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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 39031/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 19729 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Camposampiero (PD), alla piazza Vittoria, n. 6/4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 348/2016 del Tribunale di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio del 30 giugno 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] •

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestava a [OSCURATO:PERSONA], conducente di autocarro adibito a trasporto cose per la società "F.11i Franchin", n. 6 violazioni dell'art. 19 della legge n. 727/1978, per non aver esibito e/o per non aver avuto, durante il viaggio, la disponibilità dei fogli di registrazione ovvero dei dischi cronotachigrafici dei sei giorni precedenti il controllo, e gli irrogava la sanzione pecuniaria di euro 306,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva che la condotta illecita da ascrivergli era unica, siccome l'obbligo di conservazione e di esibizione dei dischi cronotachigrafici è riferito ad un arco temporale di 28 giorni; che dunque indebitamente era stata reiterata la sanzione.

Chiedeva l'annullamento del verbale.

3. Resisteva la Prefettura di Firenze.

Instava per il rigetto dell'opposizione.

4. Con sentenza n. 239/2013 l'adito giudice di pace rigettava l'opposizione.

5. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva la Prefettura di Firenze.

6. Con sentenza n. 348/2016 il Tribunale di Firenze accoglieva il gravame e rideterminava la sanzione nel minor importo di euro 51,00; condannava l'appellata alle spese del doppio grado.

Evidenziava, tra l'altro, il tribunale che il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 17073/2007 era da riferire all'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici gravante sull'impresa di trasporto e non già all'obbligo, rilevante nella specie, della loro esibizione da parte del conducente.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Firenze; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Il controricorrente ha depositato memoria.

9. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 19 della legge n. 727/1978 e degli artt. 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 3821 del 1985.

Deduce che oggetto di contestazione nella fattispecie è l'illecito di cui al 7° co. dell'art. 15 del regolamento C.E.E. n. 3821/1985, ovvero l'illecito prefigurato a carico del conducente dell'autocarro che non esibisce i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti ed il cui oggetto materiale è dunque ciascun singolo foglio di registrazione.

Deduce che del resto il bene tutelato dall'art. 15, 7° co., cit. non è propriamente la regolare tenuta amministrativa dei fogli di registrazione bensì la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, ossia l'esigenza che i conducenti dei mezzi pesanti osservino i prescritti intervalli di riposo.

Deduce quindi che la violazione dell'art. 19 della legge n. 727/1978 è destinata a configurarsi reiteratamente, tante volte quanti sono i giorni per i quali il conducente non è in grado di esibire i fogli di registrazione.

Deduce infine che l'art. 15, 7° co., cit. è dettato allo scopo di garantire l'immediatezza del controllo ed a nulla rileva che i fogli di registrazione sussistano presso l'impresa di trasporto.

10. Il motivo di ricorso va respinto.11.

La decima sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. 870 del 24-03-2021, ha espresso il principio che segue (nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19).

12. Conformemente al suo tenore letterale, l'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 istituisce, relativamente ai fogli di registrazione, un obbligo in forza del quale il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione relativi al periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti.

Tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti.

Pertanto, la violazione dell'obbligo prescritto dall'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione.

Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.

Alla luce della surriferita pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, evidentemente a carattere vincolante per il giudice nazionale (cfr.

Corte di Giustizia Unione Europea, sez.

H, 20.12.2017, n. 500/16, secondo cui l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione che la Corte fornisce nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore; ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma; infatti, solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata), l'interpretazione recepita dal Tribunale di Firenze è ineccepibile.

13. In dipendenza della complessità delle questioni giuridiche trattate, che hanno imposto per giunta la rimessione della questione circa l'interpretazione delle norme applicabili alla Corte di Giustizia, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

14. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la P.A. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.

In tal senso rileva l'insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 19729 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Camposampiero (PD), alla piazza Vittoria, n. 6/4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 348/2016 del Tribunale di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio del 30 giugno 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] • 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestava a [OSCURATO:PERSONA], conducente di autocarro adibito a trasporto cose per la società "F.11i Franchin", n. 6 violazioni dell'art. 19 della legge n. 727/1978, per non aver esibito e/o per non aver avuto, durante il viaggio, la disponibilità dei fogli di registrazione ovvero dei dischi cronotachigrafici dei sei giorni precedenti il controllo, e gli irrogava la sanzione pecuniaria di euro 306,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva che la condotta illecita da ascrivergli era unica, siccome l'obbligo di conservazione e di esibizione dei dischi cronotachigrafici è riferito ad un arco temporale di 28 giorni; che dunque indebitamente era stata reiterata la sanzione. Chiedeva l'annullamento del verbale. 3. Resisteva la Prefettura di Firenze. Instava per il rigetto dell'opposizione. 4. Con sentenza n. 239/2013 l'adito giudice di pace rigettava l'opposizione. 5. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva la Prefettura di Firenze. 6. Con sentenza n. 348/2016 il Tribunale di Firenze accoglieva il gravame e rideterminava la sanzione nel minor importo di euro 51,00; condannava l'appellata alle spese del doppio grado. Evidenziava, tra l'altro, il tribunale che il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 17073/2007 era da riferire all'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici gravante sull'impresa di trasporto e non già all'obbligo, rilevante nella specie, della loro esibizione da parte del conducente. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Firenze; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 8. Il controricorrente ha depositato memoria. 9. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 19 della legge n. 727/1978 e degli artt. 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 3821 del 1985. Deduce che oggetto di contestazione nella fattispecie è l'illecito di cui al 7° co. dell'art. 15 del regolamento C.E.E. n. 3821/1985, ovvero l'illecito prefigurato a carico del conducente dell'autocarro che non esibisce i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti ed il cui oggetto materiale è dunque ciascun singolo foglio di registrazione. Deduce che del resto il bene tutelato dall'art. 15, 7° co., cit. non è propriamente la regolare tenuta amministrativa dei fogli di registrazione bensì la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, ossia l'esigenza che i conducenti dei mezzi pesanti osservino i prescritti intervalli di riposo. Deduce quindi che la violazione dell'art. 19 della legge n. 727/1978 è destinata a configurarsi reiteratamente, tante volte quanti sono i giorni per i quali il conducente non è in grado di esibire i fogli di registrazione. Deduce infine che l'art. 15, 7° co., cit. è dettato allo scopo di garantire l'immediatezza del controllo ed a nulla rileva che i fogli di registrazione sussistano presso l'impresa di trasporto. 10. Il motivo di ricorso va respinto.11. La decima sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. 870 del 24-03-2021, ha espresso il principio che segue (nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19). 12. Conformemente al suo tenore letterale, l'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 istituisce, relativamente ai fogli di registrazione, un obbligo in forza del quale il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione relativi al periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti. Tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti. Pertanto, la violazione dell'obbligo prescritto dall'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione. Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione. Alla luce della surriferita pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, evidentemente a carattere vincolante per il giudice nazionale (cfr. Corte di Giustizia Unione Europea, sez. H, 20.12.2017, n. 500/16, secondo cui l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione che la Corte fornisce nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore; ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma; infatti, solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata), l'interpretazione recepita dal Tribunale di Firenze è ineccepibile. 13. In dipendenza della complessità delle questioni giuridiche trattate, che hanno imposto per giunta la rimessione della questione circa l'interpretazione delle norme applicabili alla Corte di Giustizia, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 14. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la P.A. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r. In tal senso rileva l'insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge". P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2