CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20936/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n.100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresent a e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 401/2018,depositata il 15/01/2019 , R.G.N. 360/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 15 gennaio 2019, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 36.416,57 oltre accessori, a titolo di assegno non riassorbibile per il periodo da settembre 2005 a novembre 2009, consistente nella differenza tra il trattamento economico maturato presso la p.a. di provenienza ([OSCURATO:PERSONA] e Fognature) e la retribuzione spettantegli alle dipendenze della società predetta, nuovo gestore idrico, che non gli aveva più riconosciuto detto emolumento ad personam; 2. ciò ai sensi dell’art. 2 legge regionale sarda n. 10/2005, da interpretare nel senso del mantenimento, nel trasferimento del lavoratore dall’E.S.A.F. al nuovo soggetto del settore idrico integrato, del trattamento economico in godimento, definitivamente in esso conglobata anche la retribuzione accessoria; 3. avverso tale sentenza la società ha proposto, con atto notificato il 9 luglio 2019, ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; 4. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto personalmente ed accettato dal difensore del controricorrente; 5. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.; 6. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il pro