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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 16495/2026

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a 21/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnata, nonché il decreto di perquisizione e sequestro del 12 novembre 2025 emessodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] HassanHassan [OSCURATO:PERSONA] Ahmed, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventidiritto senza trattenimento di copia dei dati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] Ahmed, per il tramite di procuratore speciale,impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettatol’istanza di riesame presentata avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso il12/11/2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto tresmartphone, restituiti nelle more del procedimento cautelare, previa estrazione di copiaforense con l’apprensione della totalità dei dati informatici.Deduce:1.1.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta legittimitàdel decreto di sequestro (art. 606, co. 1, lett. e, cod. proc. pen.)La difesa deduce che il Tribunale del riesame, a fronte delle censure specificamenteformulate nell'istanza — e segnatamente la mancata indicazione dei criteri di selezione delmateriale informatico e l'assenza di qualsiasi perimetrazione temporale dei dati di interesse— abbia omesso qualsiasi confronto sul punto, senza rilevare come l'estrapolazioneintegrale di tutti i dati contenuti nei dispositivi sequestrati abbia di fatto aggirato i criteriselettivi enunciati nel decreto, determinando il totale sacrificio del diritto alla disponibilitàesclusiva dei propri dati personali e alla segretezza della corrispondenza.Si evidenzia in proposito che questa Corte ha ripetutamente affermato —richiamando tra le pronunce più recenti la sentenza n. 33657 del 25/09/2025 (Sez. 2,Resmini, non massimata) — che il Pubblico Ministero è tenuto a illustrare, tanto nella fasegenetica quanto in quella esecutiva, le ragioni per cui sia necessario disporre un sequestroesteso e omnicomprensivo ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato e la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale, con indicazione dei tempi entro cui la selezione sarà effettuata ela copia informatica restituita.

La difesa lamenta altresì che il Tribunale abbia valorizzato l'intervenuta restituzionefisica dei supporti quale indice di legittimità del provvedimento ablativo, omettendo tuttavia diconfrontarsi con le concrete modalità di esecuzione della copia forense — che avevainvestito la totalità dei dati — e incorrendo così in una contraddizione manifesta: da un latoaffermare la proporzionalità del sequestro sulla scorta dei criteri selettivi in esso indicati;dall'altro confermarlo pur a fronte dell'accertata inosservanza di tali criteri in sede esecutiva.Quanto alla persistenza dell'interesse all'impugnazione, la difesa precisa che larestituzione dei supporti fisici non determina il venir meno dell'interesse dell'indagato,permanendo attuale e concreto l'interesse a mantenere esclusiva la conoscenza delpatrimonio conoscitivo contenuto nelle copie forensi già estrapolate, in conformità a quantoaffermato dalla pronuncia dianzi citata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1 Va preliminarmente rilevata la sussistenza dell'interesse del ricorrenteall'impugnazione, nonostante l'intervenuta restituzione fisica degli smartphone sequestrati.Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in caso di sequestro probatorio diun telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previaestrazione di "copia forense", persiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame perla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità delladimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo losmartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali eriservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losardo, Rv. 283302 - 01).E' stato infatti precisato che il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su dirittifondamentali, certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o,comunque, alla “disponibilità esclusiva del patrimonio informativo", tutelati anche dall'art. 8della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo, fonda l'interesse a ricorrere.

Questa Corte ha altresì osservatoche in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio diun telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi,filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamentodei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e sigiustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del dirittoalla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano,Rv. 287421 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità delsequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense dellaintera memoria del dispositivo).In coerenza con gli insegnamenti ora riassunti, il ricorrente ha dichiarato di avere uninteresse attuale e concreto a ottenere la restituzione delle copie estrapolate, volendomantenere l’esclusiva conoscenza del patrimonio informativo personale contenuto nellecopie forensi già estrapolate.

Da ciò l’ammissibilità del ricorso.2.

Ciò premesso, il motivo unico di ricorso — con cui si deduce la mancanza e lacontraddittorietà della motivazione dell'ordinanza confermativa — è fondato nei termini cheseguono.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestroprobatorio di dispositivi elettronici e telematici contenenti dati personali — quali glismartphone — richieda una motivazione specifica e non meramente generica, idonea a darconto: a) delle ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo, ovvero, in alternativa, delle specifiche informazioni oggetto di ricerca; b)dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati diinteresse, ove questa si discosti sensibilmente dai confini cronologici dell'imputazioneprovvisoria; c) dei tempi entro cui tale selezione verrà effettuata, con conseguenterestituzione della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025,Donadini, Rv. 288139 – 01;Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03; Sez.6, n. 17479 del 04/02/2025, Griffo, non massimata; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025,Resmini, non massimata).

Ciò in quanto la peculiare capacità di memoria e di archiviazione dei dispositiviinformatici — che per loro natura custodiscono una massa eterogenea di dati attinenti allasfera più intima della vita privata del titolare — impone un rigoroso bilanciamento tra leesigenze investigative e i diritti fondamentali alla riservatezza e alla disponibilità esclusivadel proprio patrimonio informativo, la cui compressione deve essere strettamenteproporzionata alle finalità probatorie perseguite.3.

L'applicazione di tali principi al caso concreto porta a rilevare come l’ordinanza delTribunale sia viziata da violazione di legge, per la mancata risposta all’eccezione difensivasecondo la quale il decreto di sequestro non sarebbe corredato della necessariagiustif icazione della perimetrazione temporale dei dati, attesa l ’acquisizioneomnicomprensiva di essi.A tale riguardo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il decreto di sequestro del 12novembre 2025 soddisfacesse i requisiti motivazionali sopra enunciati, valorizzando inparticolare la descrizione delle condotte contestate, la pertinenzialità dei dispositivi all'ipotesicriminosa, e l'indicazione delle categorie di dati suscettibili di esito probatorio.Il Tribunale, però, ha omesso qualsiasi confronto con la censura difensiva relativaall'assenza, nel decreto genetico, di una perimetrazione temporale dei dati oggetto diricerca.Occorre sul punto chiarire che la perimetrazione temporale — quale requisitoautonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici — non attieneai tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all'indicazionedell'arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati: essa risponde,cioè, all'esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati temporalmentepertinenti all'imputazione provvisoria, impedendo che il sequestro si trasformi inun'esplorazione indiscriminata dell'intera vita digitale dell'indagato.Si tratta di un requisito distinto e autonomo rispetto all'indicazione dei tempi diesecuzione delle operazioni, che attiene invece alla proporzionalità della misura nella suafase esecutiva.Il Tribunale del riesame ha ritenuto soddisfatto il requisito della perimetrazionetemporale attraverso il richiamo alla specificazione dei trenta giorni contenuta nelprovvedimento di conferimento incarico al tecnico del 20 novembre 2025.Tale motivazione, però, si riferisce ai tempi di esecuzione della misura in relazione aldispositivo, ossia a un profilo diverso da quello denunciato dalla difesa, oltre che riferito a unè quello della verifica della sussistenza, nel decreto di sequestro, di indicazioni circa l'arcotemporale entro cui i dati dovevano essere ricercati, in correlazione all’imputazioneprovvisoria e al tempo di commissione del reato contestato.Verifica tanto più necessaria ove si consideri che il sequestro ha comportatol'apprensione della totalità dei dati contenuti nei dispositivi, con integrale sacrificio del dirittoalla riservatezza del ricorrente.Da ciò discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale cheavrà il compito verificare, sulla base dei principi sopra enunciati, se il decreto di sequestrofosse corredato di motivazione specifica in ordine alla perimetrazione temporale dei dati daacquisire, in correlazione all’imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reatocontestato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 21/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnata, nonché il decreto di perquisizione e sequestro del 12 novembre 2025 emessodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] HassanHassan [OSCURATO:PERSONA] Ahmed, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventidiritto senza trattenimento di copia dei dati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] Ahmed, per il tramite di procuratore speciale,impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettatol’istanza di riesame presentata avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso il12/11/2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto tresmartphone, restituiti nelle more del procedimento cautelare, previa estrazione di copiaforense con l’apprensione della totalità dei dati informatici.Deduce:1.1. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta legittimitàdel decreto di sequestro (art. 606, co. 1, lett. e, cod. proc. pen.)La difesa deduce che il Tribunale del riesame, a fronte delle censure specificamenteformulate nell'istanza — e segnatamente la mancata indicazione dei criteri di selezione delmateriale informatico e l'assenza di qualsiasi perimetrazione temporale dei dati di interesse— abbia omesso qualsiasi confronto sul punto, senza rilevare come l'estrapolazioneintegrale di tutti i dati contenuti nei dispositivi sequestrati abbia di fatto aggirato i criteriselettivi enunciati nel decreto, determinando il totale sacrificio del diritto alla disponibilitàesclusiva dei propri dati personali e alla segretezza della corrispondenza.Si evidenzia in proposito che questa Corte ha ripetutamente affermato —richiamando tra le pronunce più recenti la sentenza n. 33657 del 25/09/2025 (Sez. 2,Resmini, non massimata) — che il Pubblico Ministero è tenuto a illustrare, tanto nella fasegenetica quanto in quella esecutiva, le ragioni per cui sia necessario disporre un sequestroesteso e omnicomprensivo ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato e la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale, con indicazione dei tempi entro cui la selezione sarà effettuata ela copia informatica restituita. La difesa lamenta altresì che il Tribunale abbia valorizzato l'intervenuta restituzionefisica dei supporti quale indice di legittimità del provvedimento ablativo, omettendo tuttavia diconfrontarsi con le concrete modalità di esecuzione della copia forense — che avevainvestito la totalità dei dati — e incorrendo così in una contraddizione manifesta: da un latoaffermare la proporzionalità del sequestro sulla scorta dei criteri selettivi in esso indicati;dall'altro confermarlo pur a fronte dell'accertata inosservanza di tali criteri in sede esecutiva.Quanto alla persistenza dell'interesse all'impugnazione, la difesa precisa che larestituzione dei supporti fisici non determina il venir meno dell'interesse dell'indagato,permanendo attuale e concreto l'interesse a mantenere esclusiva la conoscenza delpatrimonio conoscitivo contenuto nelle copie forensi già estrapolate, in conformità a quantoaffermato dalla pronuncia dianzi citata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1 Va preliminarmente rilevata la sussistenza dell'interesse del ricorrenteall'impugnazione, nonostante l'intervenuta restituzione fisica degli smartphone sequestrati.Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in caso di sequestro probatorio diun telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previaestrazione di "copia forense", persiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame perla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità delladimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo losmartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali eriservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losardo, Rv. 283302 - 01).E' stato infatti precisato che il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su dirittifondamentali, certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o,comunque, alla “disponibilità esclusiva del patrimonio informativo", tutelati anche dall'art. 8della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo, fonda l'interesse a ricorrere. Questa Corte ha altresì osservatoche in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio diun telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi,filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamentodei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e sigiustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del dirittoalla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano,Rv. 287421 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità delsequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense dellaintera memoria del dispositivo).In coerenza con gli insegnamenti ora riassunti, il ricorrente ha dichiarato di avere uninteresse attuale e concreto a ottenere la restituzione delle copie estrapolate, volendomantenere l’esclusiva conoscenza del patrimonio informativo personale contenuto nellecopie forensi già estrapolate. Da ciò l’ammissibilità del ricorso.2. Ciò premesso, il motivo unico di ricorso — con cui si deduce la mancanza e lacontraddittorietà della motivazione dell'ordinanza confermativa — è fondato nei termini cheseguono.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestroprobatorio di dispositivi elettronici e telematici contenenti dati personali — quali glismartphone — richieda una motivazione specifica e non meramente generica, idonea a darconto: a) delle ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo, ovvero, in alternativa, delle specifiche informazioni oggetto di ricerca; b)dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati diinteresse, ove questa si discosti sensibilmente dai confini cronologici dell'imputazioneprovvisoria; c) dei tempi entro cui tale selezione verrà effettuata, con conseguenterestituzione della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025,Donadini, Rv. 288139 – 01;Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03; Sez.6, n. 17479 del 04/02/2025, Griffo, non massimata; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025,Resmini, non massimata). Ciò in quanto la peculiare capacità di memoria e di archiviazione dei dispositiviinformatici — che per loro natura custodiscono una massa eterogenea di dati attinenti allasfera più intima della vita privata del titolare — impone un rigoroso bilanciamento tra leesigenze investigative e i diritti fondamentali alla riservatezza e alla disponibilità esclusivadel proprio patrimonio informativo, la cui compressione deve essere strettamenteproporzionata alle finalità probatorie perseguite.3. L'applicazione di tali principi al caso concreto porta a rilevare come l’ordinanza delTribunale sia viziata da violazione di legge, per la mancata risposta all’eccezione difensivasecondo la quale il decreto di sequestro non sarebbe corredato della necessariagiustif icazione della perimetrazione temporale dei dati, attesa l ’acquisizioneomnicomprensiva di essi.A tale riguardo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il decreto di sequestro del 12novembre 2025 soddisfacesse i requisiti motivazionali sopra enunciati, valorizzando inparticolare la descrizione delle condotte contestate, la pertinenzialità dei dispositivi all'ipotesicriminosa, e l'indicazione delle categorie di dati suscettibili di esito probatorio.Il Tribunale, però, ha omesso qualsiasi confronto con la censura difensiva relativaall'assenza, nel decreto genetico, di una perimetrazione temporale dei dati oggetto diricerca.Occorre sul punto chiarire che la perimetrazione temporale — quale requisitoautonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici — non attieneai tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all'indicazionedell'arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati: essa risponde,cioè, all'esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati temporalmentepertinenti all'imputazione provvisoria, impedendo che il sequestro si trasformi inun'esplorazione indiscriminata dell'intera vita digitale dell'indagato.Si tratta di un requisito distinto e autonomo rispetto all'indicazione dei tempi diesecuzione delle operazioni, che attiene invece alla proporzionalità della misura nella suafase esecutiva.Il Tribunale del riesame ha ritenuto soddisfatto il requisito della perimetrazionetemporale attraverso il richiamo alla specificazione dei trenta giorni contenuta nelprovvedimento di conferimento incarico al tecnico del 20 novembre 2025.Tale motivazione, però, si riferisce ai tempi di esecuzione della misura in relazione aldispositivo, ossia a un profilo diverso da quello denunciato dalla difesa, oltre che riferito a unè quello della verifica della sussistenza, nel decreto di sequestro, di indicazioni circa l'arcotemporale entro cui i dati dovevano essere ricercati, in correlazione all’imputazioneprovvisoria e al tempo di commissione del reato contestato.Verifica tanto più necessaria ove si consideri che il sequestro ha comportatol'apprensione della totalità dei dati contenuti nei dispositivi, con integrale sacrificio del dirittoalla riservatezza del ricorrente.Da ciò discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale cheavrà il compito verificare, sulla base dei principi sopra enunciati, se il decreto di sequestrofosse corredato di motivazione specifica in ordine alla perimetrazione temporale dei dati daacquisire, in correlazione all’imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reatocontestato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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