CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 11797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è stato notificato a due avvocati, i quali erano i procuratori e difensori della Scida nel giudizio di primo grado. Ma la lavoratrice era rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10). OGGETTO:Orbene, questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che “Lanotifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimastacontumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.” (Cass. sez. un. ord. n. 10817/2008). Pertanto il ricorso per cassazione andava notificato personalmente; in mancanza la notifica è nulla e ne va disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. In tal senso è il dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara nulla la notifica del ricorso per cassazione e ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio