CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi. 2. La sentenza di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso in cassazione ha disposto la sospensione condizionale della pena. La nullità (per non avere nel dispositivo riportato la pena del primo grado) della sentenza di appello non sussiste in quanto la stessa riforma la decisione di primo grado limitatamente alla non menzione (che dispone), con la conferma nel resto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.IMI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/1