CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) ii [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 delia Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed tricors0; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibii,tà dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]!nrnpo impun.:a a sentenza deila Corte di appello di Bari in epigrafe indicate:, che ne ha confermato !a condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico u![OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso, eu: jedu:j., vDazjOne ciei!e aisposizioni in tema di prescrizione dei reati, per !I .ziecorsc. de e!:1..t*..to termine legale già in data anteriore alla sentenza imougnata: tale termine, infatti, sareboe stato pari a sette anni e sei mesi dalla commissione dei reati, a-venuta, nel caso di specie, il 17 luglio del 2011. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La difesa non tiene conto, infatti, del riconoscimento della recidiva reiterata nel quinquennio, per effetto della quale la pena massima drevista per il reato dev'essere aumentata di due terzi (art. 99, quarto comma, cod. pen.) ed il termine massimo di prescrizione, pari a quella pena così aumentata, è prorogato di ulteriori due terzi, per effetto delle interruzioni verificatesi nei corso del processo (art. 161 ; secondo comma, cod. pen.). A nulla rileva, infatti, che tale circostanza aggravante ad effetto speciale sia stata bilanciata con attenuanti generiche ritenute equivalenti, poiché, a norma dell'art. 157, terzo comma, cod. per., non si applicano le disposizioni del precedente art. 69 (tra moltissime, vds. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lananzi, Rv. 280059). Tanto premesso, quanto al delitto g: resistenza, punito con la reclusione fino a cinque anni, il termine di prescrizione, aumentato di due terzi per la recidiva ed ulteriormente prorogato nella misura di cui al citato art. 161, è pari a tredici anni, dieci mesi e venti giorni dalla commissione del reato, e quindi„ a tutt'oggi, non é ancora giunto a scadenza. Altrettanto dicasi per le lesioni, per le quali è contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis), cod. pen. (fatto commesso nei confronti di un agente di pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio) e che, pertanto, sono punite con la reclusione massima di quattro anni e sei mesi (art. 585, primo comma, cod. pen.). Sicché, aggiungendo a tale pena l'aumento per la recidiva, il termine di prescrizione risulta di sette anni e sei mesi e, prorogato ai sensi dell'art. 161, cit., diventa di dodici anni e sei mesi. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen, — la condanna del proponente a sostenere le spese dei procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., se.nt. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la palese inconsistenza della doglian7a, va fissata in trerniia euro. -2/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023