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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32132/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/2026 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato nella forma del contraddittorioscritto, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli- per quanto inquesta sede rileva- confermava la pronuncia del 06/05/2024 del Tribunale diTorre Annunziata che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui all’art. 493-ter cod. pen. in forma continuata, con condanna alla pena di unanno mesi dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa, previo riconoscimento di2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi che si illustranonell’ordine in cui sono stati proposti.2.1.

Con il primo ed il secondo motivo si deducono la violazione di legge, lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto dimancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen.La Corte di appello ha escluso tale ipotesi in ragione della serialità dellecondotte realizzate dall’imputato (plurimi acquisti utilizzando indebitamente duecarte di credito di cui non era titolare), in violazione del principio di dirittoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite circa lacompatibilità tra l’istituto della continuazione tra reati e la declaratoria diparticolare tenuità del fatto.Censurabile è anche l’assunto del collegio territoriale secondo cui la condottasarebbe connotata da un grado non trascurabile di offesa in ragione dell’entitàdel danno patrimoniale cagionato alle vittime; a sostegno di tale affermazione, ilcollegio si è limitata a mere formule di stile, prive di specifiche argomentazionilogico fattuali a fronte di una vicenda che ha determinato per le vittime unpregiudizio “non gravemente rilevante sotto il profilo economico”.2.2.

Con il terzo ed il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed ilvizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesimeno grave di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen.Richiamato il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cuiintegra il delitto di frode informatica e non quello di indebita utilizzazione di cartedi credito la condotta di colui che penetra abusivamente nel sistema informaticobancario ed effettua illecite operazioni di trasferimento fondi ( pagg. 6 e 7 delricorso), assume la difesa ricorrente che “l’imputato, dopo essere entrato inpossesso dei dati di accesso ai conti correnti di entrambe le persone offese, hapoi, in maniera fraudolenta, fatto accesso ai sistemi informatici attraversol’utilizzo di due carte precedentemente clonate, ciò configurando la fattispecietipica sanzionata dall’art. 640- ter cod. pen.”.2.3.

Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 81, 133 cod. pen.ed il triplice vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di indicarequale sia il reato più grave e di motivare in maniera specifica con riferimento allacongruità dei singoli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, in mododistinto per ognuno dei reati satellite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Evidenti ragioni di priorità logica giuridica impongono di esaminare, inprimo luogo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, correlati tra loro, in punto diqualificazione giuridica del fatto, da sussumersi, secondo la difesa, nellafattispecie di frode informatica prevista dall’art. 640-ter cod. pen.La Corte di appello ha ricostruito la vicenda inquadrandola giuridicamentenell’alveo dell’indebito utilizzo di strumenti di pagamento previsto dall’art. 493-ter cod. pen., previo richiamo agli elementi probatori raccolti nel corso dellaistruzione dibattimentale di primo grado che comprovavano ripetuti pagamentida parte dell’imputato di soggiorni alberghieri e di merce acquistata on linetramite due carte prepagate i cui dati - a suo dire acquistati via internet- eranostati clonati in quanto i rispettivi intestatari avevano dichiarato di esserne gliutilizzatori esclusivi e di non averle smarrite.Tale qualificazione è corretta alla stregua della fattispecie concreta cosìdelineata in sentenza che è quella del possesso e successivo utilizzo indebito, daparte dell’imputato, dei dati di due carte postepay intestate a terze persone enon già quella di ingresso in un sistema informatico con manipolazione dellostesso.Integra, infatti, il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen di indebitautilizzazione di carte di credito, e non quello di frode informatica ex art. 640-tercod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, idati relativi ad una carta di debito o di credito, li utilizzi indebitamente pereffettuare prelievi di denaro(Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv.278007; Sez. 6, n. 1333 del 04/11/2015- dep. 2016, Bortos, Rv. 266233).3.

Manifestamente infondati sono anche il primo ed il secondo motivo diricorso in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità previstadall’art. 131-bis cod. pen.Se è vero che, come rilevato nel ricorso, la pluralità di reati unificati nelvincolo della continuazione non è, di per sé, ostativa alla configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (SU, n. 18891del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), la difesa omette di considerare che laCorte di appello non ha escluso l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131bis cod. pen. sotto il profilo della abitualità di comportamento, bensì conriferimento alla entità dell’offesa arrecata che va operata con una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendoconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno odel pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv.26659001).In conformità a tale regola di giudizio, il collegio di merito ha considerato siale modalità della condotta dell’imputato ritenute significative di intensità del dolo(utilizzo reiterato degli estremi di pagamento di due carte di pagamento dellequali non era titolare, trovate all’interno del suo cellulare), sia il carattere nonminimale del danno cagionato alle persone offese in ragione del valore nonirrisorio delle singole transazioni economiche, così approntando un apparatoargomentativo puntuale ed immune da manifesti vizi logici.4.

Del pari, manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso checoncerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riferimentoagli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.La pena base - implicitamente riferita alla transazione economica di valorepiù elevato descritta nell’imputazione, trattandosi di reati seriali della medesimatipologia - è stata quantificata dai giudici di merito in un anno, tre mesi direclusione ed euro 500,00 di multa a fronte del range sanzionatorio applicabileda un anno a cinque anni di reclusione e da euro 310 a euro 1550,00 di multa.Essa si pone ampiamente al di sotto della media edittale a fronte della qualenon è necessaria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, unaspecifica e dettagliata motivazione essendo sufficiente il richiamo al criterio diadeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133cod. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,Serratore, Rv. 256197).Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’aumento per i sette reatisatellite, quantificato complessivamente in mesi sette di reclusione ed euro700,00 ( 1 mese di reclusione ed euro 100,00 di multa, ciascuno), dunque, inmisura particolarmente modesta per ciascun illecito, ben lontana dal triplo dellapena base, sicchè il ricorso all’espressione “congruo aumento” (pag. 8 dellasentenza impugnata) era consentito (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243).5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato nella forma del contraddittorioscritto, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli- per quanto inquesta sede rileva- confermava la pronuncia del 06/05/2024 del Tribunale diTorre Annunziata che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui all’art. 493-ter cod. pen. in forma continuata, con condanna alla pena di unanno mesi dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa, previo riconoscimento di2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi che si illustranonell’ordine in cui sono stati proposti.2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono la violazione di legge, lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto dimancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen.La Corte di appello ha escluso tale ipotesi in ragione della serialità dellecondotte realizzate dall’imputato (plurimi acquisti utilizzando indebitamente duecarte di credito di cui non era titolare), in violazione del principio di dirittoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite circa lacompatibilità tra l’istituto della continuazione tra reati e la declaratoria diparticolare tenuità del fatto.Censurabile è anche l’assunto del collegio territoriale secondo cui la condottasarebbe connotata da un grado non trascurabile di offesa in ragione dell’entitàdel danno patrimoniale cagionato alle vittime; a sostegno di tale affermazione, ilcollegio si è limitata a mere formule di stile, prive di specifiche argomentazionilogico fattuali a fronte di una vicenda che ha determinato per le vittime unpregiudizio “non gravemente rilevante sotto il profilo economico”.2.2. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed ilvizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesimeno grave di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen.Richiamato il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cuiintegra il delitto di frode informatica e non quello di indebita utilizzazione di cartedi credito la condotta di colui che penetra abusivamente nel sistema informaticobancario ed effettua illecite operazioni di trasferimento fondi ( pagg. 6 e 7 delricorso), assume la difesa ricorrente che “l’imputato, dopo essere entrato inpossesso dei dati di accesso ai conti correnti di entrambe le persone offese, hapoi, in maniera fraudolenta, fatto accesso ai sistemi informatici attraversol’utilizzo di due carte precedentemente clonate, ciò configurando la fattispecietipica sanzionata dall’art. 640- ter cod. pen.”.2.3. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 81, 133 cod. pen.ed il triplice vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di indicarequale sia il reato più grave e di motivare in maniera specifica con riferimento allacongruità dei singoli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, in mododistinto per ognuno dei reati satellite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Evidenti ragioni di priorità logica giuridica impongono di esaminare, inprimo luogo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, correlati tra loro, in punto diqualificazione giuridica del fatto, da sussumersi, secondo la difesa, nellafattispecie di frode informatica prevista dall’art. 640-ter cod. pen.La Corte di appello ha ricostruito la vicenda inquadrandola giuridicamentenell’alveo dell’indebito utilizzo di strumenti di pagamento previsto dall’art. 493-ter cod. pen., previo richiamo agli elementi probatori raccolti nel corso dellaistruzione dibattimentale di primo grado che comprovavano ripetuti pagamentida parte dell’imputato di soggiorni alberghieri e di merce acquistata on linetramite due carte prepagate i cui dati - a suo dire acquistati via internet- eranostati clonati in quanto i rispettivi intestatari avevano dichiarato di esserne gliutilizzatori esclusivi e di non averle smarrite.Tale qualificazione è corretta alla stregua della fattispecie concreta cosìdelineata in sentenza che è quella del possesso e successivo utilizzo indebito, daparte dell’imputato, dei dati di due carte postepay intestate a terze persone enon già quella di ingresso in un sistema informatico con manipolazione dellostesso.Integra, infatti, il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen di indebitautilizzazione di carte di credito, e non quello di frode informatica ex art. 640-tercod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, idati relativi ad una carta di debito o di credito, li utilizzi indebitamente pereffettuare prelievi di denaro(Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv.278007; Sez. 6, n. 1333 del 04/11/2015- dep. 2016, Bortos, Rv. 266233).3. Manifestamente infondati sono anche il primo ed il secondo motivo diricorso in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità previstadall’art. 131-bis cod. pen.Se è vero che, come rilevato nel ricorso, la pluralità di reati unificati nelvincolo della continuazione non è, di per sé, ostativa alla configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (SU, n. 18891del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), la difesa omette di considerare che laCorte di appello non ha escluso l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131bis cod. pen. sotto il profilo della abitualità di comportamento, bensì conriferimento alla entità dell’offesa arrecata che va operata con una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendoconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno odel pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv.26659001).In conformità a tale regola di giudizio, il collegio di merito ha considerato siale modalità della condotta dell’imputato ritenute significative di intensità del dolo(utilizzo reiterato degli estremi di pagamento di due carte di pagamento dellequali non era titolare, trovate all’interno del suo cellulare), sia il carattere nonminimale del danno cagionato alle persone offese in ragione del valore nonirrisorio delle singole transazioni economiche, così approntando un apparatoargomentativo puntuale ed immune da manifesti vizi logici.4. Del pari, manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso checoncerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riferimentoagli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.La pena base - implicitamente riferita alla transazione economica di valorepiù elevato descritta nell’imputazione, trattandosi di reati seriali della medesimatipologia - è stata quantificata dai giudici di merito in un anno, tre mesi direclusione ed euro 500,00 di multa a fronte del range sanzionatorio applicabileda un anno a cinque anni di reclusione e da euro 310 a euro 1550,00 di multa.Essa si pone ampiamente al di sotto della media edittale a fronte della qualenon è necessaria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, unaspecifica e dettagliata motivazione essendo sufficiente il richiamo al criterio diadeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133cod. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,Serratore, Rv. 256197).Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’aumento per i sette reatisatellite, quantificato complessivamente in mesi sette di reclusione ed euro700,00 ( 1 mese di reclusione ed euro 100,00 di multa, ciascuno), dunque, inmisura particolarmente modesta per ciascun illecito, ben lontana dal triplo dellapena base, sicchè il ricorso all’espressione “congruo aumento” (pag. 8 dellasentenza impugnata) era consentito (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
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