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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38969/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che va riformulata nel senso di rideterminarla in mesi sei reclusione ed Euro 3.090 di multa; rigettarsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 28 febbraio 2019 il G.u.p. del Tribunale di Bologna, ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa per i reati ex artt. 110, 625 cod. pen. (capo 1), 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo 2) e 110, 490 cod. pen. (capo 3), commessi in concorso con altro soggetto, separatamente giudicato.

In parziale riforma della decisione del primo giudice, la Corte di appello di Bologna riqualificava il fatto contestato al capo 1) ai sensi dell'art. 334 cod. pen. (ritenuto dal G.u.p. un furto aggravato) e rideterminava la pena in un anno, sei mesi di reclusione e 4.140,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge processuale (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) con riferimento al difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, quanto al reato originariamente rubricato come furto aggravato.

Nonostante la riqualificazione risulti più favorevole per l'imputato, è comunque ravvisabile la lesione del diritto di difesa.

Il ricorrente deve essere posto nelle condizioni di esercitare pienamente detto diritto anche attraverso la richiesta di prove rilevanti in relazione alla nuova configurazione giuridica del fatto, che peraltro risulta diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio anche dal punto di vista materiale.

2.2. Mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato ex art. 334 cod. pen. 2.3.

Violazione della legge processuale con riferimento alla eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex artt. 110 e 490, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., contestato al capo 3.

2.4. Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta presenza nella sentenza di primo grado della indicazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato al capo 3.

2.5. Violazione della legge penale per la illegalità della pena pecuniaria inflitta a titolo di continuazione per il reato ex art. 490 cod. pen., punito con la sola pena detentiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. La sentenza impugnata ha correttamente escluso (pag. 7) che, riqualificando il fatto contestato al capo 1), si violasse il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607).

Nel caso di specie - come ben evidenziato nella sentenza impugnata - nella originaria imputazione era proprio contestato il reato ex art. 334 cod. pen. e anche a seguito della modifica vi era il chiaro riferimento all'impossessamento di un bene sottoposto a sequestro penale, cosicché il fatto materiale è rimasto nella sostanza inalterato.

Quanto alla eccepita violazione del diritto di difesa, va ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione dell'ad. dell'ad. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell'equità del processo.

Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l'imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.

Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125).

Nel caso di specie va evidenziato che nella imputazione originaria - come già detto - era proprio contestato il reato ex art. 334 cod. pen., reato meno grave del furto, cosicché l'imputato ha beneficiato di una riduzione della pena.

La difesa ha prospettato la possibilità di richiedere nuove prove in relazione al reato come diversamente qualificato in modo del tutto generico, peraltro in presenza di un fatto ampiamente dimostrato e in sostanza ammesso dallo stesso imputato, come osservato dalla Corte di appello.

3. La motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico non è affatto mancante (pag. 7, primo paragrafo), così come non lo era quella del G.u.p. in ordine alla sussistenza del reato ex artt. 110 e 490 cod. pen., come ampiamente spiegato dalla Corte, che ha poi condiviso e rafforzato le valutazioni del primo giudice con argomentazioni obliterate dal ricorrente (pagg. 5 e 6).

Peraltro, la mancanza di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, dovendo la Corte territoriale decidere nel merito e procedere alla redazione integrale di una motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735; Sez.

F, n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv. 261237; Sez. 4 6, n. 24059 del 14/05/2014, Spigarelli, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256923).

4. E' privo di ogni fondamento anche l'ultimo motivo sulla illegalità della pena inflitta per il reato ex artt. 110 e 490 cod. pen., che si pone in contrasto con il principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che va riformulata nel senso di rideterminarla in mesi sei reclusione ed Euro 3.090 di multa; rigettarsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28 febbraio 2019 il G.u.p. del Tribunale di Bologna, ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa per i reati ex artt. 110, 625 cod. pen. (capo 1), 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo 2) e 110, 490 cod. pen. (capo 3), commessi in concorso con altro soggetto, separatamente giudicato. In parziale riforma della decisione del primo giudice, la Corte di appello di Bologna riqualificava il fatto contestato al capo 1) ai sensi dell'art. 334 cod. pen. (ritenuto dal G.u.p. un furto aggravato) e rideterminava la pena in un anno, sei mesi di reclusione e 4.140,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) con riferimento al difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, quanto al reato originariamente rubricato come furto aggravato. Nonostante la riqualificazione risulti più favorevole per l'imputato, è comunque ravvisabile la lesione del diritto di difesa. Il ricorrente deve essere posto nelle condizioni di esercitare pienamente detto diritto anche attraverso la richiesta di prove rilevanti in relazione alla nuova configurazione giuridica del fatto, che peraltro risulta diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio anche dal punto di vista materiale. 2.2. Mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato ex art. 334 cod. pen. 2.3. Violazione della legge processuale con riferimento alla eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex artt. 110 e 490, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., contestato al capo 3. 2.4. Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta presenza nella sentenza di primo grado della indicazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato al capo 3. 2.5. Violazione della legge penale per la illegalità della pena pecuniaria inflitta a titolo di continuazione per il reato ex art. 490 cod. pen., punito con la sola pena detentiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. La sentenza impugnata ha correttamente escluso (pag. 7) che, riqualificando il fatto contestato al capo 1), si violasse il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607). Nel caso di specie - come ben evidenziato nella sentenza impugnata - nella originaria imputazione era proprio contestato il reato ex art. 334 cod. pen. e anche a seguito della modifica vi era il chiaro riferimento all'impossessamento di un bene sottoposto a sequestro penale, cosicché il fatto materiale è rimasto nella sostanza inalterato. Quanto alla eccepita violazione del diritto di difesa, va ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione dell'ad. dell'ad. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell'equità del processo. Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l'imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente. Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125). Nel caso di specie va evidenziato che nella imputazione originaria - come già detto - era proprio contestato il reato ex art. 334 cod. pen., reato meno grave del furto, cosicché l'imputato ha beneficiato di una riduzione della pena. La difesa ha prospettato la possibilità di richiedere nuove prove in relazione al reato come diversamente qualificato in modo del tutto generico, peraltro in presenza di un fatto ampiamente dimostrato e in sostanza ammesso dallo stesso imputato, come osservato dalla Corte di appello. 3. La motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico non è affatto mancante (pag. 7, primo paragrafo), così come non lo era quella del G.u.p. in ordine alla sussistenza del reato ex artt. 110 e 490 cod. pen., come ampiamente spiegato dalla Corte, che ha poi condiviso e rafforzato le valutazioni del primo giudice con argomentazioni obliterate dal ricorrente (pagg. 5 e 6). Peraltro, la mancanza di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, dovendo la Corte territoriale decidere nel merito e procedere alla redazione integrale di una motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735; Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv. 261237; Sez. 4 6, n. 24059 del 14/05/2014, Spigarelli, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256923). 4. E' privo di ogni fondamento anche l'ultimo motivo sulla illegalità della pena inflitta per il reato ex artt. 110 e 490 cod. pen., che si pone in contrasto con il principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 38969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris