CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 14/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato; all'imputato è contestato di essersi appropriato, nella qualità di Consigliere presso il Consiglio regionale della Sardegna con funzioni di tesoriere/amministratore, di somme pari ad euro 96.869,10, delle quali aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, erogate dal Consiglio al gruppo consigliare di appartenenza ai sensi della legge regibnale 7 aprile 1966 n. 2. In relazione alla somma indicata, quella di 6.995,20 sarebbe stata oggetto di appropriazione diretta da parte dell'imputato dal conto corrente del gruppo, mentre per quella di 89.873,90 euro l'imputato risponderebbe in quanto tesoriere, per i pagamenti autorizzati in favore di altri componenti del gruppo per spese non giustificate. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto "al giudizio di responsabilità", formulato anche in relazione alle somme erogate in favore dei singoli consiglieri in ragione del ruolo di tesoriere e quindi, secondo la Corte, della disponibilità dei fondi in questione. La Corte non avrebbe tenuto conto dell'articolato motivo di appello con cui si erano richiamati molteplici elementi, precedenti giurisprudenziali e fonti normative volti a comprovare come il tesoriere non rivestisse nessun ruolo di controllo e non avesse nessuna capacità decisionale sulla destinazione delle somme e sulla valutazione della pertinenza delle spese, spettando detti compiti al Presidente del gruppo consigliare. L'imputato non avrebbe avuto nessuna funzione rappresentativa del gruppo e gestoria del denaro e la Corte avrebbe ignorato le dichiarazioni della teste Locci che aveva chiarito che le attività di rendicontazíone fossero attribuite esclusivamente al Presidente del gruppo. Sarebbe dunque errata e sfornita di prova l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe "di fatto" avuto la disponibilità della somma attribuita all'intero gruppo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione al travisamento della deposizione della teste Locci. Secondo la Corte, la teste avrebbe riferito che l'imputato, dopo il controllo delle fatture da parte del Presidente, esprimeva "l'ok" al pagamento; si riportano stralci della deposizione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere affermato la Corte la responsabilità per le somme erogate in favore dell'intero gruppo, in ragione della impossibilità di determinare con esattezza gli importi di denaro appresi dai singoli consiglieri. Dalla istruttoria sarebbe invece emersa con chiarezza l'entità della somma corrisposte ai singoli consiglieri (si fa riferimento ad una relazione di polizia giudiziaria). 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte - nel respingere le doglianze difensive formulate con il quinto motivo di appello- tratto "la prova della responsabilità" dell'imputato valorizzando le dichiarazioni rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del coimputato [OSCURATO:PERSONA], presidente del gruppo consigliare, in realtà probatoriamente inutilizzabili ai sensi degli artt. 197- 210- 64 comma 3 cod. proc. pen., non potendo essere attribuita al dichiarante la veste di testimone assistito.Afferma il ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte, la inutilizzabilità di dette dichiarazioni avrebbe prodotto la totale mancanza di prove a carico dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte fondato il giudizio di responsabilità senza fornire risposte in ordine alla omessa valutazione dell'annotazione della Guardia di Finanza del 2.11.2018 - che comprovava la inerenza delle spese sostenute dal Salis - e di ulteriori elementi di prova pure portati alla cognizione del Tribunale. 3. Sono stati presentati motivi nuovi con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le argomentazioni poste a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Ciò spiega l'affermazione secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; in tale contesto, si è aggiunto, il principio indicato trova applicazione anche in presenza di invalidità processuali. Le Sezioni unite hanno tuttavia affrontato il tema della interferenza della disciplina contemplata nell'art. 578 cod. proc. pen. rispetto a quella prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. e chiarito che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile nel processo e con la esistenza di una pronuncia di una condanna in primo grado; in tali casi, il giudice dell'appello, pur prendendo atto della causa estintiva del reato verificatasi nel corso del giudizio di impugnazione, è tuttavia tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'azione civile. Ne consegue, argomentano le Sezioni unite, che il giudice d'appello deve compiere "una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi .. e non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello...non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 comma 2, cod. proc. pen.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito" ([OSCURATO:PERSONA]. U., n. 35490 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tettamanti, Rv. 244274). 3. Nel caso di specie, in cui non vi è stata condanna al risarcimento del danno, il criterio di valutazione è dunque quello della mera "constatazione", ossia della percezione "ictu oculi" della innocenza dell'imputato. Sulla base di tale presupposto, la lettura del motivo di ricorso rende esplicita l'impossibilità di pervenire con una operazione meramente constatativa ad una sentenza di proscioglimento nel merito, avendo l'imputato prospettato una serie di violazioni di norma processuali ovvero di negligenze valutative del complesso materiale istruttorio che, a suo dire, ove fosse stato valutato nel senso indicato dall'imputato, avrebbero dimostrato l'innocenza di Salis. Una operazione, quella richiesta dal ricorrente, non consentita perché presuppone una sostanziale rivalutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre