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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03809/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 29 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare e, in particolare, il quarto motivo è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego delle invocate attenuanti facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla gravità del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 29 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare e, in particolare, il quarto motivo è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego delle invocate attenuanti facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla gravità del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 03809/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris