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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23512/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che giudicando in sede di rinvio, ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene inflitte in primo grado nei confronti dei primi due imputati e rideterminando quella inflitta al terzo nella misura ritenuta di giustizia.

Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattése con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla dosimetria delle pene (v. pag. 21, 24 e 30 sent.) Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere1 e nsore [OSCURATO:PERSONA] Orlap4ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che giudicando in sede di rinvio, ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene inflitte in primo grado nei confronti dei primi due imputati e rideterminando quella inflitta al terzo nella misura ritenuta di giustizia. Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattése con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla dosimetria delle pene (v. pag. 21, 24 e 30 sent.) Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere1 e nsore [OSCURATO:PERSONA] Orlap4ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oc
Sentenza Cassazione n. 23512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris