CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 33342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23486/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 91-DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.DELL’ABRUZZOn. 129/2021 depositata i l 19/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udita la Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, in persona del Sost. P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come in atti; udita per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], delegata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come in atti; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto avanti la CTP di Pescara, la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, impugnava il diniego del rimborso dell’IVA versata nel primo trimestre del 2016 per l’acquisto di un bene mobile, consistente in attrezzatura per aeroporti, da un’altra società belga, identificata nel territorio italiano ai sensi dell’art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972; detto bene era stato poi concesso in locazione finanziaria alla stessa società venditrice, la quale aveva assolto il pagamento dell’IVA nello stato belga. Nella prospettazione erariale la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad attivare la procedura semplificata di rimborso ex art. 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972, avendo effettuato una operazione attiva nel territorio italiano, consistente nell’acquisto di un bene ivi situato, e quindi dovendo, con riguardo a tale operazione, scontare l’imposta in Italia. La CTP di Pescara con sentenza n. 350/19 rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo che la società [OSCURATO:PERSONA], con l’acquisto del bene ubicato nel territorio nazionale da una società non residente, avesse compiuto un’operazione attiva soggetta al versamento dell’IVA, il che le precludeva l’attivazione, ai fini del rimborso, della procedura di cui all’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo identificarsi in Italia ovvero nominare un rappresentante e poi procedere alla richiesta di restituzione dell’imposta secondo la procedura prevista dall’art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972. La [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, insistendo sulla titolarità del proprio diritto al rimborso dell’IVA assolta in Italia in conseguenza dell’acquisto del bene mobile da altra società non residente, ma stabilmente fissata in un altro Stato membro, secondo la procedura prevista dall’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972; l’appellante adduceva di non aver svolto alcuna operazione attiva nel territorio italiano, tenuto conto che il bene acquisito era stato ceduto in locazione finanziaria alla parte originaria venditrice, anch’essa non residente in Italia, con versamento dell’imposta nello Stato membro. La CTR di Abruzzo con sentenza n. 129/21 ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione ricorre sulla base di un unico motivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE. La [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR erroneamente accolto l’appello sul rilievo che la [OSCURATO:PERSONA], non residente nel territorio italiano, avesse diritto al rimborso dell’IVA secondo la procedura di cui all’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’acquisto di un bene sito in Italia, poi ceduto in locazione finanziaria alla venditrice, anch’essa società di diritto belga, ma identificata in Italia ai sensi dell’art. 35 ter DPR 633/72. Il motivo è fondato e va accolto. L’Amministrazione finanziaria ha negato all’odierna ricorrente il diritto ad ottenere il rimborso dell’Iva con la speciale procedura di cui all’art. 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972. Giova osservare che nel caso di specie l’operazione d’immediato rilievo da prendere in considerazione, ai fini della sussistenza del credito Iva, quindi della spettanza in linea di principio del rimborso, è l’acquisto dell’attrezzatura aeroportuale da parte dell’odierna controricorrente. In particolare, una società stabilita in Italia ha venduto i beni alla [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, priva di stabilizzazione e di identificazione fiscale nello Stato Italiano. La circostanza stessa che la compravendita sia territorialmente avvenuta in Italia, con il coinvolgimento tra l’altro di una società alienante stabilizzata, e che l’Iva sia stata pacificamente versata, ha radicato il credito Iva in capo all’acquirente, odierna controricorrente. Quest’ultima, tuttavia, è legittimata a far valere il diritto a recuperare il credito in parola mediante la procedura “ordinaria” di rimborso. Non era, per converso, facoltizzata ad imboccare la corsia speciale del rimborso ai sensi dell’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972. Detta norma interdice, infatti, l’accesso alla peculiare procedura tratteggiata ai soggetti che nel periodo di riferimento “disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, ma anche ai soggetti che abbiano “ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies”. Con ogni evidenza, il rimborso attraverso la procedura speciale rimaneva precluso alla controricorrente odierna, collocandosi l’operazione di leasing – immediatamente posteriore alla compravendita ed avente ad oggetto il medesimo compendio di beni situati in Italia –nel perimetro ostativo rappresentato, ai sensi di legge, proprio dalle “operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti”. Il ricorso per cassazione va, in definitiva, accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre spe