CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 673/22 in data 21/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/10/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 99, 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, cod. pen., 71 d.lgs. n. 159/2011 (capo 1). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale motivo unico viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. L'indagine non ha disvelato alcun rapporto tra l'indagato e il [OSCURATO:PERSONA] durante tutto il periodo delle investigazioni afferenti la "Family gang": l'unico contatto telefonico tra i due sodali è connotato da assoluta neutralità in ordine al thema decidendum, che è quello della gravità indiziaria in relazione all'ipotizzata militanza associativa di tipo mafioso del ricorrente. Nella fattispecie si versa in un'ipotesi di connotazione strutturalmente inidonea dai dati utilizzati dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, in mancanza totale dell'indicazione dei passaggi logici di verifica del costrutto d'accusa, tanto che deve ritenersi non raggiunta la "soglia argomentativa" minima per poter affermare che una motivazione coerente ci sia. In ogni caso, pretendere di sottoporre a processo il ricorrente per i medesimi fatti per i quali è già stato processato in via definitiva, significa voler tentare di capovolgere un esito processuale in violazione dell'art.649 cod. proc. pen. Infine, non sussiste l'invocato indice di pericolosità nei termini delineati e non opera la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., potendosi anche accedere a misure gradate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, prima di contestare la ricorrenza della gravità indiziaria, ha denunciato l'erronea valutazione da parte del Tribunale che avrebbe riletto e reinterpretato una precedente decisione, ossia quella scaturita nell'ambito del procedimento n. 3693/2017 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"), con la quale al Praticò era stata inflitta in appello la pena di anni venti di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi reati fine in materia di stupefacenti, oltre che per evasione, reati in materia di armi, contro il patrimonio e contro la persona, consumati nell'anno 2017, con sostanziale violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 2.1. Nel presente procedimento a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di aver fatto parte ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso e, quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], di aver eseguito le direttive di quest'ultimo, conferendogli i profitti illeciti e coadiuvandolo nella "protezione" ai commercianti, nella detenzione delle armi, nelle azioni di contrasto alle istituzioni locali e alle forze dell'ordine, nonché nella risoluzione di problematiche comuni in favore di soggetti estranei all'articolazione, quali il recupero di beni rubati; è accusato, inoltre, del commercio della droga e nella detenzione delle armi, di aver stabilito le strategie criminali per acquisire maggiore potere all'interno dell'articolazione di appartenenza e per affermarsi rispetto alle altre articolazioni della stessa, programmando ed eseguendo azioni di fuoco, anche con finalità onnicidiaria, contro chiunque intendesse ostacolarne l'ascesa criminale o quale ritorsione per precedenti azioni delittuose e onnicidiarie, di aver goduto di protezione durante la detenzione e di aver potuto contare sulla disponibilità di altre persone fuori dal carcere per eseguire azioni delittuose su sua indicazione. 2.2. Riconosce il Tribunale come l'azione del Praticò nel (diverso) processo "[OSCURATO:PERSONA]" si fosse "limitata" a condotte prevalentemente legate al traffico degli stupefacenti (con aggravante mafiosa esclusa in relazione a tale condotte intimidatorie e di tentato omicidio), essendosi lo stesso reso protagonista di fatti di spiccato allarme sociale "concentrati" prevalentemente nel piccolo centro urbano di [OSCURATO:PERSONA]; mentre, invece, nell'ambito del presente procedimento, la figura dell'indagato, a dimostrazione del suo compiuto excursus criminale, si staglia con ben altro spessore, essendo emerso un saldo legame criminale tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], detto "Melu u bastuni", in quanto capobastone (ossia, vertice di una 'ndrina) della zona di riferimento, come documentato da numerose captazioni che testimoniavano come il [OSCURATO:PERSONA] impartisse direttive al Praticò a cui si rivolgeva anche per questioni spicciole: il tutto al fine di consolidare il ruolo egemone sul territorio ([OSCURATO:PERSONA]) dell'organizzazione, capace di regolare ogni tipo di fenomeno criminale secondo la notoria prerogativa rivendicata dalle mafie storiche che si presentano agli occhi della collettività quale contraltare al potere statuale, in grado di garantire attraverso il metodo mafioso ordine e sicurezza pubblica. Quanto riconosciuto permette di ritenere che, al di là dell'elemento personale (individuazione del ruolo e delle funzioni svolte dall'interessato in seno alle due compagni associative) e di quello temporale (tempo e durata di manifestazione delle condotte), siano in ogni caso emerse diversità strutturali sia sotto il profilo organizzativo che logistico, anche avuto riguardo alla tipologia dei reati-fine, circostanza che consente di ritenere che le due compagni, al di là della loro ontologica diversità, si siano caratterizzate da autonomia decisionale ed operativa: circostanze in fatto che escludono il riconoscimento dell'invocato bis in idem (cfr., Sez. 5, n. 5143 del 21/12/2010, dep 2011, Nicoscia, Rv. 249696). 2.3. In ogni caso, ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 2.4. La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto l'esistenza di gravità indiziaria in capo al ricorrente (v. pagg. 3-10 del provvedimento impugnato). Alle medesime conclusioni il Tribunale è pervenuto con riferimento alle esigenze cautelari, in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed in assenza di concreti elementi fattuali, emergenti dagli atti o allegati dall'interessato, indicativi dell'eventuale intervenuta rescissione dei legami criminali accertati (cfr., Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parannetrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend