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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:449
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0292_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑292/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352] (v. punti 54, 55)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza [Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352] (v. punti 56-61, 77, 79-81, 86)

3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 256 e 296 TFUE) (v. punto 64)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352] (v. punti 83-85) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( GU 2019, L 64, pag. 7 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( GU 2019, L 64, pag. 1 ), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0292_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑292/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352] (v. punti 54, 55) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza [Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352] (v. punti 56-61, 77, 79-81, 86) 3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 256 e 296 TFUE) (v. punto 64) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352] (v. punti 83-85) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( GU 2019, L 64, pag. 7 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( GU 2019, L 64, pag. 1 ), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
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