CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 45551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BENEVENTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, all'udienza del 25 maggio 2022, esercitata l'azione penale dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per le annualità 2015, 2016 e 2017, in accoglimento l'istanza della difesa, con ordinanza ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. ha restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse alla citazione diretta a giudizio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso il Tribunale di Benevento deducendo l'abnormità dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, poiché la pena edittale ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, modificata dal d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stata determinata nel massimo in cinque anni di reclusione, mentre in precedenza era di 4 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare avrebbe erroneamente fatto riferimento, nel decidere che si dovesse procedere con il decreto di citazione diretta a giudizio, sulla pena in vigore al momento del fatto, mentre vige il principio del tempus regit actum ai fini dell'applicazione dell'art. 550 cod. proc. pen., sicché rileva la pena prevista ex lege al momento dell'esercizio dell'azione penale, che era pari a 5 anni, essendo avvenuto l'esercizio dopo la modifica del 2019. Sul punto si richiama anche il principio espresso dalle Sezioni Unite all'udienza del 28 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. All'atto dell'esercizio dell'azione penale la pena massima prevista per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per le modifiche apportate dal d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è di cinque anni di reclusione, sicché non può procedersi con citazione diretta a giudizio ma con richiesta di rinvio a giudizio. Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01, hanno affermato il principio per cui in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è «fisso» in quanto, stante l'inderogabilità del principio tempus regit actum in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo. Con la sentenza Scarlini, le Sezioni Unite hanno affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. 2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, trattandosi di atto abnorme; deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento affinché si proceda con l'udienza preliminare. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento