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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 agosto 1979

Cassazione n. 21714/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1979 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso articolato in un motivo [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod,.proc.pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 22.12.2022 con cui lo stesso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 274, 275 e 275 bis cod.proc.pen. oltre che l'apparenza ed in ogni caso la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato nonché riguardo all'asserita adeguatezza e proporzionalità del solo presidio di massimo rigore, anche se attuato con le procedure di controllo previste dall'art. 275 bis cod.proc.pen.

Assume che il Tribunale ha valorizzato solo la gravità del fatto da ciò inferendo la pericolosità sociale dell'indagato e contesta la ritenuta proporzionalità della misura di massimo rigore nonché la motivazione in ordine alla inidoneità degli arresti domiciliari.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La censura é infondata.

La doglianza si incentra sulla valutazione delle esigenze cautelari nonché sulla scelta della misura già oggetto dell'istanza di riesame senza confrontarsi con la puntuale e diffusa motivazione resa nell'ordinanza impugnata.

Ed invero, il Tribunale, adito in sede di riesame, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, atteso che il prevenuto in data 20 dicembre 2022 era colto dagli operanti mentre tentava di smontare il vano portaoggetti posto sotto il sedile passeggero della vettura al cui interno era stata creata un'intercapedine ove erano custoditi due grossi involucri contenenti eroina del peso di Kg. 2,25062 (profilo che non ha costituito oggetto di contestazione), ha desunto dalle modalità della condotta il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen.Con ciò facendo applicazione del principio secondo cui l'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., come risulta dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522).

Nella specie, il Tribunale con motivazione puntuale e scevra da salti logici ha ritenuto che il trasporto di un ingente quantitativo di eroina in un vano segreto appositamente creato, denoti l'inserimento del prevenuto in un circuito dedito allo spaccio di stupefacenti rilevando altresì quanto al profilo della scelta della misura che la misura della custodia cautelare applicata dal Gip non può essere sostituita da misura gradata essendo l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze di difesa sociale e tutela della collettività e proporzionata alla gravità del fatto escludendosi altresì l'idoneità dell'utilizzo di uno strumento di controllo personale.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1979 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso articolato in un motivo [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod,.proc.pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 22.12.2022 con cui lo stesso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 274, 275 e 275 bis cod.proc.pen. oltre che l'apparenza ed in ogni caso la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato nonché riguardo all'asserita adeguatezza e proporzionalità del solo presidio di massimo rigore, anche se attuato con le procedure di controllo previste dall'art. 275 bis cod.proc.pen. Assume che il Tribunale ha valorizzato solo la gravità del fatto da ciò inferendo la pericolosità sociale dell'indagato e contesta la ritenuta proporzionalità della misura di massimo rigore nonché la motivazione in ordine alla inidoneità degli arresti domiciliari. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura é infondata. La doglianza si incentra sulla valutazione delle esigenze cautelari nonché sulla scelta della misura già oggetto dell'istanza di riesame senza confrontarsi con la puntuale e diffusa motivazione resa nell'ordinanza impugnata. Ed invero, il Tribunale, adito in sede di riesame, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, atteso che il prevenuto in data 20 dicembre 2022 era colto dagli operanti mentre tentava di smontare il vano portaoggetti posto sotto il sedile passeggero della vettura al cui interno era stata creata un'intercapedine ove erano custoditi due grossi involucri contenenti eroina del peso di Kg. 2,25062 (profilo che non ha costituito oggetto di contestazione), ha desunto dalle modalità della condotta il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen.Con ciò facendo applicazione del principio secondo cui l'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., come risulta dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522). Nella specie, il Tribunale con motivazione puntuale e scevra da salti logici ha ritenuto che il trasporto di un ingente quantitativo di eroina in un vano segreto appositamente creato, denoti l'inserimento del prevenuto in un circuito dedito allo spaccio di stupefacenti rilevando altresì quanto al profilo della scelta della misura che la misura della custodia cautelare applicata dal Gip non può essere sostituita da misura gradata essendo l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze di difesa sociale e tutela della collettività e proporzionata alla gravità del fatto escludendosi altresì l'idoneità dell'utilizzo di uno strumento di controllo personale. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.
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