CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania, ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. di Catania del 10/05/2022 con il quale il ricorrente veniva sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Catania, al divieto di espatrio e all'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione all'imputazione provvisoria allo stesso ascritta per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, auto riciclaggio e truffa aggravata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato; pur non residuando alcuna esigenza cautelare, tuttavia il Tribunale ha omesso di valutare una serie di elementi rilevanti; sarebbe più logico, attese le cagionevoli condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano iscritto all'AIRE, che non può curarsi in Italia, consentirgli il trasferimento nel paese estero di residenza, anche per adempiere alla propria attività lavorativa, pagare le bollette, rinnovare i documenti di identità e la patente come evidenziato con la memoria difensiva. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale con riferimento agli art. 274 e 282 cod. proc. pen.; non ricorre il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, né tanto meno la spiccata professionalità criminale evidenziata dal Tribunale del riesame basandosi su pochissimi precedenti del [OSCURATO:PERSONA] e tra l'altro risalenti nel tempo, e dando rilievo a procedimenti attualmente pendenti per truffa; il Tribunale non ha tenuto conto del parere favorevole alla revoca espresso dal P.M. procedente. Mancano in sostanza i requisiti di attualità del presunto pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] è allo stremo delle forze e non può essere curato in Italia. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali ha sostanzialmente richiamato e confermato le conclusioni già formulate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenti infondati, generici e non consentiti. 2. I motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, evanescente e non chiara), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione delle misure cautelari in atto a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). 2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il dato delle condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, o ancora il dato oggettivo dell'essere lo stesso iscritto all'AIRE, con necessità di pagare bollette o rinnovare documenti, nonostante la chiara permanenza della provvista indiziaria originariamente vagliata a carico dello stesso. Ancora appare del tutto irrilevante il tema dell'eventuale parere favorevole del P.M. procedente, che, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, non ha carattere vincolante per il giudice (Sez. 6, n. 8860 del 06/12/2022, Rv. 224221-01), che nel caso in esame ha correttamente motivato ed evidenziato il chiaro pericolo che determina il mantenimento delle misure cautelari in atto in mancanza di elementi nuovi, oggettivamente valutabili come tali, in relazione alla richiamata pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], attesa la propria inclinazione, sostanzialmente a carattere professionale, nel delinquere. 3. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione. Il Tribunale ha inoltre correttamente richiamato í principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel corpo della motivazione, con la quale all'evidenza il ricorrente non si confronta, nel valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti allegati come sopravvenuti e ritenuti dall'istante rilevanti quanto alla considerazione di un mutato quadro cautelare. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l'appello. Non ricorre, dunque, alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità ed aspecificità, in mancanza di confronto con la motivazione e del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale. Il Tribunale ha in conclusione fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D'Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01). Sono infine da considerare infondate anche le osservazioni difensive che lamentano la mancata considerazione da parte del Tribunale della risalenza dei precedenti riferibili al [OSCURATO:PERSONA], attesa la esplicita motivazione del Tribunale sul punto, che ha richiamato non solo la gravità della condotta oggetto di imputazione quale elemento di deciso discrinnine, ma anche la pendenza di ulteriori procedimenti per truffa esplicitamente ritenuti significativi di una personalità inaffidabile e poco incline al rispetto delle regole. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual