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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 10060/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 12/08/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Potenza ha in parte confermato l'ordinanza con cui é stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati, consumati o tentati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il 25.11.2022 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato, con cui si rappresenta che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.4.

Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni poste a fondamento del ricorso, la condanna del ricorrente alle sole spese del procedimento e non anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 12/08/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza ha in parte confermato l'ordinanza con cui é stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati, consumati o tentati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il 25.11.2022 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato, con cui si rappresenta che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.4. Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni poste a fondamento del ricorso, la condanna del ricorrente alle sole spese del procedimento e non anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 10060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris