CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, i primi due motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello e non evidenziano manifeste illogicità nelle argomentazioni che hanno condotto alla condanna del ricorrente; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è del tutto inconferente perché, come precisato nella sentenza impugnata, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e anche ridotta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente