomentativo della sentenza a Sezioni Unite Biondi si fa riferimento, ai fini dell'esercizio della valutazione discrezionale di pertinenza del giudice di merito, alle ricadute della quantità di stupefacente detenuta sull'allargamento della piazza di spaccio e sugli effetti "a cascata" di tale allargamento, in termini di diffusività dell'accesso alle sostanze stupefacenti, di calo dei prezzi per l'acquisto di droga, di arricchimento dei soggetti implicati nel traffico: «la ratio della severissima punizione prevista con riferimento alla condotta descritta dal comma 2 dell'art. 80, va ricercata nel fatto che una quantità "ingente" di sostanza stupefacente (tale considerata con riferimento al principio attivo), consentendo il confezionamento di un numero davvero rilevante di dosi, determina un "allagamento della piazza di spaccio", con le ovvie ricadute, appunto, tanto in termini di illecito e iperbolico arricchimento di chi tale traffico gestisce ai più alti livelli (e si tratta ovviamente di soggetti non estranei alla criminalità organizzata), quanto con riferimento all'ordine pubblico e alla salute dei consociati» (§ 14 sentenza Sez.U.

Biondi, pag. 22).

Orbene, in ossequio a tali criteri, deve riconoscersi che lo sforzo argornentativo della Corte di merito in sede di rinvio si confronta con un dato (quello del luogo di detenzione dello stupefacente) che, sebbene non necessariamente coincidente in modo integrale con la destinazione della cocaina detenuta dagli imputati, dev'essere certamente rapportato sia con le modalità di scoperta del traffico di stupefacenti (monitoraggio dell'abitazione conseguente alle indicazioni di un'attività di spaccio gestita dai residenti, all'interno della quale era peraltro presente l'armamentario per il confezionamento di dosi da spacciare), sia con il numero di dosi medie singole ricavabili dal quantitativo sequestrato (oltre diecimila dosi): numero che, già in assoluto, appare di elevatissimo impatto, ma che, ove confrontato con la popolazione presente nell'area di riferimento, si rivela di eccezionale rilevanza; nei termini richiesti dalla richiamata giurisprudenza apicale ai fini del riconoscimento dell'aggravante de qua.

Né vale a contrario il riferimento all'inserimento dello Spaneshi in contesti criminali di elevato spessore - riferimento affatto ovvio, siccome correlato all'affidamento di simili quantitativi di stupefacente, che presuppone un rapporto fiduciario con i canali di rifornimento - atteso che ai fini che qui interessano ciò che conta é la capacità di penetrazione nel mercato dello spaccio di stupefacenti, certamente elevata, dei due imputati odierni ricorrenti.

Il motivo in esame si appalesa poi inammissibile per quanto concerne la posizione dell'Elmadhi, di cui nel ricorso si allega la carenza di argomentazione circa la sua consapevolezza (o la sua colposa ignoranza) della quantità di stupefacente detenuto.

Al contrario, le modalità del fatto e gli elementi di prova risultano adeguatamente valutati sul punto dalla Corte di merito, anche con riferimento alla posizione dell'Elmadhi (valgano per tutte le circostanze illustrate a pagina 5 della sentenza impugnata, riferite fra l'altro all'utilizzo comune dell'immobile ove lo stupefacente era detenuto e al fatto che uno degli involucri - contenenti notevoli quantitativi di cocaina - era confezionato in plastica trasparente) e depongono per la sua conoscenza, o quanto meno per un'ignoranza sicuramente colposa da parte sua (e rilevante ai fini di cui all'art. 59, comma 2, cod.pen.), del quantitativo di cocaina complessivamente detenuto: é noto al riguardo che, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravantè di cui all'art. 80, cod. proc. pen.., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi (Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269151; Sez. 6, Sentenza n. 3908 del 24/11/2015, dep. 2016, Tafa e altri, Rv. 266062).

2. Sono infondati gli ulteriori motivi di doglianza.

2.1. Quanto al secondo motivo, é in primo luogo priva di pregio la lagnanza riferita alla recidiva applicata allo Spaneshi, di cui la Corte di merito ha argomentato, in modo pertinente, l'incoercibile pulsione criminosa, pur a fronte delle pregresse esperienze giudiziarie; é noto al riguardo che il requisito della motivazione del diniego della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Del pari non ha fondamento la lagnanza riferita alla misura dell'aumento per la continuazione, atteso che essa risulta meramente ripropositiva di quella irrogata con la sentenza d'appello annullata, riferita alle stesse violazioni (laddove la rideterminazione del trattamento sanzionatorio é stata disposta in relazione alla sentenza di primo grado, ove era stata applicata una pena più grave pur a fronte dell'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo B, per il quale la Corte d'appello, con la sentenza annullata, aveva affermato la penale responsabilità dei prevenuti).

2.2. Quanto infine al terzo motivo, la motivazione circa la misura dell'espulsione dei due imputati dal territorio dello Stato ex art. 86, d.P.R. 309/1990 risulta affatto esaustiva in ordine alla pericolosità sociale dei prevenuti - desunta dalla natura della violazione, che denota il loro inserimento in contesti criminali di ampio spessore - e si sottrae a censure prospettabili in questa sede di legittimità.

In materia affatto contigua (espulsione ex art. 15, d.lgs. 286/1998) ma con argomentazioni senz'altro trasponibili al caso di specie, si é infatti chiarito che il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2, Sentenza n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408).

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere tensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili, [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente sentenza da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Brescia, in data 2 marzo 2021, ha parzialmente rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti p. e p. dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73 e 80, d.P.R. 309/1990 (a loro contestato al capo A della rubrica) e dagli artt. 110, 61 n. 2 e 495 cod.pen. (contestato al capo B per la falsa dichiarazione di dimora nel comune di Castrezzato). Per quanto in particolare attiene al delitto di cui al capo A, esso é contestato in relazione alla detenzione a fini di cessione di un quantitativo di cocaina pari a kg. 2,0867 - con principio attivo pari a kg. 1,648, corrispondenti a 10.990,94 dosi medie singole -, oltre a 16,5 grammi di marijuana. Il delitto, contestato come commesso in Rovato il 28 marzo 2018, é.stato ritenuto aggravato ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, essendosi ravvisata da parte della Corte bresciana - a fronte dell'annullamento, esclusivamente sul punto, da parte della Corte di legittimità - l'ingente quantità della cocaina detenuta, sia in relazione al superamento della soglia minima di cui alla sentenza a Sezioni Unite Biondi del 2012, sia in relazione all'impatto del quantitativo di droga detenuto sulla piazza di spaccio di riferimento (costituita da un Comune di meno di 20 mila abitanti, come Rovato); é stato inoltre calcolato anche in sede di rinvio l'aumento di pena per la recidiva in relazione alla posizione dello Spaneshi. La pena - identica a quella determinata nella sentenza annullata - é stata rideterminata in mitius rispetto a quella applicata in primo grado, sebbene abbia trovato conferma l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di cui al capo B, in ordine al quale il giudice di primo grado li aveva assolti. 2. Avverso la prefata sentenza emessa in sede di rinvio ricorrono l'Elmadhi e lo Spaneshi, con atto articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cocaina nonché, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'assenza di un'indagine relativa alla sua consapevolezza del quantitativo detenuto: si dolgono i deducenti che la sentenza impugnata abbia indicato quale area di spaccio quella di Rovato, sebbene si sia ritenuto che lo Spaneshi fosse inserito in contesti criminali di notevole spessore, espressione non compatibile con l'ambito territoriale di riferimento: l'area d'interesse della finalità di spaccio non può coincidere con il luogo ove lo stupefacente é stato sequestrato. Inoltre il ruolo dell'Elmadhi non é stato adeguatamente considerato dalla Corte di merito, a fronte dell'assunzione di esclusiva responsabilità da parte dello Spaneshi e del fatto che nulla consente di ritenere che egli, pur consapevole della detenzione di stupefacente, fosse anche a conoscenza del quantitativo detenuto o lo sconoscesse per colpa o per errore dovuto a colpa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla recidiva contestata allo Spaneshi, i cui precedenti non consentono di ritenere che egli abbia potuto "affinare" le proprie capacità criminali, trattandosi di vicende risalenti; nonché in relazione alla pena applicata a titolo di continuazione, essendosi la sentenza limitata a trattare unicamente la pena inflitta a titolo di pena base. 2.3. Con il terzo motivo i deducenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omessa revoca della misura di sicurezza dell'espulsione degli imputati, di cui all'art. 86, d.P.R. 309/1990, limitandosi ad affermare la prevalenza dell'interesse generale alla sicurezza sociale rispetto a quello del singolo alla vita familiare, senza un esame comparativo della condizione degli imputati con gli altri criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Per stabilire se si versi o meno in un'ipotesi di detenzione di stupefacenti (nella specie, cocaina) qualificabile come di "ingente quantità" - con conseguente applicabilità dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 80 del testo unico in materia di stupefacenti approvato con d.P.R. 309/1990, occorre muovere dal principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 (e sostanzialmente ribadito in epoca recente da Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), in base al quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Nel percorso argomentativo della sentenza a Sezioni Unite Biondi si fa riferimento, ai fini dell'esercizio della valutazione discrezionale di pertinenza del giudice di merito, alle ricadute della quantità di stupefacente detenuta sull'allargamento della piazza di spaccio e sugli effetti "a cascata" di tale allargamento, in termini di diffusività dell'accesso alle sostanze stupefacenti, di calo dei prezzi per l'acquisto di droga, di arricchimento dei soggetti implicati nel traffico: «la ratio della severissima punizione prevista con riferimento alla condotta descritta dal comma 2 dell'art. 80, va ricercata nel fatto che una quantità "ingente" di sostanza stupefacente (tale considerata con riferimento al principio attivo), consentendo il confezionamento di un numero davvero rilevante di dosi, determina un "allagamento della piazza di spaccio", con le ovvie ricadute, appunto, tanto in termini di illecito e iperbolico arricchimento di chi tale traffico gestisce ai più alti livelli (e si tratta ovviamente di soggetti non estranei alla criminalità organizzata), quanto con riferimento all'ordine pubblico e alla salute dei consociati» (§ 14 sentenza Sez.U. Biondi, pag. 22). Orbene, in ossequio a tali criteri, deve riconoscersi che lo sforzo argornentativo della Corte di merito in sede di rinvio si confronta con un dato (quello del luogo di detenzione dello stupefacente) che, sebbene non necessariamente coincidente in modo integrale con la destinazione della cocaina detenuta dagli imputati, dev'essere certamente rapportato sia con le modalità di scoperta del traffico di stupefacenti (monitoraggio dell'abitazione conseguente alle indicazioni di un'attività di spaccio gestita dai residenti, all'interno della quale era peraltro presente l'armamentario per il confezionamento di dosi da spacciare), sia con il numero di dosi medie singole ricavabili dal quantitativo sequestrato (oltre diecimila dosi): numero che, già in assoluto, appare di elevatissimo impatto, ma che, ove confrontato con la popolazione presente nell'area di riferimento, si rivela di eccezionale rilevanza; nei termini richiesti dalla richiamata giurisprudenza apicale ai fini del riconoscimento dell'aggravante de qua. Né vale a contrario il riferimento all'inserimento dello Spaneshi in contesti criminali di elevato spessore - riferimento affatto ovvio, siccome correlato all'affidamento di simili quantitativi di stupefacente, che presuppone un rapporto fiduciario con i canali di rifornimento - atteso che ai fini che qui interessano ciò che conta é la capacità di penetrazione nel mercato dello spaccio di stupefacenti, certamente elevata, dei due imputati odierni ricorrenti. Il motivo in esame si appalesa poi inammissibile per quanto concerne la posizione dell'Elmadhi, di cui nel ricorso si allega la carenza di argomentazione circa la sua consapevolezza (o la sua colposa ignoranza) della quantità di stupefacente detenuto. Al contrario, le modalità del fatto e gli elementi di prova risultano adeguatamente valutati sul punto dalla Corte di merito, anche con riferimento alla posizione dell'Elmadhi (valgano per tutte le circostanze illustrate a pagina 5 della sentenza impugnata, riferite fra l'altro all'utilizzo comune dell'immobile ove lo stupefacente era detenuto e al fatto che uno degli involucri - contenenti notevoli quantitativi di cocaina - era confezionato in plastica trasparente) e depongono per la sua conoscenza, o quanto meno per un'ignoranza sicuramente colposa da parte sua (e rilevante ai fini di cui all'art. 59, comma 2, cod.pen.), del quantitativo di cocaina complessivamente detenuto: é noto al riguardo che, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravantè di cui all'art. 80, cod. proc. pen.., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi (Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269151; Sez. 6, Sentenza n. 3908 del 24/11/2015, dep. 2016, Tafa e altri, Rv. 266062). 2. Sono infondati gli ulteriori motivi di doglianza. 2.1. Quanto al secondo motivo, é in primo luogo priva di pregio la lagnanza riferita alla recidiva applicata allo Spaneshi, di cui la Corte di merito ha argomentato, in modo pertinente, l'incoercibile pulsione criminosa, pur a fronte delle pregresse esperienze giudiziarie; é noto al riguardo che il requisito della motivazione del diniego della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Del pari non ha fondamento la lagnanza riferita alla misura dell'aumento per la continuazione, atteso che essa risulta meramente ripropositiva di quella irrogata con la sentenza d'appello annullata, riferita alle stesse violazioni (laddove la rideterminazione del trattamento sanzionatorio é stata disposta in relazione alla sentenza di primo grado, ove era stata applicata una pena più grave pur a fronte dell'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo B, per il quale la Corte d'appello, con la sentenza annullata, aveva affermato la penale responsabilità dei prevenuti). 2.2. Quanto infine al terzo motivo, la motivazione circa la misura dell'espulsione dei due imputati dal territorio dello Stato ex art. 86, d.P.R. 309/1990 risulta affatto esaustiva in ordine alla pericolosità sociale dei prevenuti - desunta dalla natura della violazione, che denota il loro inserimento in contesti criminali di ampio spessore - e si sottrae a censure prospettabili in questa sede di legittimità. In materia affatto contigua (espulsione ex art. 15, d.lgs. 286/1998) ma con argomentazioni senz'altro trasponibili al caso di specie, si é infatti chiarito che il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2, Sentenza n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408). 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere tensore La P