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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 11797/2024

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è stato notificato a due avvocati, i quali erano i procuratori e difensori della Scida nel giudizio di primo grado.

Ma la lavoratrice era rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10).

OGGETTO:Orbene, questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che “Lanotifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimastacontumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.” (Cass. sez. un. ord. n. 10817/2008).

Pertanto il ricorso per cassazione andava notificato personalmente; in mancanza la notifica è nulla e ne va disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

In tal senso è il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara nulla la notifica del ricorso per cassazione e ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è stato notificato a due avvocati, i quali erano i procuratori e difensori della Scida nel giudizio di primo grado. Ma la lavoratrice era rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10). OGGETTO:Orbene, questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che “Lanotifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimastacontumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.” (Cass. sez. un. ord. n. 10817/2008). Pertanto il ricorso per cassazione andava notificato personalmente; in mancanza la notifica è nulla e ne va disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. In tal senso è il dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara nulla la notifica del ricorso per cassazione e ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio
Sentenza Cassazione n. 11797/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris