Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 37692/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Castrovillari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza ipmug nata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Castrovillari pronunciava sentenza di applicazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 388 cod.proc.pen., senza condannare l'imputato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile. 27(

2. La parte civile ha proposto appello, ma l'impugnazione veniva riqualificata quale ricorso per Cassazione e trasmessa a questa Corte.

Parte ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la sentenza impugnava aveva erroneamente escluso il diritto alla rifusione delle spese sul presupposto che la parte civile aveva chiesto esclusivamente la condanna dell'imputato per il reato contestato, senza depositare nota spese.

Sostiene il ricorrente che il mancato deposito della nota spese non impediva la liquidazione delle stesse, in quanto la condanna doveva essere disposta d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la questione concernente la spettanza delle spese di difesa in favore della parte civile, nel caso di definizione del giudizio con l'appliazione della pena, è stata oggetto di recente rimessione alle Sezioni unite, ma unicamente con riguardo alla fattispecie - diversa da quella in esame - in cui la costituzione è intervenuta dopo la formalizzazione dell'accordo.

Dall'esame degli atti - cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della questione - risulta che la parte civile si è costituita prima del momento in cui l'imputato e il pubblico ministero hanno formalizzato l'accordo, sicchè, in base all'espressa previsione dell'art. 444, comma 2, cod.proc.pen., le spese di costituzione erano dovute.

3. Passando all'esame nel merito del motivo di ricorso, si rileva come non possa condividersi la soluzione adottata dal Tribunale, lì dove ha ritenuto di escludere la rifusione delle spese in favore della parte civile sul presupposto che, nelle conclusioni scritte, questa avrebbe richiesto la condanna dell'imputata per il reato, senza neppure allegare nota spese.

Invero, tale affermazione collide con il principio secondo cui in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a patteggiamento, in cui è stata ritenuta sufficiente la sola richiesta di condanna alle spese contenuta nell'atto di costituzione della parte civile) (Sez.6, n. 19271 del 5/4/2022, Palmeri, Rv. 283379).

Nel caso di specie, infatti, l'atto di costituzione conteneva espressamente la richiesta di condanna al pagamento delle spese, sicchè tale domanda doveva ritenersi già ritualmente proposta nel giudizio e sulla stessa il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi all'esito dell'applicazione della pena, non assumendo rilevanza la mancata riproposizione all'atto della formulazione delle conclusioni, né il mancato deposito della nota spese.

3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla omessa liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese di costituzione di parte civile e rinvio„ per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.

Così deciso il 12 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Castrovillari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza ipmug nata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Castrovillari pronunciava sentenza di applicazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 388 cod.proc.pen., senza condannare l'imputato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile. 27( 2. La parte civile ha proposto appello, ma l'impugnazione veniva riqualificata quale ricorso per Cassazione e trasmessa a questa Corte. Parte ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la sentenza impugnava aveva erroneamente escluso il diritto alla rifusione delle spese sul presupposto che la parte civile aveva chiesto esclusivamente la condanna dell'imputato per il reato contestato, senza depositare nota spese. Sostiene il ricorrente che il mancato deposito della nota spese non impediva la liquidazione delle stesse, in quanto la condanna doveva essere disposta d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che la questione concernente la spettanza delle spese di difesa in favore della parte civile, nel caso di definizione del giudizio con l'appliazione della pena, è stata oggetto di recente rimessione alle Sezioni unite, ma unicamente con riguardo alla fattispecie - diversa da quella in esame - in cui la costituzione è intervenuta dopo la formalizzazione dell'accordo. Dall'esame degli atti - cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della questione - risulta che la parte civile si è costituita prima del momento in cui l'imputato e il pubblico ministero hanno formalizzato l'accordo, sicchè, in base all'espressa previsione dell'art. 444, comma 2, cod.proc.pen., le spese di costituzione erano dovute. 3. Passando all'esame nel merito del motivo di ricorso, si rileva come non possa condividersi la soluzione adottata dal Tribunale, lì dove ha ritenuto di escludere la rifusione delle spese in favore della parte civile sul presupposto che, nelle conclusioni scritte, questa avrebbe richiesto la condanna dell'imputata per il reato, senza neppure allegare nota spese. Invero, tale affermazione collide con il principio secondo cui in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a patteggiamento, in cui è stata ritenuta sufficiente la sola richiesta di condanna alle spese contenuta nell'atto di costituzione della parte civile) (Sez.6, n. 19271 del 5/4/2022, Palmeri, Rv. 283379). Nel caso di specie, infatti, l'atto di costituzione conteneva espressamente la richiesta di condanna al pagamento delle spese, sicchè tale domanda doveva ritenersi già ritualmente proposta nel giudizio e sulla stessa il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi all'esito dell'applicazione della pena, non assumendo rilevanza la mancata riproposizione all'atto della formulazione delle conclusioni, né il mancato deposito della nota spese. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla omessa liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese di costituzione di parte civile e rinvio„ per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione. Così deciso il 12 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 37692/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris