Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42901/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 22 marzo 2019 del Tribunale di Agrigento che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2, 4 e 7, cod. pen. e dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, così al determinata anche per effetto dell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva e della diminuzione di pena per la scelta del rito.

In particolare, la Corte di appello ha esteso il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, che da esso era stata in precedenza esclusa, e ha confermato l'esito di prevalenza delle attenuanti generiche, escludendo l'aumento di pena collegato alla recidiva.

All'imputato si contesta di essersi impossessato del contenuto della cassetta delle elemosine di una chiesa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della esclusione della recidiva con conseguente applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e riduzione della pena al minimo edittale.

La applicazione della recidiva non era stata adeguatamente motivata e comunque la pena andava ridotta in considerazione della risalenza dei precedenti penali, della confessione resa, delle condizioni di difficoltà economica in cui versava l'imputato, che imponevano la fissazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui egli si duole dell'applicazione della recidiva reiterata atteso che essa, essendo stata ritenuta dalla Corte di appello subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, non ha in alcun modo inciso sulla quantificazione della pena e comunque, anche laddove essa fosse esclusa, il reato non sarebbe comunque prescritto.

Quanto alla riduzione di pena per effetto delle attenuanti generiche, considerato che la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa risulta conseguente alla diminuzione di un terzo per effetto della scelta del rito, la pena conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta pari a mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa.

Considerato che la pena pecuniaria edittale per il reato di furto semplice è compresa tra euro 154,00 ed euro 516,00, appare evidente, sebbene non venga neppure esplicitata la entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, che la pena base è stata fissata in misura quanto meno prossima a quella massima.

Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, che nel caso in cui per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al c.d. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010, che ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'essere tanto più esaustiva, quanto più ampia è la forbice tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva).

Nel caso di specie, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con irrogazione di una pena pecuniaria così elevata, cosicché, in relazione a tale punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 22 marzo 2019 del Tribunale di Agrigento che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2, 4 e 7, cod. pen. e dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, così al determinata anche per effetto dell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva e della diminuzione di pena per la scelta del rito. In particolare, la Corte di appello ha esteso il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, che da esso era stata in precedenza esclusa, e ha confermato l'esito di prevalenza delle attenuanti generiche, escludendo l'aumento di pena collegato alla recidiva. All'imputato si contesta di essersi impossessato del contenuto della cassetta delle elemosine di una chiesa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della esclusione della recidiva con conseguente applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e riduzione della pena al minimo edittale. La applicazione della recidiva non era stata adeguatamente motivata e comunque la pena andava ridotta in considerazione della risalenza dei precedenti penali, della confessione resa, delle condizioni di difficoltà economica in cui versava l'imputato, che imponevano la fissazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui egli si duole dell'applicazione della recidiva reiterata atteso che essa, essendo stata ritenuta dalla Corte di appello subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, non ha in alcun modo inciso sulla quantificazione della pena e comunque, anche laddove essa fosse esclusa, il reato non sarebbe comunque prescritto. Quanto alla riduzione di pena per effetto delle attenuanti generiche, considerato che la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa risulta conseguente alla diminuzione di un terzo per effetto della scelta del rito, la pena conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta pari a mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa. Considerato che la pena pecuniaria edittale per il reato di furto semplice è compresa tra euro 154,00 ed euro 516,00, appare evidente, sebbene non venga neppure esplicitata la entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, che la pena base è stata fissata in misura quanto meno prossima a quella massima. Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, che nel caso in cui per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al c.d. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010, che ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'essere tanto più esaustiva, quanto più ampia è la forbice tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva). Nel caso di specie, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con irrogazione di una pena pecuniaria così elevata, cosicché, in relazione a tale punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara ina
Sentenza Cassazione n. 42901/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris