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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12456/2026

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presentato edifeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdell’UMBRIA n. 229/2025 depositata il 19/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Il presente contenzioso si incentra sull’interpretazione dell’art. 10, n.18, d.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, sulla spettanza (o meno)dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni diNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026massofisioterapia eseguite da [OSCURATO:PERSONA] (diplomatosi dopo il 1999e iscritto nell’elenco speciale a esaurimento di cui all’art. 1, comma 537,legge n. 145 del 2018), con riferimento all’anno d’imposta 2017, oggettodi un avviso di accertamento con il quale è stata recuperata l’IVA.2.

In particolare, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria, con la sentenza n. 229/2025 depositata in data 19/08/2025,ha accolto l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.311/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado diPerugia aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamentoimpugnato.3.

La CGT2 - ripercorsa l’evoluzione normativa della professione dimassofisioterapista, che, in sintesi, prevedeva, fino alla riforma attuatacon l’art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 42 il titolo rilasciato in esito a un corsoabilitante, equipollente, ove rilasciato entro il 17/03/1999, al diplomauniversitario, divenuto necessario per l’esercizio della professione erichiamato il testo dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972,nonché dell’art. 99 TULS (contenente un’elencazione degli ausiliari nonesaustiva, nonché CGUE 27/04/2006 n. 443/4-444/4 – ha evidenziato cheil contribuente, diplomatosi il 7 luglio 2012 (diploma triennale riconosciutodalla Regione Umbria), è pacificamente iscritto all'elenco speciale adesaurimento di cui all'art.1, comma, 537 legge 145/2018.

Tale elenco hafinalità sanante in considerazione delle criticità emerse e degli affidamentiingenerati nei professionisti del settore.3.1.

Afferma, quindi, che: «anche a voler inquadrare la figura delmassofisioterapista tra quelle degli operatori di interesse sanitario (e nondelle professioni sanitarie) i massofisioterapisti iscritti negli elenchi specialiad esaurimento di cui all'art. 5 d.m. 9 agosto 2019 hanno conseguito iltitolo quando tale figura, in un contesto temporale segnato da normativenon sempre chiare e intellegibili, era allineata alla categoria tipologicadelle professioni sanitarie, ed hanno maturato una qualificata esperienzaNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026in conformità all'originario titolo. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, intesodiversificare la disciplina dei massofisioterapisti di cui all'art. 5 d.m. cit. daquella dei massofisioterapisti che non sono in possesso dei requisiti perl'iscrizione a detto elenco, ampliando, quindi, in via eccezionale ederogatoria, l'ordinaria attitudine abilitativa del diploma, capace diintercettare ancora gli sbocchi professionali garantiti nel previgenteordinamento (ex multis T.A.R.

Roma, (Lazio) sez.

III, 20/12/2022,n.17145).»4.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con un motivo.5.

Il contribuente ha resistito con controricorso.Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, legge n. 42 del1999, nonché dei D.M. 22.7.2000, D.M. 29.3.2001, D.M. 17.5.2002 edell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1973 [1972], in relazioneall'articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.2.

Occorre rilevare che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria, con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto un rinvio ex art. 267TFUE al Tribunale dell’Unione europea, al fine di porre la questione se siaconforme ai principi di diritto unionale il disconoscimento del diritto allaesenzione IVA in relazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscrittiall’albo speciale ad esaurimento successivamente alla data del 17 marzo1999.3.

Il collegio – rilevato che la questione sulla quale il giudice europeo èstato chiamato a pronunciarsi può incidere sulle questioni da trattare nelpresente giudizio - ritiene opportuno disporre il rinvio della causa ad altroruolo, in data successiva alla pronuncia del Tribunale dell’Unione europea.

P.Q.MNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla pronuncia delTribunale dell’Unione europea sulla questione posta dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria, con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA](causa T-171/26, Meori).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato edifeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdell’UMBRIA n. 229/2025 depositata il 19/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Il presente contenzioso si incentra sull’interpretazione dell’art. 10, n.18, d.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, sulla spettanza (o meno)dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni diNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026massofisioterapia eseguite da [OSCURATO:PERSONA] (diplomatosi dopo il 1999e iscritto nell’elenco speciale a esaurimento di cui all’art. 1, comma 537,legge n. 145 del 2018), con riferimento all’anno d’imposta 2017, oggettodi un avviso di accertamento con il quale è stata recuperata l’IVA.2. In particolare, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria, con la sentenza n. 229/2025 depositata in data 19/08/2025,ha accolto l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.311/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado diPerugia aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamentoimpugnato.3. La CGT2 - ripercorsa l’evoluzione normativa della professione dimassofisioterapista, che, in sintesi, prevedeva, fino alla riforma attuatacon l’art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 42 il titolo rilasciato in esito a un corsoabilitante, equipollente, ove rilasciato entro il 17/03/1999, al diplomauniversitario, divenuto necessario per l’esercizio della professione erichiamato il testo dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972,nonché dell’art. 99 TULS (contenente un’elencazione degli ausiliari nonesaustiva, nonché CGUE 27/04/2006 n. 443/4-444/4 – ha evidenziato cheil contribuente, diplomatosi il 7 luglio 2012 (diploma triennale riconosciutodalla Regione Umbria), è pacificamente iscritto all'elenco speciale adesaurimento di cui all'art.1, comma, 537 legge 145/2018. Tale elenco hafinalità sanante in considerazione delle criticità emerse e degli affidamentiingenerati nei professionisti del settore.3.1. Afferma, quindi, che: «anche a voler inquadrare la figura delmassofisioterapista tra quelle degli operatori di interesse sanitario (e nondelle professioni sanitarie) i massofisioterapisti iscritti negli elenchi specialiad esaurimento di cui all'art. 5 d.m. 9 agosto 2019 hanno conseguito iltitolo quando tale figura, in un contesto temporale segnato da normativenon sempre chiare e intellegibili, era allineata alla categoria tipologicadelle professioni sanitarie, ed hanno maturato una qualificata esperienzaNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026in conformità all'originario titolo. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, intesodiversificare la disciplina dei massofisioterapisti di cui all'art. 5 d.m. cit. daquella dei massofisioterapisti che non sono in possesso dei requisiti perl'iscrizione a detto elenco, ampliando, quindi, in via eccezionale ederogatoria, l'ordinaria attitudine abilitativa del diploma, capace diintercettare ancora gli sbocchi professionali garantiti nel previgenteordinamento (ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/12/2022,n.17145).»4. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con un motivo.5. Il contribuente ha resistito con controricorso.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, legge n. 42 del1999, nonché dei D.M. 22.7.2000, D.M. 29.3.2001, D.M. 17.5.2002 edell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1973 [1972], in relazioneall'articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.2. Occorre rilevare che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria, con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto un rinvio ex art. 267TFUE al Tribunale dell’Unione europea, al fine di porre la questione se siaconforme ai principi di diritto unionale il disconoscimento del diritto allaesenzione IVA in relazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscrittiall’albo speciale ad esaurimento successivamente alla data del 17 marzo1999.3. Il collegio – rilevato che la questione sulla quale il giudice europeo èstato chiamato a pronunciarsi può incidere sulle questioni da trattare nelpresente giudizio - ritiene opportuno disporre il rinvio della causa ad altroruolo, in data successiva alla pronuncia del Tribunale dell’Unione europea. P.Q.MNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla pronuncia delTribunale dell’Unione europea sulla questione posta dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria, con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA](causa T-171/26, Meori).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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