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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 09684/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30031-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2932, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse condannata al pagamento della somma di € 4.342,33, quale compenso dovuto, al netto degli acconti ricevuti, per l’attività di assistenza legale svolta nell’interesse della convenuta in un procedimento di separazione personale, invocando a tal fine la determinazione degli stessi sulla base di tabelle in uso presso lo studio dell’attore.

Si costituiva la convenuta che eccepiva di avere versato vari acconti in maniera tale da avere già estinto la propria obbligazione, adducendo altresì la nullità delle tabelle invocate dalla controparte.

All’esito dell’istruttoria, il giudice adito, con la sentenza n. 1127 del 13 febbraio 2017, dichiarava la nullità del contratto nella parte in cui aveva recepito le tabelle in uso presso lo studio, ritenendo invece vincolante la predeterminazione in via forfettaria dei compensi sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 1.829,82, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2932 del 25/3/2019, in Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 parziale riforma della sentenza gravata, condannava l’appellante al pagamento della somma di € 298,01, oltre interessi con decorrenza dalla sentenza, compensando le spese del giudizio di primo grado e condannando l’appellato a rifondere le spese del grado di appello.

Il Tribunale reputava corretta la decisione di escludere l’applicazione delle cc.dd. tabelle di studio, e quella invece di reputare applicabile la predeterminazione dei compensi in via forfettaria, così che risultava effettivamente dovuta la somma di € 500,00 per la fase stragiudiziale.

Quanto al secondo motivo di appello, che investiva la determinazione dei compensi per la fase giudiziale, il Tribunale osservava che, essendo stata ritenuta valida la predeterminazione a forfait dei compensi, alla stessa ci si doveva attenere per individuare le somme dovute dalla convenuta.

La somma di € 2.300,00 era quindi idonea a coprire tutte le attività professionali svolte in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che la partecipazione all’udienza del 20 aprile 2015 non poteva legittimare la richiesta di compensi per la fase istruttoria, posto che in tale udienza la causa era stata definita sulla base di un accordo la cui bozza era stata predisposta dal difensore del coniuge della Previdi, con modifiche apportate direttamente dal giudice in udienza.

Per l’effetto, il totale complessivo delle somme spettanti all’appellato ammontava ad € 4.180,26, così che essendo stato provato il versamento di acconti di € 3.882,25, ed in mancanza della prova del pagamento anche dell’ulteriore somma di € Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 250,00, il credito residuo vantato dal [OSCURATO:PERSONA] era pari ad € 298,01, oltre interessi a far data dalla sentenza.

Quanto al motivo di appello che atteneva alle spese di lite, il Tribunale osservava che la domanda attorea, sebbene in minima parte, ed in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto, era stata accolta, il che escludeva che si potesse ravvisare la soccombenza dell’attore, ben potendosi però optare per la compensazione.

Quindi esclusa la ricorrenza dei presupposti per la condanna dell’appellato ex art. 96 co. 3 c.p.c., era rigettato l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] il quale pretendeva la liquidazione dei propri compensi in misura superiore a quanto determinato dal Giudice di pace.

Infine, in merito alle spese del giudizio di appello, riteneva che le stesse dovessero essere poste a carico dell’appellato, stante il quasi totale accoglimento dell’appello principale ed il rigetto di quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in due motivi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Preliminarmente reputa la Corte che debba escludersi che la notifica del controricorso effettuato presso l’indirizzo PEC del domiciliatario indicato da parte ricorrente, e diverso dal difensore officiato, sia affetta da radicale inesistenza, ma al più da nullità, peraltro sanata in ragione del contenuto delle difese della ricorrente quale espresse nella memoria, dalle quali si evince l’avvenuta presa di conoscenza del controricorso, senza che sia Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 addotto uno specifico pregiudizio correlato all’erronea individuazione dell’indirizzo di spedizione dell’atto.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti - omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali che ha costituto oggetto di discussione tra le parti.

Si evidenzia che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la ricorrente essere debitrice del [OSCURATO:PERSONA], sebbene per la somma ridotta di € 298,01, ma non si è considerato che la stessa ricorrente aveva versato dopo la sentenza di primo grado l’ulteriore importo di € 500,00, come peraltro ammesso anche dalla controparte, che nel corso delle udienze si era dichiarato disponibile ad inviare la fattura.

Ove si fosse quindi tenuto conto di tale versamento, la sentenza non avrebbe potuto adottare la condanna della ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

E’ inammissibile nella parte in cui veicola il preteso vizio di motivazione della sentenza gravata nella formulazione non più applicabile dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., atteso che l’impugnazione verte su sentenza emessa in data successiva all’11 settembre 2012.

E’ altresì inammissibile nella parte in cui invoca come fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione, un pagamento effettuato dopo la pronuncia della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado, e per un importo che era inferiore a quanto era oggetto della condanna adottata.

Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 18062/2018) la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (conf.

Cass. n. 12387/2016).

Ne consegue che trattandosi di pagamento riconducibile all’esistenza di un titolo provvisoriamente esecutivo, e costituito dalla sentenza di primo grado, ferma restando la correttezza della condanna operata dal giudice di appello, avuto riguardo alla rideterminazione del credito vantato dall’attore, e tenuto conto però dei versamenti avvenuti ante causam, l’eventuale pagamento di somme di importo superiore a quelle accertate giudizialmente, ma dopo l’emissione della pronuncia del giudice di pace, doveva essere fatto rilevare tramite una richiesta di restituzione che però non risulta essere stata proposta dalla ricorrente (al riguardo si veda Cass. n. 8928/2006, secondo cui, se è vero che con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, tuttavia, qualora, a seguito della parziale riduzione della condanna emessa in primo grado, come effetto del giudicato emerga quale fatto impeditivo il diritto alla restituzione di una parte di quanto pagato in esecuzione della prima pronunzia, la rilevanza di esso in sede di opposizione all'esecuzione non è esclusa, ancorché tale fatto non sia stato fatto valere mediante una domanda tesa alla ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto; si veda altresì Cass. n. 17374/2018, che, sebbene in relazione a quanto previsto dall’art.389 c.p.c., equipara l’esecuzione spontanea a quella coatta ai fini delle azioni di restituzione).

Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 88 c.p.c.

Si lamenta che erroneamente è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

In parte si richiama quanto già dedotto nel primo motivo di ricorso, circa la rilevanza che dovrebbe assumere il versamento nel corso del giudizio, e dopo la sentenza di prime cure, di una somma idonea a tacitare integralmente il credito complessivamente vantato dall’attore.

Inoltre, si evidenzia che già nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente all’udienza del 10/12/2015, la ricorrente aveva offerto a titolo conciliativo il pagamento della somma di € 300,00, che considerati anche gli acconti già in precedenza Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 versati, era idonea ad estinguere il credito della controparte così come accertato all’esito del giudizio di appello.

Si aggiunge poi che la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di somme di gran lunga superiori a quelle poi accertate in sede giudiziale, costituisce una condotta contraria ai doveri di cui all’art. 88 c.p.c. che imponeva una diversa regolamentazione delle spese di lite.

Il motivo è fondato.

Sebbene non possa attribuirsi rilievo, per quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo, al versamento effettuato dalla ricorrente in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, e ciò anche in ragione del fatto che non avrebbe potuto incidere sulla valutazione dell’esistenza di un credito ancora in parte insoddisfatto all’esito del giudizio di primo grado (occorrendo in ogni caso effettuare la valutazione della soccombenza alla luce dell’esito finale della lite e non per singola fase del processo), rileva invece l’offerta conciliativa effettuata dalla ricorrente nel corso dell’udienza del 10/12/2015 dinanzi al giudice di pace.

Come si rileva dalla lettura del verbale di udienza, allegato al fascicoletto degli atti per il giudizio di cassazione, predisposto ai sensi del Protocollo tra la Corte ed il CNF, mentre l’attore esigeva per la definizione della lite il versamento della somma di € 3.500,00, la Previdi, al fine di pervenire ad una definizione anticipata del giudizio, si dichiarava disposta a versare ed offriva la somma di € 300,00, importo superiore, sebbene di poco, a quanto stabilito essere il credito residuo dell’attore, al netto degli acconti già ricevuti.

Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 L’art. 91 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto in data successiva al 4 luglio 2009, prevede che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (e senza che sia specificato che la proposta debba provenire da parte del giudice ex art. 185 bis, attesa l’ampia formulazione della norma), condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. (si veda sul punto Corte Costituzionale n. 268/2020 che ha ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso che la proposta conciliativa presa in esame dal legislatore sia solo quella proveniente dalla parte, e non anche quella formulata d’ufficio dal giudice).

Il Tribunale nel compensare le spese del giudizio di primo grado, si è limitato a dare atto del fatto che la domanda fosse stata accolta in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto dall’attore, e che non poteva pervenirsi alla condanna di quest’ultimo, essendo comunque stato accertato un suo credito, sebbene di ridotto importo, ma non ha considerato l’incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite, della mancata accettazione della proposta conciliativa della Previdi, che sarebbe stata pienamente satisfattiva delle pretese attoree, come accertate all’esito del giudizio.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

PQM Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 Accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 30031 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30031-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2932, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse condannata al pagamento della somma di € 4.342,33, quale compenso dovuto, al netto degli acconti ricevuti, per l’attività di assistenza legale svolta nell’interesse della convenuta in un procedimento di separazione personale, invocando a tal fine la determinazione degli stessi sulla base di tabelle in uso presso lo studio dell’attore. Si costituiva la convenuta che eccepiva di avere versato vari acconti in maniera tale da avere già estinto la propria obbligazione, adducendo altresì la nullità delle tabelle invocate dalla controparte. All’esito dell’istruttoria, il giudice adito, con la sentenza n. 1127 del 13 febbraio 2017, dichiarava la nullità del contratto nella parte in cui aveva recepito le tabelle in uso presso lo studio, ritenendo invece vincolante la predeterminazione in via forfettaria dei compensi sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 1.829,82, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2932 del 25/3/2019, in Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 parziale riforma della sentenza gravata, condannava l’appellante al pagamento della somma di € 298,01, oltre interessi con decorrenza dalla sentenza, compensando le spese del giudizio di primo grado e condannando l’appellato a rifondere le spese del grado di appello. Il Tribunale reputava corretta la decisione di escludere l’applicazione delle cc.dd. tabelle di studio, e quella invece di reputare applicabile la predeterminazione dei compensi in via forfettaria, così che risultava effettivamente dovuta la somma di € 500,00 per la fase stragiudiziale. Quanto al secondo motivo di appello, che investiva la determinazione dei compensi per la fase giudiziale, il Tribunale osservava che, essendo stata ritenuta valida la predeterminazione a forfait dei compensi, alla stessa ci si doveva attenere per individuare le somme dovute dalla convenuta. La somma di € 2.300,00 era quindi idonea a coprire tutte le attività professionali svolte in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che la partecipazione all’udienza del 20 aprile 2015 non poteva legittimare la richiesta di compensi per la fase istruttoria, posto che in tale udienza la causa era stata definita sulla base di un accordo la cui bozza era stata predisposta dal difensore del coniuge della Previdi, con modifiche apportate direttamente dal giudice in udienza. Per l’effetto, il totale complessivo delle somme spettanti all’appellato ammontava ad € 4.180,26, così che essendo stato provato il versamento di acconti di € 3.882,25, ed in mancanza della prova del pagamento anche dell’ulteriore somma di € Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 250,00, il credito residuo vantato dal [OSCURATO:PERSONA] era pari ad € 298,01, oltre interessi a far data dalla sentenza. Quanto al motivo di appello che atteneva alle spese di lite, il Tribunale osservava che la domanda attorea, sebbene in minima parte, ed in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto, era stata accolta, il che escludeva che si potesse ravvisare la soccombenza dell’attore, ben potendosi però optare per la compensazione. Quindi esclusa la ricorrenza dei presupposti per la condanna dell’appellato ex art. 96 co. 3 c.p.c., era rigettato l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] il quale pretendeva la liquidazione dei propri compensi in misura superiore a quanto determinato dal Giudice di pace. Infine, in merito alle spese del giudizio di appello, riteneva che le stesse dovessero essere poste a carico dell’appellato, stante il quasi totale accoglimento dell’appello principale ed il rigetto di quello incidentale. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in due motivi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Preliminarmente reputa la Corte che debba escludersi che la notifica del controricorso effettuato presso l’indirizzo PEC del domiciliatario indicato da parte ricorrente, e diverso dal difensore officiato, sia affetta da radicale inesistenza, ma al più da nullità, peraltro sanata in ragione del contenuto delle difese della ricorrente quale espresse nella memoria, dalle quali si evince l’avvenuta presa di conoscenza del controricorso, senza che sia Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 addotto uno specifico pregiudizio correlato all’erronea individuazione dell’indirizzo di spedizione dell’atto. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti - omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali che ha costituto oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la ricorrente essere debitrice del [OSCURATO:PERSONA], sebbene per la somma ridotta di € 298,01, ma non si è considerato che la stessa ricorrente aveva versato dopo la sentenza di primo grado l’ulteriore importo di € 500,00, come peraltro ammesso anche dalla controparte, che nel corso delle udienze si era dichiarato disponibile ad inviare la fattura. Ove si fosse quindi tenuto conto di tale versamento, la sentenza non avrebbe potuto adottare la condanna della ricorrente. Il motivo è inammissibile. E’ inammissibile nella parte in cui veicola il preteso vizio di motivazione della sentenza gravata nella formulazione non più applicabile dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., atteso che l’impugnazione verte su sentenza emessa in data successiva all’11 settembre 2012. E’ altresì inammissibile nella parte in cui invoca come fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione, un pagamento effettuato dopo la pronuncia della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado, e per un importo che era inferiore a quanto era oggetto della condanna adottata. Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 18062/2018) la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (conf. Cass. n. 12387/2016). Ne consegue che trattandosi di pagamento riconducibile all’esistenza di un titolo provvisoriamente esecutivo, e costituito dalla sentenza di primo grado, ferma restando la correttezza della condanna operata dal giudice di appello, avuto riguardo alla rideterminazione del credito vantato dall’attore, e tenuto conto però dei versamenti avvenuti ante causam, l’eventuale pagamento di somme di importo superiore a quelle accertate giudizialmente, ma dopo l’emissione della pronuncia del giudice di pace, doveva essere fatto rilevare tramite una richiesta di restituzione che però non risulta essere stata proposta dalla ricorrente (al riguardo si veda Cass. n. 8928/2006, secondo cui, se è vero che con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, tuttavia, qualora, a seguito della parziale riduzione della condanna emessa in primo grado, come effetto del giudicato emerga quale fatto impeditivo il diritto alla restituzione di una parte di quanto pagato in esecuzione della prima pronunzia, la rilevanza di esso in sede di opposizione all'esecuzione non è esclusa, ancorché tale fatto non sia stato fatto valere mediante una domanda tesa alla ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto; si veda altresì Cass. n. 17374/2018, che, sebbene in relazione a quanto previsto dall’art.389 c.p.c., equipara l’esecuzione spontanea a quella coatta ai fini delle azioni di restituzione). Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 88 c.p.c. Si lamenta che erroneamente è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. In parte si richiama quanto già dedotto nel primo motivo di ricorso, circa la rilevanza che dovrebbe assumere il versamento nel corso del giudizio, e dopo la sentenza di prime cure, di una somma idonea a tacitare integralmente il credito complessivamente vantato dall’attore. Inoltre, si evidenzia che già nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente all’udienza del 10/12/2015, la ricorrente aveva offerto a titolo conciliativo il pagamento della somma di € 300,00, che considerati anche gli acconti già in precedenza Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 versati, era idonea ad estinguere il credito della controparte così come accertato all’esito del giudizio di appello. Si aggiunge poi che la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di somme di gran lunga superiori a quelle poi accertate in sede giudiziale, costituisce una condotta contraria ai doveri di cui all’art. 88 c.p.c. che imponeva una diversa regolamentazione delle spese di lite. Il motivo è fondato. Sebbene non possa attribuirsi rilievo, per quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo, al versamento effettuato dalla ricorrente in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, e ciò anche in ragione del fatto che non avrebbe potuto incidere sulla valutazione dell’esistenza di un credito ancora in parte insoddisfatto all’esito del giudizio di primo grado (occorrendo in ogni caso effettuare la valutazione della soccombenza alla luce dell’esito finale della lite e non per singola fase del processo), rileva invece l’offerta conciliativa effettuata dalla ricorrente nel corso dell’udienza del 10/12/2015 dinanzi al giudice di pace. Come si rileva dalla lettura del verbale di udienza, allegato al fascicoletto degli atti per il giudizio di cassazione, predisposto ai sensi del Protocollo tra la Corte ed il CNF, mentre l’attore esigeva per la definizione della lite il versamento della somma di € 3.500,00, la Previdi, al fine di pervenire ad una definizione anticipata del giudizio, si dichiarava disposta a versare ed offriva la somma di € 300,00, importo superiore, sebbene di poco, a quanto stabilito essere il credito residuo dell’attore, al netto degli acconti già ricevuti. Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 L’art. 91 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto in data successiva al 4 luglio 2009, prevede che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (e senza che sia specificato che la proposta debba provenire da parte del giudice ex art. 185 bis, attesa l’ampia formulazione della norma), condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. (si veda sul punto Corte Costituzionale n. 268/2020 che ha ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso che la proposta conciliativa presa in esame dal legislatore sia solo quella proveniente dalla parte, e non anche quella formulata d’ufficio dal giudice). Il Tribunale nel compensare le spese del giudizio di primo grado, si è limitato a dare atto del fatto che la domanda fosse stata accolta in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto dall’attore, e che non poteva pervenirsi alla condanna di quest’ultimo, essendo comunque stato accertato un suo credito, sebbene di ridotto importo, ma non ha considerato l’incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite, della mancata accettazione della proposta conciliativa della Previdi, che sarebbe stata pienamente satisfattiva delle pretese attoree, come accertate all’esito del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato. PQM Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30031/2019 Numero sezionale 11128/2021 Numero di raccolta generale 9684/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 Accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 30031 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 09684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris