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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2020

Cassazione n. 38577/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso 29118-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 105, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 656/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la Corte d'appello di Bari, con sentenza dell'11.5.2020, in conferma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni, nella misura di C 15.000,00 per l'omessa manutenzione degli impianti da gioco, che non erano funzionanti; - secondo la corte di merito, la società attrice non aveva dato prova dell'omessa manutenzione degli impianti; - per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt.2043 c.c. e dell'art.1655 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova dell'omessa manutenzione dei macchinari mentre, invece, gli apparecchi da gioco, per lunghi periodi, non avrebbero funzionato; sarebbe stata, quindi, invertito l'onere della prova del malfunzionamento, che erroneamente il giudice di merito avrebbe posto a carico dell'appaltatore e non del committente; - il motivo è inammissibile.

Ric. 2020 n. 29118 sez.

M2 - ud. 13-10-2021 -2- - trattandosi di azione promossa per l'accertamento della responsabilità contrattuale - erroneo è il riferimento all'art.2043 c.c.- spetta al creditore provare la fonte del diritto fatto valere ed allegare l'inadempimento mentre il debitore è gravato dalla dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa; - in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cassazione civile sez.

VI, 04/01/2019 n.98); - tale regola di diritto non itore dall'onere di allegare e provare in modo specifico l'inadempimento indicando i difetti di manutenzione degli impianti; - secondo l'accertamento della corte di merito, incensurabile in sede di legittimità, basato sulle risultanze della CTU, le doglianze della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla mancata manutenzione degli impianti erano rimaste prive di riscontro; - la censura relativa al vizio motivazionale è preclusa dall'esistenza di una cosiddetta "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data successiva all'11.9.2012; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Ric. 2020 n. 29118 sez.

M2 - ud. 13-10-2021 -3- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma i- bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso 29118-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 105, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 656/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la Corte d'appello di Bari, con sentenza dell'11.5.2020, in conferma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni, nella misura di C 15.000,00 per l'omessa manutenzione degli impianti da gioco, che non erano funzionanti; - secondo la corte di merito, la società attrice non aveva dato prova dell'omessa manutenzione degli impianti; - per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt.2043 c.c. e dell'art.1655 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova dell'omessa manutenzione dei macchinari mentre, invece, gli apparecchi da gioco, per lunghi periodi, non avrebbero funzionato; sarebbe stata, quindi, invertito l'onere della prova del malfunzionamento, che erroneamente il giudice di merito avrebbe posto a carico dell'appaltatore e non del committente; - il motivo è inammissibile. Ric. 2020 n. 29118 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- - trattandosi di azione promossa per l'accertamento della responsabilità contrattuale - erroneo è il riferimento all'art.2043 c.c.- spetta al creditore provare la fonte del diritto fatto valere ed allegare l'inadempimento mentre il debitore è gravato dalla dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa; - in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019 n.98); - tale regola di diritto non itore dall'onere di allegare e provare in modo specifico l'inadempimento indicando i difetti di manutenzione degli impianti; - secondo l'accertamento della corte di merito, incensurabile in sede di legittimità, basato sulle risultanze della CTU, le doglianze della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla mancata manutenzione degli impianti erano rimaste prive di riscontro; - la censura relativa al vizio motivazionale è preclusa dall'esistenza di una cosiddetta "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data successiva all'11.9.2012; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Ric. 2020 n. 29118 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -3- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma i- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprem
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