CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 41019/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAI—dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 02 aprile 2024, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 3.500 di multa per i reati di illecita detenzione di un'arma clandestina, accertati in data 08/06/2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, per avere il giudice omesso di motivare le ragioni per le quali ha escluso la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorrente lamenta, infatti, la incompleta e generica valutazione della possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato perché la motivazione del giudice, richiamando il contenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia locale di Parma, dimostra di avere valutato la sussistenza di idonee prove a sostegno dell'accusa, valutazione che rende non ipotizzabile l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Tale motivo, però, è in primo luogo inammissibile, trattandosi di un motivo di ricorso non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Deve applicarsi, infatti, il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I