CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2019
Cassazione n. 37991/2022
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2408/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AOSTA n. 114/2019 depositata i l 28/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 17/10/2011, a [OSCURATO:PERSONA] fu notificato un verbale di contestazione di violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S., che si affermava commessa ed accertata il 29/06/2011. Da un controllo effettuato tramite il sito di [OSCURATO:PERSONA], il sanzionato apprendeva che la relativa raccomandata era stata accettata da un ufficio postale di Roma in data 13/10/2011 e, quindi, tardivamente. La conseguente opposizione all'ordinanza-ingiunzione era parzialmente accolta dal Giudice di pace di Donnaz, con riguardo alla riduzione della sanzione nel minimo edittale, mentre era respinta nel resto. Avverso detta sentenza il Salvalaggio proponeva appello, ma il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 56 del 2014, lo rigettava e confermava la decisione del primo giudice. Il successivo ricorso era accolto dalla Suprema Corte, che testualmente affermava: “Ha errato il Tribunale nel ritenere che il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione dell'atto di contestazione di violazione del Codice della strada fosse quello corrispondente alla data in cui la Sezione di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal Compartimento di Torino la prova fotografica relativa al servizio di rilevamento, perché l'eventuale ritardo di lettura dei rilevamenti dipende dall'organizzazione dell'Ufficio rilevatore ma non da un causa oggettiva di identificazione del trasgressore. Ciò posto il Tribunale ha errato anche nell'omettere di verificare l'esatta data di notifica dell'atto di cui si dice ovvero di accertare la data in cui l'atto di cui si dice sia stata consegnato all'[OSCURATO:PERSONA]. Non è senza rilievo, infatti, accertare se la data di consegna dell'atto di cui si dice risale all'8 settembre 2011 o ad una data successiva, posto che il rilevamento della violazione risale al 29 giugno 2011”. A seguito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Aosta rigettava l’appello del Salvalaggio, affermando che l’illecito contestato era stato accertato all’atto della sua commissione, ossia il 29 giugno 2011. Il verbale di accertamento era stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale l’8 settembre 2011 ed era pervenuto al centro postale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2011 per essere finalmente consegnato al Salvalaggio il successivo 17. All’uopo, l’agente notificatore aveva dichiarato non già di aver consegnato l’atto all’Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], ma di averlo notificato a mezzo posta, tramite il predetto ufficio, all’odierno appellante. Da ciò la mancanza di errori nella relata di notificazione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 384 c.p.c. nonché 4 commi 1, 3 e 4 l. n. 890/82, ex art. 360 n. 4 c.p.c. Il giudice del rinvio avrebbe omesso di ottemperare alla disposizione della parte rescissoria della sentenza di annullamento, nell’unico modo possibile, ossia ordinando alla P.A. la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 2) Il secondo motivo s’incentra sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., attraverso il quale si censura l’affermazione che il ricorrente avrebbe rinunciato all’attività istruttoria e che, ove fosse stato escusso tale Faresin, sarebbe emersa una procedura di notifica abnorme, perché frutto di una commistione fra l’art. 149 e l’art. 149 bis c.p.c. 3) Mediante la terza lagnanza, il Salvalaggio invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 117 e 219 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. In particolare, afferma che all’udienza del 9 aprile 2019, avanti il giudicedel rinvio, il rappresentante della Regione aveva affermato che la data dell’8 settembre 2011 si sarebbe riferita alla consegna del piego all’ufficio postale di St. Christophe per l’inoltro all’ufficio postale di Roma. Da ciò l’inattendibilità di tutto ildocumento. 4) Il quarto motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 3 comma 2° D. Lgs. n. 39/93. Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere efficacia probatoria ad una relazione di notifica priva di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale. 5) Il primo motivo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, giacché sono volti entrambi a mettere in discussione l’accertamento del Tribunale circa la congruenza dell’accertamento operato dal Tribunale –sono infondati. Posto che la sentenza di annullamento aveva chiesto al giudice di rinvio di “verificare l'esatta data di notifica dell'atto di cui si dice ovvero di accertare la data in cui l'atto di cui si dice sia stata consegnato all'[OSCURATO:PERSONA]”, il Tribunale ha affermato che “risulta dall’esame della documentazione prodotta in primo grado dall’Autorità ora appellata che il verbale di accertamento e contestazione di infrazione ATX0001039663 emesso in data 5.08.2011 nei confronti dell’odierno appellante, risulta consegnato perla notificazione a mezzo del servizio postale in data 8.09.2011 all’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA], come si evince da relazione di notificazione allegata al predetto verbale”. Il ricorrente si affanna a contestare il contenuto intrinseco del suddetto documento (per contrasto con le affermazioni del rappresentante della Regione), ma esso,attestando che il pubblico ufficiale ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ. (Sez. 2, n. 18427 del 1° agosto 2013). Trattandosi di una prova legale, il giudice di merito è dunque vincolato nel suo apprezzamento. 5.1) E questa Corte resta ferma nel ritenere che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trovi applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia - tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine. Devono infatti bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenzadel contenuto dell'atto medesimo (Sez. U, n. 12332 del 17 maggio 2017). 6) Il secondo motivo è inammissibile. 6.1) Per un verso, l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). Nella specie il Salvalaggio si è lamentato sostanzialmente di un’omessa attività istruttoria. 6.2) Per altro verso, l’integrale conferma della sentenza di primo grado determina un'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). Non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né il ricorrente le ha poste in risalto. 7) Il quarto motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, lanotifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizioneautografa degli accertatori deve ritenersi legittima se ilverbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, lafirma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Sez. 2, n. 18493 del 4 settembre 2020). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Ricorrono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite della [OSCURATO:PERSONA]Aosta, che liquida in euro 1.200 (mille/200), oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d