CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 44643/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando altresì nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 10 maggio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma, che — su appello della parte civile e ricorso per cassazione del Procuratore generale, poi convertito in appello — ha ribaltato la decisione del Giudice di pace della Capitale, che aveva prosciolto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile. L'imputato, dunque, all'esito del giudizio di appello, è stato condannato alla pena di 800 euro di multa ed al risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giacché il Tribunale ha riconosciuto errata la declaratoria di prescrizione del Giudice di pace. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale perché il Tribunale ha utilizzato per la decisione gli atti del giudizio di primo grado — su cui le parti avevano prestato consenso — ivi comprese prove raccolte illegittimamente siccome collocate in una fase processuale in cui la difesa non era stata ben citata, essendosi proceduto alla presenza del difensore di ufficio (cui era stato notificato il decreto di citazione a giudizio), mentre l'imputato aveva già nominato difensore di fiducia nella fase predibattimentale (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni della persona offesa, rese all'udienza del 17 marzo 2017 e dichiarate nulle il 25 maggio 2018). 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al calcolo del tempo necessario a prescrivere, individuato dalla Corte di appello in quindici anni, aumentando una prima volta il termine di sei anni in misura pari a due terzi e poi una seconda volta ex art. 161, comma 2, cod. pen., per giungere ad una pena di anni quindici. Secondo la parte, invece, il termine dovrebbe essere complessivamente di cinque anni, aumentando di due terzi il massimo edittale del reato di lesioni, che è di tre anni di reclusione. Quand'anche l'aumento per la recidiva dovesse essere applicato al termine minimo di prescrizione ex lege di sei anni, essa dovrebbe incidere solo una volta ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. 3. Il 30 luglio 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, ha depositato una memoria di contrasto alle argomentazioni del ricorso. 3.1. La mancata citazione del difensore di fiducia dell'imputato — si legge in primis nella memoria — non comporta l'inutilizzabilità delle prove assunte prima della corretta instaurazione del rapporto processuale giacché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto controesaminare la persona offesa e tutti i testi già escussi ed esaminare i testi della propria lista. I precedenti esami erano agli atti e potevano essere utilizzati. Ancora il ricorso è ulteriormente inammissibile dal momento che non indica quali parti della motivazione sarebbero coinvolte nella pretesa nullità siccome fondate non già sul secondo esame della persona offesa del 25 maggio 2018, ma sul primo esame del 17 marzo 2017.3.2. Sarebbe errato ritenere che il reato di lesioni volontarie si prescriva in tre anni ed un calcolo corretto condurrebbe ad individuare lo spirare del termine prescrizionale in dieci anni che andrà a cadere il 5 gennaio 2022. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, il Procuratore generale ritiene che esso sia inammissibile in quanto le prove utilizzate ai fini della decisione sono state acquisite a seguito del consenso delle parti. Il secondo motivo inerisce invece a vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale dell'appello abbia utilizzato per la decisione gli atti del giudizio di primo grado — su cui le parti avevano prestato consenso — ivi comprese prove raccolte illegittimamente siccome collocate in una fase processuale in cui era stato erroneamente citato il difensore di ufficio, mentre l'imputato aveva già nominato un difensore di fiducia nella fase predibattimentale (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni della persona offesa, rese all'udienza del 17 marzo 2017 e dichiarate nulle il 25 maggio 2018). Ebbene, detta ragione di censura è manifestamente infondata dal momento che il ricorrente omette di segnalare alcune circostanze dirimenti nella soluzione della questione di diritto posta nel ricorso, che questa Corte ha verificato mediante l'accesso diretto agli atti, consentito in ragione della natura processuale della doglianza. In primo luogo, il ricorrente ha mancato di precisare che, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, la difesa aveva dato il consenso alla lettura di tutte le prove dichiarative raccolte dinanzi al Giudice di prime cure, senza distinzioni di sorta. In secondo luogo ed ancor prima, il vizio che, in primo grado, caratterizzava l'assunzione della prove in assenza del difensore fiduciario era stato superato già nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, in quanto la persona offesa — una volta che l'imputato era regolarmente assistito dal proprio difensore di fiducia — era stata sentita una seconda volta 1'8 marzo 2019 e, in quella occasione, aveva confermato le precedenti dichiarazioni del 17 marzo 2017 (proprio quelle cui si riferisce l'eccezione), facendo altresì delle precisazioni («viene data lettura verbale 17.3.17 della sua precedente deposizione resa avanti questo Giudice, che conferma in toto», così il verbale dell'8 gennaio 2019). 2. Il secondo motivo di ricorso — quello che invoca la prescrizione — è inammissibile perché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il termine prescrizionale massimo non è decorso, ma si rendono necessarie alcune precisazioni. Il ricorrente, infatti, propone una lettura errata delle norme in materia di prescrizione, ma altrettanto fa la sentenza impugnata. Ed, in ogni caso, il termine prescrizionale — che è pari a dieci anni — non è ancora spirato (spirerà il 5 gennaio 2022, giacché il reato è stato commesso il 5 gennaio 2012). 2.1. Con riferimento a quanto sostenuto dal Tribunale, il Collegio osserva che il termine ordinario di prescrizione va calcolato, in primo luogo, tenendo presente il massimo edittale di tre anni di reclusione del reato di lesioni, termine che, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., va aumentato di due anni (due terzi) per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], che ha rilievo nella determinazione del tempo necessario a prescrivere siccome circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto comporta un aumento di pena superiore ad un terzo (su tale natura della recidiva, quando comporta un aumento di pena superiore al terzo, cfr., in particolare, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; sulla natura di aggravante della recidiva, cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838). Solo una volta determinato il tempo necessario a prescrivere secondo la norma generale di riferimento di cui all'art. 157, comma 2, cod. pen., come per tutte le altre ipotesi in cui il reato sia aggravato da una circostanza ad effetto speciale, occorre poi allineare detto termine a quello minimo di sei anni di cui all'art. 157, comma 1, cod. pen., che detta un termine di prescrizione ordinario minimo per tutti i delitti — come quello sub iudice — che, all'esito del computo di cui al comma successivo, presentino un massimo edittale inferiore a sei anni. Non può avere seguito, invece, la ricostruzione giuridica del Tribunale secondo cui l'aumento per la recidiva pluriaggravata andrebbe operato non già sul massimo edittale della pena base del reato, ma sul limite minimo di sei per i delitti di cui all'art. 157, comma 1, cod. pen. Conforta detta conclusione la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724; Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016; Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Colella, Rv. 265578; Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Pollicoro, Rv. 262015), secondo cui, appunto, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nella predetta soglia dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. Non si comprende, infatti, come si possa forzare il dato testuale e ritenere che la recidiva debba sottrarsi alle regole ordinarie di determinazione del tempo di prescrizione, che vedono la necessità, ex art. 157, comma 2, cod. pen., di individuare il termine ordinario di prescrizione in ragione del massimo edittale e delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e, solo qualora tale operazione abbia generato un risultato che colloca il tempo anzidetto al di sotto dei sei anni, impongono di portare detto tempo a quello minimo dei sei anni per i delitti, per poi applicarvi gli eventuali aumenti ex art. 161 cod. pen. per le interruzioni. Non può essere condivisa, dunque, la lettura delle ricadute applicative della disciplina codicistica che si legge nella sentenza impugnata, dal momento che essa intende enucleare, per la recidiva, una regola diversa da quella che vige per la altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, a dispetto del fatto che la natura di aggravante della recidiva impone di ricondurre il calcolo a quello del comma secondo dell'art. 157 cod. pen. 2.2. Ciò posto, una volta individuato il termine ordinario di prescrizione in sei anni, se vi sono state interruzioni, occorre che esso, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., sia aumentato di due terzi, quale dilatazione massima del tempo necessario a prescrivere legata alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Applicati detti criteri al caso di specie, detto calcolo, dal termine ordinario di sei anni, porta il tempo necessario a prescrivere, nella sua misura massima, a dieci anni. Su questo aspetto è il ricorrente a proporre un'interpretazione errata della disciplina in materia di prescrizione, laddove egli pretende di sterilizzare la valenza della recidiva ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. proc. pen., circoscrivendone l'incidenza sul tempo di prescrizione alla sola determinazione del termine ordinario. Tale pretesa appare distonica rispetto al costante ed assolutamente maggioritario orientamento di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 , Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 ; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Detto, poderoso fronte interpretativo ha smentito la posizione assunta da un isolato precedente di legittimità (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518); ciò ha fatto sia disattendendo le argomentazioni che l'arresto appena evocato aveva posto a base dell'idea che vi fosse un problema di bis in idem sostanziale, sia respingendo la possibilità che potesse essere lasciata all'interprete, come paventato dal precedente suddetto, la scelta di quale fosse l'incidenza della recidiva sulla determinazione del tempo di prescrizione. I precedenti dell'orientamento maggioritario, poi, hanno condivisibilmente escluso che la doppia valenza della recidiva determini una frizione con i principi convenzionali in materia di bis in idem, giacché la tutela apprestata dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU non si riferisce anche alla prescrizione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'odierna decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano in euro 1.900,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi