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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 31261/2025

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to la seguente: SENTENZA Sulla istanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposta in forma di ordinanza dal: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria nel corso del giudizio a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1948; Oggi, 8 SET, 2025 letti gli atti di causa, la ordinanza introduttiva del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; Luan letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Verona; letta, altresì, la memoria difensiva redatta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Spoleto, con la quale sì è chiesto che fosse indicato come competente, in via principale, in Tribunale di Perugia e, in via subordinata, quello di Novara. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 30 gennaio 2025 il Tribunale di Verona, nel corso del giudizio celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originato, quanto al secondo, dall'avvenuta opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen., ha rimesso a questa Corte la questione concernente la competenza territoriale tempestivamente eccepita dalla difesa del predetto imputato, peraltro limitatamente alla posizione di quest'ultimo e non anche del coimputato.

Ha osservato il rimettente che alla udienza del 17 ottobre 2024 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la competenza del Tribunale scaligero, indicando come territorialmente competente, in via principale, il Tribunale di Perugia o, in via subordinata, quello di Novara.

Prosegue il Tribunale di Verona nell'illustrare brevemente le ragioni per le quali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la competenza a conoscere sul fatto a lui addebitato non spettasse al giudice di Verona; in particolare essa ha, infatti, osservato che il reato oggetto di contestazione sarebbe stato consumato nel luogo in cui la merce era stata consegnata all'acquirente, cosa che nel caso di specie sarebbe avvenuta dapprima a Magione, comune ricompreso nel circondario di Perugia, e successivamente in altro sito ubicato all'interno del circondario giudiziario di Novara, solo successivamente la partita di olio, in ipotesi contraffatta, prodotta dalla impresa del [OSCURATO:PERSONA] era stata spostata dapprima a [OSCURATO:PERSONA] ed infine a Legnago, cioè in territorio ricadente nella competenza del Tribunale di Verona ove erano state eseguite le indagini, consistenti nel prelievo di parte dell'olio in questione, che hanno portato alla apertura del procedimento penale.

A fronte di tali rilievi il Tribunale ha osservato che, a tenore della contestazione mossa a carico del [OSCURATO:PERSONA], l'unico illecito a lui ascritto era stato posto in essere in Legnago, ove lo stesso era stato accertato, non risultando alcuna contestazione relativa a precedenti illeciti realizzati in territorio perugino o novarese.

Il Tribunale, considerata la richiesta difensiva formulata dal patrono dell'imputato, ha, comunque rimesso la questione sulla competenza, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., alla Corte di cassazione.

In data 10 marzo 2025, avendo il Procuratore generale presso questa Corte concluso nel senso della competenza della autorità giudiziaria di Verona, la difesa dell'imputatole fatto pervenire una memoria di replica, insistendo per la individuazione quale organo giudiziario competente del Tribunale di Perugia ovvero, in subordine, di quello di Novara. [OSCURATO:PERSONA] Va confermata la competenza del Tribunale di Verona.

Osserva, infatti, il Collegio per un verso che le allegazioni formulate dalla difesa del prevenuto in ordine alla diversa collocazione territoriale del /ocus commissi delicti presuppongono la attuale pendenza di altro procedimento (o di altri procedimenti) penale relativo ai fatti, in ipotesi, commessi dall'odierno imputato anteriormente a quelli per i quali è stato emesso il decreto penale di condanna a suo carico; circostanza questa che allo stato non emerge dagli atti nè risulta concretamente allegata dalla difesa dell'imputato.

Parimenti, ove sì ritenga di dovere far assurgere a criterio di determinazione della competenza territoriale quello che fa leva sulla connessione fra procedimenti - in forza del quale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe competente il giudice cui spetterebbe la competenza per il reato più grave fra quelli connessi o, in caso, come nella presente fattispecie, di identità dei reati oggetto dei procedimenti connessi, quello competente per il primo, in ordine cronologico, dei reati in questione - si dovrebbe presupporre l'avvenuta contestazione formale di una pluralità di reati fra loro connessi, mentre, si ribadisce, nella presente fattispecie l'unico reato che risulta essere stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] è quello oggetto del presente procedimento, indicato come commesso in Legnago.

La competenza a conoscere attorno ad esso spetta, pertanto, al Tribunale di Verona, cui, di conseguenza, gli atti del processo vanno restituiti acciocchè prosegua nella trattazione del giudizio.

PQM Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza del Tribunale di Verona, al quale dispone restituirsi gli atti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA Sulla istanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposta in forma di ordinanza dal: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria nel corso del giudizio a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1948; Oggi, 8 SET, 2025 letti gli atti di causa, la ordinanza introduttiva del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; Luan letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Verona; letta, altresì, la memoria difensiva redatta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Spoleto, con la quale sì è chiesto che fosse indicato come competente, in via principale, in Tribunale di Perugia e, in via subordinata, quello di Novara. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 30 gennaio 2025 il Tribunale di Verona, nel corso del giudizio celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originato, quanto al secondo, dall'avvenuta opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen., ha rimesso a questa Corte la questione concernente la competenza territoriale tempestivamente eccepita dalla difesa del predetto imputato, peraltro limitatamente alla posizione di quest'ultimo e non anche del coimputato. Ha osservato il rimettente che alla udienza del 17 ottobre 2024 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la competenza del Tribunale scaligero, indicando come territorialmente competente, in via principale, il Tribunale di Perugia o, in via subordinata, quello di Novara. Prosegue il Tribunale di Verona nell'illustrare brevemente le ragioni per le quali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la competenza a conoscere sul fatto a lui addebitato non spettasse al giudice di Verona; in particolare essa ha, infatti, osservato che il reato oggetto di contestazione sarebbe stato consumato nel luogo in cui la merce era stata consegnata all'acquirente, cosa che nel caso di specie sarebbe avvenuta dapprima a Magione, comune ricompreso nel circondario di Perugia, e successivamente in altro sito ubicato all'interno del circondario giudiziario di Novara, solo successivamente la partita di olio, in ipotesi contraffatta, prodotta dalla impresa del [OSCURATO:PERSONA] era stata spostata dapprima a [OSCURATO:PERSONA] ed infine a Legnago, cioè in territorio ricadente nella competenza del Tribunale di Verona ove erano state eseguite le indagini, consistenti nel prelievo di parte dell'olio in questione, che hanno portato alla apertura del procedimento penale. A fronte di tali rilievi il Tribunale ha osservato che, a tenore della contestazione mossa a carico del [OSCURATO:PERSONA], l'unico illecito a lui ascritto era stato posto in essere in Legnago, ove lo stesso era stato accertato, non risultando alcuna contestazione relativa a precedenti illeciti realizzati in territorio perugino o novarese. Il Tribunale, considerata la richiesta difensiva formulata dal patrono dell'imputato, ha, comunque rimesso la questione sulla competenza, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., alla Corte di cassazione. In data 10 marzo 2025, avendo il Procuratore generale presso questa Corte concluso nel senso della competenza della autorità giudiziaria di Verona, la difesa dell'imputatole fatto pervenire una memoria di replica, insistendo per la individuazione quale organo giudiziario competente del Tribunale di Perugia ovvero, in subordine, di quello di Novara. [OSCURATO:PERSONA] Va confermata la competenza del Tribunale di Verona. Osserva, infatti, il Collegio per un verso che le allegazioni formulate dalla difesa del prevenuto in ordine alla diversa collocazione territoriale del /ocus commissi delicti presuppongono la attuale pendenza di altro procedimento (o di altri procedimenti) penale relativo ai fatti, in ipotesi, commessi dall'odierno imputato anteriormente a quelli per i quali è stato emesso il decreto penale di condanna a suo carico; circostanza questa che allo stato non emerge dagli atti nè risulta concretamente allegata dalla difesa dell'imputato. Parimenti, ove sì ritenga di dovere far assurgere a criterio di determinazione della competenza territoriale quello che fa leva sulla connessione fra procedimenti - in forza del quale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe competente il giudice cui spetterebbe la competenza per il reato più grave fra quelli connessi o, in caso, come nella presente fattispecie, di identità dei reati oggetto dei procedimenti connessi, quello competente per il primo, in ordine cronologico, dei reati in questione - si dovrebbe presupporre l'avvenuta contestazione formale di una pluralità di reati fra loro connessi, mentre, si ribadisce, nella presente fattispecie l'unico reato che risulta essere stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] è quello oggetto del presente procedimento, indicato come commesso in Legnago. La competenza a conoscere attorno ad esso spetta, pertanto, al Tribunale di Verona, cui, di conseguenza, gli atti del processo vanno restituiti acciocchè prosegua nella trattazione del giudizio. PQM Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza del Tribunale di Verona, al quale dispone restituirsi gli atti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen. Così deciso in Roma
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