CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentaleavverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2653/2025 depositato il15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto trattarsi la causa inPubblica Udienza e, in subordine, accogliersi il ricorso principale, conassorbimento del ricorso incidentale.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., tramite la mandataria Intrum ItalyS.p.A., ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] CAPITALS.r.l. per l’importo di € 1.326.731,24 al privilegio ipotecario in virtù dicontratto di mutuo fondiario del 19 giugno 2019 e per la somma di €1.514.340,15 al chirografo, così ridotta l’originaria domanda di €2.388.709,52 al chirografo per effetto dell’escussione della garanziaprestata dal Fondo Pubblico di Garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a) l. n.662/1996. La quota chirografaria del credito derivava (come risulta daldecreto impugnato) dal saldo negativo di un conto corrente, nonché da unconto anticipi fatture e da cinque contratti di finanziamento, tre dei qualistipulati nel 2018 e due tra il 3 giugno e l’11 dicembre 2020, assistiti avario titolo (tra il 33% e il 90%) dalla garanzia di cui alla l. n. 662/1996.2. Il credito è stato escluso dallo stato passivo per «la presenza di fattipotenzialmente costituenti illecito penale o comunque costituenti unaabusiva concessione del credito», con riserva del curatore di agire inseparato giudizio per il risarcimento dei danni.3. Il Tribunale di Napoli, con il decreto qui impugnato, ha ammessoparzialmente il creditore allo stato passivo per € 1.431.842,95 alchirografo, rigettando nel resto l’opposizione. Ha ritenuto il giudicedell’opposizione, previo rigetto dell’eccezione di difetto di titolarità delcredito ipotecario, che dalla pubblicazione del bilancio di esercizio 2018,avvenuta in data 7 giugno 2019, sarebbe stata evincibile una contrazionedell’indebitamento bancario, circostanza tale da costituire elemento diallarme tale da incrementare l’onere di diligenza in capo alla banca e, diconseguenza, da rendere esigibile in capo alla banca l’acquisizione di unNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026certificato di pendenza dei carichi tributari, quale adempimento di sana eprudente gestione. Per l’effetto, il giudice dell’opposizione ha ritenuto cheil contratto di mutuo ipotecario e i mutui chirografari del 2020 fosserostati stipulati con la consapevolezza della banca dello stato di decozionedel mutuatario, così qualificandosi i relativi contratti come concessioneabusiva di credito, con conseguente nullità dei contratti per illiceità dellacausa ex artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod. civ.4. Il Tribunale ha, poi, accolto l’eccezione di compensazione relativa alcontrocredito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] per i danni causati alla massa deicreditori dalla prosecuzione dell’attività di impresa per effetto dellaconcessione abusiva dei finanziamenti.5. Ha, infine, ritenuto fondata l’opposizione in punto ammissione deicrediti derivanti dal conto anticipi, in quanto, trattandosi di creditiautoliquidanti, per essi la difficoltà di adempiere del debitore è irrilevante,dovendosi avere riguardo alla situazione finanziaria del terzo debitore.6. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cuiresiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone ricorso incidentaleaffidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il creditore.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione dell’art. 5 e 14 del Dec. Leg n. 385/1993, artt.1175, 1176,2621, 2621 bis e 2622 codice civile, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 47della Costituzione Italiana, artt. 216, 217 e 218 del Regio Decreto 16marzo 1942, n. 267 (…) per avere il Tribunale di Napoli qualificato comenegligente, non sano ed imprudente il comportamento della bancaricorrente nella concessione dei crediti successivi al 2018». Deduce partericorrente l’erroneità dell’iter logico-giuridico seguito nel decretoimpugnato ai fini della ricostruzione dei criteri da cui desumere laNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, fondato sullamassima di comune esperienza del mancato pagamento dei debiti erariali,sul rilascio della garanzia statale e sulle risultanze della [OSCURATO:PERSONA],elementi tali da dover indurre la banca ad acquisire un certificato dipendenza dei debiti tributari, in quanto elementi indiziari fuori dallaconoscibilità dell’istituto di credito ricorrente e aspecifici, laddove l’esamedel merito creditizio si concentra sull’analisi dei bilanci. Denuncia, inoltre,erronea lettura dei dati emergenti dalla [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si riduce alla censuradegli elementi indiziari in base ai quali il giudice del merito ha ritenuto chei finanziamenti a partire dal 2019 erano stati erogati nella consapevolezzadello stato di insolvenza del mutuatario, valutazione che spetta al giudicedel merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamentemotivata. Spetta al giudice del merito controllare l'attendibilità deglielementi indiziari e la concludenza delle risultanze processuali (ex multis:Cass., n. 2449/2026; Cass., n. 23055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n.4601/2017; Cass., n. 16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n.27197/2011; Cass., n. 7846/2006).3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, del codice di procedura civile, 1343,1418, 2033, 2035, 1813 e 1815 codice civile, artt. 5 e 14 del Dec. Leg. n.385/1993 (…) per avere il Tribunale di Napoli: a) sancito la nullità dei trefinanziamenti stipulati dal 2019 in poi ed esclusi dall’ammissione,ricavando la illiceità della relativa causa dalla presunta violazione di normeimperative, ordine pubblico e buon costume, individuate erroneamente,queste ultime, dalle norme richieste dal Dec. Leg. N. 385/1993 per la sanae corretta gestione del credito e valutazione del merito creditizio; b)ammesso i finanziamenti almeno in sorta capitale». Censura il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026la declaratoria di nullità del mutuo ipotecario del 19 giugno 2019 e dei duemutui chirografari del 2020 (3 giugno 2020 e 11 dicembre 2020) e deduceche dalla violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria nonpossa discendere la nullità dei contratti stipulati in violazione delle relativeregole prudenziali; si richiama a Cass., n. 26248/2024, che escludequalsiasi automatismo tra violazione delle regole di prudenza bancarianell’erogazione del credito e nullità contrattuale. Deduce – in ogni caso –che non vi sia violazione delle regole di buon costume.4. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato, in conformità alleconclusioni del Pubblico Ministero. Occorre partire dall’arresto di questaCorte (Cass., Sez. U., n. 26724/2007), in tema di intermediazionefinanziaria, ove si è ritenuto che la violazione di regole di condotta può darluogo a conseguenze di carattere risarcitorio, ma tale comportamento nonnecessariamente assurge a violazione di norme inderogabili poste apresidio della riconoscibilità per l’ordinamento del contratto stipulato dalleparti. Le regole di correttezza e buona fede non assurgono a nullità«testuale» (art. 1418, terzo comma, cod. civ.), o a nullità «virtuale» percontrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.);esauriscono i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratto,non attingono quella genetica.5. Detto principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite in tema sia dirilascio di garanzie a opera di soggetti vigilati (Cass., Sez. U., n.8472/2022, richiamata in Corte cost., n. 22/2004), sia di violazione dilimite di finanziabilità del credito fondiario (Cass., n. 33719/2022).6. Dello stesso tenore è la giurisprudenza di questa Corte in materia diconcessione «abusiva» di credito, ove si rileva che la concessione di unfinanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di «sana eprudente gestione dei soggetti vigilati» (art. 5 TUB), tale da trasmodare inabusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase diinsolvenza o crisi conclamata, innesca i profili risarcitori a tutela dellaNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026massa dei creditori (Cass., n. 24725/2021; Cass., n. 18610/2021; Cass.,n. 29840/2023; Cass., n. 28320/2024). Il contratto finanziario stipulato,in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, con unimprenditore insolvente impossibilitato all’adempimento, è un contrattolesivo dei diritti dei creditori, che aggrava il dissesto e che, come precisatoda questa Corte, «in assenza di una norma che vieti in via generale diporre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di persé, illecito e la sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità dellacausa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alleparti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da taleparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr.Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del2022)» (Cass., n. 7134/2026).7. Fa eccezione il caso in cui si accerti l’esistenza di un comportamentopredatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n. 4376/2024),ovvero – in termini più ampi – ove si riscontri la consumazione di un«reato-contratto», in cui la stipula del contratto è in contrasto conspecifiche norme penali (Cass., n. 18016/2018; Cass., 17959/2020;Cass., n. 17568/2022; Cass., n. 21434/2023, che hanno superatol’opposta interpretazione: cfr. Cass., n. 13585/2011 e Cass., n.17523/2011). In quest’ultimo caso, il giudice del merito accertaincidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di unreato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n.26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n.10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n.9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n.9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); inparticolare, il giudice accerta l’esistenza di un fatto delittuoso (es.bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.),Numero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionariobancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per laconcessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivoprevisto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto (Cass., n.26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta(erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). Inquest’ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende laviolazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione dinorme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio dinullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell’art. 1418,primo comma, cod. civ.8. La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato dicrisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, inquanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per larisoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il propriodissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzionedell’attività di impresa. Al contempo, il finanziatore che eroghi unfinanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancatarestituzione dello stesso, concorre con la propria condottaall’aggravamento del dissesto in danno dei creditori. Se la conclusione delcontratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestionebancaria, l’effetto è quello della responsabilità per avere aggravato ildissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contrattostipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l’accertamentoincidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quantoprevede l’art. 1418, primo comma, cod. civ.9. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddettoinsegnamento e di conseguenza va cassato con rinvio, per nuovo esame.10. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsaNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026applicazione dell’art.132 c.p.c., commi 2 e 4, dell'art. 111 Cost., Artt.1223, 1341, 1342, 1343 c.c. (…) per avere il Tribunale di Napoli, conmotivazione inesistente, ritenuto di estinguere i crediti richiesti inammissione attraverso la compensazione con presunti crediti vantati dallacuratela fallimentare per danni derivanti da non meglio individuatipregiudizi patrimoniali, non muniti del carattere di certezza, liquidità edesigibilità». Si osserva che la compensazione non può essere pronunciatain assenza di accertamento del controcredito e stante la sua illiquidità. Sideduce, in ogni caso, nullità del decreto per assenza di motivazione circa ipresupposti per l’applicazione della compensazione.11. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato, non essendo lamotivazione del decreto impugnato al di sopra del «minimo costituzionale»(Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il decreto, dopo avere escluso il creditoperché fondato su fonte contrattuale priva di tutela giuridica (contrattonullo), ha nuovamente escluso il medesimo credito in baseall’accoglimento dell’eccezione di compensazione articolata dalla curateladel fallimento quanto al controcredito risarcitorio («Affinché tale diritto dicredito pecuniario possa essere azionato nella forma dell’eccezionericonvenzionale di compensazione è necessario (art. 56 l.f./155 c.c.i.i.)che anche tale diritto di credito, come quello di cui viene chiestal’ammissione nello stato passivo, sia anteriore rispetto all’apertura delleprocedura di liquidazione giudiziale. Nel caso di specie tale requisitocronologico è senz’altro rispettato, in quanto, in ragione dello stato dievidente crisi sussistente al tempo delle individuate erogazioni dellesomme di denaro è in tali momenti che va configurato il pregiudiziopatrimoniale cagionato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. nella formadell’aggravamento della sua esposizione debitoria in misura quantomenopari al finanziamento ottenuto e infatti poi inadempiuto»). L’affermazionedi esistenza di questo controcredito, per come declinata dal decretoimpugnato, deriva dalla mera circostanza che il controcredito è omologo alNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026credito bancario, ossia anteriore al fallimento, ma vi è che il giudice a quonon indica gli elementi in base ai quali è stata ritenuta l’insorgenza e lacertezza di questo controcredito, nell’an e nel quantum.12. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione «in relazione agli artt. 5, 10 e 14 T.u.b., 1325 n. 2, 1343,1418 c.c., 2, 41 e 47 Cost., 217 l.f. (ora 323, co. 1, lett. d, c.c.i.i.) e 218l.f. (ora 325 c.c.i.i.), 110 c.p., nonché in relazione agli artt. 1173, 1218,2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonché in relazione agli artt. 56 l.f. e 1243c.c. ed alle norme regolatorie del nesso di causalità in sede civile e,comunque, agli artt. 40 e 41 c.p.», nella parte in cui il decreto impugnatoha escluso l’abusiva concessione di credito per il contratto di anticipofatture. Osserva parte ricorrente incidentale che, diversamente da quantosostenuto dal Tribunale, non è necessario ai fini dell’abusiva concessionedi credito anche la consapevolezza della difficoltà ad adempiere deidebitori del finanziato, essendo sufficiente che il contratto sia statostipulato al di fuori di un procedimento di risoluzione della crisi di impresa,in costanza della consapevolezza dello stato di insolvenza del finanziato.13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce in viagradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per nonavere il decreto impugnato ritenuto non provata dalla curatela la difficoltàad adempiere dei debitori di cui alle fatture anticipate, emergendo talecircostanza dalle distinte di presentazione dal 7 giugno 2021 e successive.14. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in viacondizionata all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esamedi fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, idonei a dimostrare chela banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della societàNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026debitrice in relazione al contratto di mutuo fondiario del 2019 e ai duecontratti di mutuo chirografario del 2020.15. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce, in viacondizionata all’accoglimento del ricorso principale in caso di inoperativitàdella compensazione per il mutuo ipotecario, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 98 e 99 l. fall., deducendosi che l’eccezione è stata tempestivamentearticolata, non sussistendo preclusioni per la proposizione della stessa.16. I primi due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili.Quanto al primo motivo, il giudice del merito ha ritenuto che l’abusivaconcessione di credito in caso di anticipo fatture può riversarsisull’autoliquidante solo se la banca sia stata a conoscenza dell’insolvenzadei terzi debitori. Il ricorrente si è limitato ad affermare che un contrattodi anticipazione di credito in un contesto di insolvenza si sarebbe dovutocensurando compiutamente la ratio decidendi del decreto impugnato esenza illustrare in quali termini la finanza generata dall’anticipazione daparte della banca dei crediti dei clienti fosse anomala («gestione anomaladel rapporto di anticipazione avvenuta al di fuori di una formale proceduradi risoluzione della crisi»). Inammissibile è pure il secondo motivo, inquanto (oltre che aspecifico) appare meramente valutativo delle ragioni infatto per le quali il giudice dell’opposizione ha ritenuto non provate ledifficoltà ad adempiere dei terzi debitori.17. Il terzo motivo è assorbito per effetto del rigetto del primo motivodel ricorso principale. Il quarto motivo è inammissibile in quanto laquestione non è stata affrontata dal decreto impugnato ed è (in tesi)astrattamente riproponibile nel giudizio di rinvio.18. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame; il tribunale siuniformerà ai principi richiamati e provvederà a regolare anche le speseNumero registro generale 18848/2025Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 19299/2026Data pubblicazione 11/06/2026del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato per il ricorrente incidentale. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale,dichiara inammissibile il primo motivo del medesimo ricorso; dichiarainammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato con rinvioal Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le speseprocessuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il Presidente