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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19608/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 727 cod. pen., è inammissibile, articola censure di contenuto fattuale, peraltro meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale ha correttamente e logicamente ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 727, comma 2, cod. pen., originariamente contestato al capo A) come violazione dell'art. 544- ter cod. pen., essendo stato accertato che le gabbiette di detenzione degli uccelli erano inadatte alla specie e alla natura dei volatili di sicura origine selvatica, e che le condizioni di sporcizia, di inidonea alimentazione, di commistione del mangime con deiezioni risultavano incompatibili con il benessere dei volatiji medesimi, circostanza avvalorata dal decesso di alcuni esemplari; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al reato di cui al capo B), stante l'asserita inutilizzabilità della deposizione del teste Crovace, è manifestamente infondato in quanto costui è stato chiamato a deporre in quanto giudice internazionale deli ornitologia e vicepresidente della federazione ornitologi, e, quindi, nella veste di testimone, le cui dichiarazioni non sono perciò affette da inutilizzabilità, non essendo state acquisite in violazione di alcun divieto stabilito della legge, né, in ogni caso, risulta che il difensore, all'atto della deposizione, abbia mai eccepito alcunché in ordine alla veste del dichiarante, sicché eventuali nullità sono state comunque sanate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 727 cod. pen., è inammissibile, articola censure di contenuto fattuale, peraltro meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale ha correttamente e logicamente ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 727, comma 2, cod. pen., originariamente contestato al capo A) come violazione dell'art. 544- ter cod. pen., essendo stato accertato che le gabbiette di detenzione degli uccelli erano inadatte alla specie e alla natura dei volatili di sicura origine selvatica, e che le condizioni di sporcizia, di inidonea alimentazione, di commistione del mangime con deiezioni risultavano incompatibili con il benessere dei volatiji medesimi, circostanza avvalorata dal decesso di alcuni esemplari; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al reato di cui al capo B), stante l'asserita inutilizzabilità della deposizione del teste Crovace, è manifestamente infondato in quanto costui è stato chiamato a deporre in quanto giudice internazionale deli ornitologia e vicepresidente della federazione ornitologi, e, quindi, nella veste di testimone, le cui dichiarazioni non sono perciò affette da inutilizzabilità, non essendo state acquisite in violazione di alcun divieto stabilito della legge, né, in ogni caso, risulta che il difensore, all'atto della deposizione, abbia mai eccepito alcunché in ordine alla veste del dichiarante, sicché eventuali nullità sono state comunque sanate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio
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