CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1979
Cassazione n. 14313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1979 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa e conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in tal modo preclusa, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ritenuto, conformandosi alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, che la citata aggravante fosse sussistente in ragione della valorizzata condotta successiva al contatto on-line che, seppure proseguito attraverso contatti telefonici, aveva caratteristiche tali da creare una certa distanza tra vittima e imputato (utenza sotto falso nome e di gestore noto), così da cstituire ostacolo alla pubblica e privata difesa, in tal senso richiamando pertinente giurisprudenza di questa Corte che preclude la possibilità di fare ricorso ad astratte categorie (come di fatto vorrebbe il ricorrente allorché fa leva sulla proseguita condotta posta in essere attraverso contatti telefonici) ma di ricercare il concreto ed effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa (pag. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3