CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21914/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente/ric.incidentale- avverso la sentenza n. 19/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che qui rileva, nei termini di cui appresso. 1. 1. [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente d’un appartamento, citò in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], promittente alienante. Addebitata alla convenuta la mancata stipulazione del contratto definitivo (secondo la narrazione quest’ultima aveva più volte posticipato la fine dei lavori, aveva messo a disposizione scheda catastale irregolare, che solo successivamente aveva fatto correggere, non aveva allegato il certificato di agibilità, l’immobile non era conforme alle planimetrie catastali, non era stato permesso al promissario acquirente di verificare lo stato dell’immobile, non era stata consegnata la polizza assicurativa, era stato negato lo sconto in precedenza riconosciuto, a seguito di successivo sopralluogo il Costa aveva constatato il persistere delle criticità già lamentate), aveva dichiarato il proprio recesso dal contratto e la controparte, aveva, a suavolta, parimenti receduto. Con la domanda principale l’attore aveva chiesto dichiararsi la legittimità del recesso, con condanna al pagamento del doppio della caparra, oltre alla restituzione di un acconto sul prezzo; in subordine, dichiararsi la nullità del contratto, con condanna alla restituzione delle somme versate e condanna al risarcimento del danno. Per contro, la convenuta, oltre a richiedere il rigetto della domanda attorea, in via riconvenzionale chiese addebitarsi all’attore l’inadempimento con conseguente diritto a trattenere la caparra. 1.2. Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità, ritenne legittimo il recesso del promissario acquirente e condannò la convenuta al pagamento del doppio della caparra e alla restituzione dell’acconto sul prezzo incamerato. 2. La Corte d’appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], dichiarò la risoluzione del contratto preliminare inter partes per impossibilità dell’esecuzione dello stesso e, per l’effetto, condannò la società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad [OSCURATO:PERSONA] gli importi versati a titolo di caparra e di acconto . 2.1. Questi, in sintesi gli sviluppi argomentativi della sentenza di secondo grado. Scrive la Corte di Brescia: seppure entrambe le parti, nella fase conclusiva del travagliato iter contrattuale, culminato con l’esito, ritenuto negativo dal promissario acquirente, del sopralluogo del 20 luglio 2012, abbiano manifestato in termini inidonei (perché con dichiarazione sottoscritta dal solo legale) la volontà di esercitare il recesso dal contratto preliminare, nondimeno resta indiscutibilmente espressa, con gli atti introduttivi del presente giudizio, la parimenti concorde volontà di ritenere risolto il rapporto medesimo . La sentenza, dopo avere giudicato non riscontrati i rispettivi addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna [delle parti] dà atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453 c.c., comma 2, di entrambi i contraenti e, di conseguenza, decide quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 cod. civ. (la sentenza richiama Cass. n. 16637/2013). 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi; la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, in seno al quale sviluppa ricorso incidentale fondato su due motivi. 4. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per non avere la sentenza dichiarato la tardività/inammissibilità dell’eccezione effettuata per la prima volta in appello, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato la validità ed efficacia della diffida ad adempiere e la comunicazione di recesso del Costa. 4. 1. Il motivo è inammissibile poiché non impinge la “ratio decidendi”. La decisione si fonda su un alternativo argomento non intaccato dalla censura: non era rimasto provato l’inadempimento di alcuna delle due parti contraenti e, tuttavia, era emersa la mancanza di volontà di dare esecuzione al negozio da parte di entrambe. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Sez. 3, n. 6675, 19/3/2018, Rv. 648298). Conviene riportare uno stralcio della motivazione della richiamata sentenza per un più completo inquadramento: Va sotto altro profilo posto in rilievo come questa Corte ha già avuto modo di affermare in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell’altra, il giudice che accerta l’inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta (ex art. 1453, 2° co., c.c.) di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c. (v. Cass., 18/5/2005, n. 10389; Cass., 16/2/2001, n. 2304; Cass. 24/11/2000, n. 15167; Cass., 4/4/2000, n. 4089; Cass., 29/11/1994, n. 10217; Cass., 29/4/1993, n. 5065; Cass., 25/5/1992, n. 6230. E già Cass., 18/6/1982, n. 3744). Il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cas., 19/12/2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19/1/2016, n. 767. Cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass., 26/7/2011, n. 16317 e Cass., 14/3/1988, n. 2435 . 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1385, 1455, 1460 e 1477 cod. civ., nonché degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380/2001, addebitando alla sentenza impugnata di non avere affermato l’inadempimento della controparte, la quale assaitardivamente aveva prodotto in giudizio il certificato di abitabilità, che risultava comunque mancante al momento della diffida ad adempiere del ricorrente. 5. 1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità perché aspecifico sotto il profilo dell’autosufficienza e inoltre appare diretto a un improprio riesame di merito. La dedotta violazione di legge presupporrebbe un alternativo accertamento del fatto. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 6. Con il terzo e il quarto motivo, tra loro osmotici, viene denunciata violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione degli artt. 1477, comma 3, 24 e 25, d.P.R. n. 380/2001, 1362, 1363, 2366, 1367 cod. civ., nonché il contrasto con la giurisprudenza formatasi in ordine alla risoluzione per impossibilità di esecuzione del contratto, assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere escluso l’essenzialità del certificato di agibilità. 6. 1. L’insieme censuratorio è inammissibile in presenza di plurime rationes decidendi, avendo la Corte d’appello precisato che il certificato (di abitabilità) era stato comunque rilasciato prima della citazione del Costa. 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione, errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697, 1385, 1453, 1454 e 1455, per non avere il Giudice d’appello tratto le dovute conseguenze dal fatto che, esposto da parte della convenuta che la stipulazione del definitivo aveva trovato ostacolo nella difficoltà finanziaria del promissario acquirente, costui non aveva puntualmente contestato l’asserto. 7. 1. Il motivo è destituito di fondamento, essendo evidente che dalla complessiva difesa della controparte si trae alternativa ricostruzione dei fatti, idonea a costituire alternativa e contrapposta ricostruzione della vicenda. Né si era in presenza di specifico addebito, necessitante altrettanta specifica presa di posizione, bensì di una mera generica affermazione. 8. Con il secondo motivo incidentale viene denunciata violazione ed errata applicazione e/o interpretazione degli artt.1385 e 1454 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla sentenza di avere errato nell’avere escluso l’ esistenza di una valida diffida ad adempiere o atto di recesso da parte della esponente. 8. 1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità perché non coglie la “ratio decidendi” sopra evidenziata: a prescindere dalla rituale esistenza di tali atti, non era rimasto provato l’inadempimento di alcuna delle parti contrattuali e una tale situazione aveva dato luogo a una ipotesi di risoluzione per impossibilità di dare esecuzione al contratto. 9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n.7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 10. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente princip