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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 08234/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., a scioglimento della riserva assunta all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 19 aprile 2021, che gli aveva applicato la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista per la durata di dodici mesi, nonché avverso l'ordinanza, emessa dallo stesso giudice in data 4 maggio 2021, di rigetto dell'istanza di revoca della misura interdittiva.

2. Dopo ampio ragguaglio delle ragioni dell'esistenza, in capo all'appellante, di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti provvisoriamente ascrittigli - segnatamente i reati di cui agli artt. 216, 223 e 236 L.F. [concorso in bancarotta impropria], di cui al capo b), in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 7 dicembre 2016, e di cui al capo e), in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]., che si era vista omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti in data 30 gennaio 2019 -, per essersi prestato, quale professionista collegato allo [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, a ricoprire i ruoli di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA]. e di presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA]., società che versavano in stato di insolvenza, portando a compimento operazioni societarie (di fusione per incorporazione o di fusione cd. 'inversa') che difettavano dei relativi requisiti di operatività (ovvero omettendo di controllare che questi ricorressero) o attribuendo a professionisti dello [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere piani di concordato o di ristrutturazione del debito finalizzati al solo scopo di ritardare l'emersione dello stato di dissesto o, ancora, omettendo di adempiere ai propri doveri di sorveglianza circa la correttezza dei dati contabili ostesi a loro sostegno, in tale guisa contribuendo a depauperare i patrimoni aziendali e ad ulteriormente erodere le garanzie dei creditori stessi, il provvedimento impugnato motivava sull'esistenza delle esigenze cautelari evidenziando come sussistesse a suo carico il rischio concreto ed attuale di recidiva, in virtù del quadro assolutamente allarmante emerso dalle indagini spiegate sull'operato dei professionisti interni ed esterni dello [OSCURATO:PERSONA], attesa la disinvoltura, l'abilità e la scaltrezza da loro dimostrate nel predisporre per gli imprenditori loro clienti - individuati anche nei titolari di società diverse da quelle prese in considerazione nel presente procedimento (ad esempio [OSCURATO:PERSONA]) - strategie illecite da seguire per frodare i creditori e la pervicacia delle loro condotte, perpetrate in un lungo arco temporale e con modalità collaudate, costanti ed organizzate, così da conseguire oltretutto lauti guadagni a discapito anche degli interessi economici correlati alle procedure di soluzione concordata della crisi d'impresa.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..3.1.

Con il primo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, censurandosi l'omessa considerazione da parte del Tribunale del dato decisivo, ai fini della configurabilità del concorso del ricorrente nella bancarotta di cui a capo b), che egli, al momento della fusione per incorporazione delle due società facenti capo all'imprenditore Mazzucco e alla costituzione della 'newco', non era amministratore di nessuna delle compagini coinvolte nell'operazione, e il travisamento del ruolo da lui effettivamente dispiegato in seno alla 'newco', ossia meramente subalterno rispetto al socio unico Mazzucco ed esecutivo delle direttive da questi impartite.

Lacune e illogicità argomentative, quelle denunciate, che attingevano anche il profilo della effettiva idoneità vulnerante degli interessi dei creditori del piano di concordato elaborato dai professionisti interni allo [OSCURATO:PERSONA], con i quali, peraltro, il dominus Mazzucco intratteneva rapporti diretti e sulle cui valutazioni il ricorrente non aveva alcuna possibilità di intervenire.

3.2. Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle ascritte al ricorrente senza nulla argomentare circa la concreta possibilità che vi fossero occasioni per replicarle - posto che il ricorrente si era dimesso da tutti gli incarichi rivestiti nell'ambito di società ed aveva rinunciato persino agli incarichi conferitigli dal Tribunale -, non potendosi far coincidere l'attualità del pericolo con il mero esercizio dell'attività di commercialista.

3.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale spiegato le ragioni della disparità di trattamento riservata al ricorrente (vistosi respingere la richiesta di revoca della misura cautelare applicatagli), che aveva concorso da estraneo nel delitto di bancarotta concordataria relativo al fallimento [OSCURATO:PERSONA], rispetto a Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA], che della società fallita erano amministratori.

4. Con memoria trasmessa in data 20 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Per come illustrato nella parte narrativa che precede, tutto lo sforzo difensivo si è concentrato nel cercare di dimostrare l'estraneità del ricorrente alla complessa manovra, a suo dire ideata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che attraverso un'operazione societaria di fusione per incorporazione di due società, facenti capo al primo (la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA].), le quali si trovavano notevolmente esposte nei confronti del Fisco (come da verifica fiscale del 10 dicembre 2014), e di costituzione di una nuova società (la [OSCURATO:PERSONA].

Srl.), avevano cercato, servendosi di professionisti dello [OSCURATO:PERSONA] o a questo collegati, di consentire la soluzione della crisi d'impresa mediante il ricorso ad un concordato preventivo, che, in quanto privo delle condizioni di fattibilità, si era rivelato solo uno strumento per ritardare l'emersione dello stato di dissesto e per depauperare il patrimonio aziendale.

Tuttavia, il suddetto sforzo, lungi dall'evidenziare quali sarebbero state le decisive emergenze indiziarie, debitamente rappresentate al Tribunale, atte a smentire quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ossia che [OSCURATO:PERSONA], da amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. a far data dal 18 dicembre 2014, avesse significativamente contribuito al buon esito della manovra fraudolenta descritta, conferendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di advisors della società - da costoro dispiegato senza alcuna verifica della corrispondenza alla realtà aziendale dei dati contabili ostesi a sostegno delle loro attestazioni - e presentando il ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. senza che ne sussistessero le condizioni di fattibilità - essendo stati taciuti elementi imprescindibili per consentirne la valutazione (la verifica fiscale subita dalla società nel 2014 e l'immissione di liquidità da parte della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa partecipe delle frodi carosello realizzate dal Mazzucco tramite le società a lui riferibili) -, ne ha contestato la motivazione limitandosi ad offrire un'alternativa versione dei fatti, senza, però, spendere una sola parola sui puntuali elementi probatori indicati dal Tribunale a conforto della tesi accusatoria.

In conclusione, le censure dedotte in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il solo reato di cui al capo b), devono ritenersi manifestamente infondate in quanto del tutto aspecifiche a fronte della puntuale motivazione addotta dal Tribunale.

2. Colgono parzialmente nel segno, invece, i rilievi di cui al secondo motivo.

Quanto al pericolo di recidiva specifica deve osservarsi come la misura cautelare applicata (il divieto di esercitare la professione di commercialista) vada rapportata alla professione svolta dal ricorrente ed alla natura dei reati contestatigli, per l'appunto commessi proprio in virtù della sua preparazione professionale.

2.1. Tanto premesso, al lume del pacifico orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari, è legittima l'attribuzione alle modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere dell'indagato, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 2, n. 18290 del 12/04/2013, Rv. 255755; Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Rv. 231276), il provvedimento impugnato risulta corredato di motivazione corretta e congrua nella parte in cui ha desunto la concretezza del detto pentulum dalle articolate modalità operative con le quali il Catalano, nel suo agire sinergico e convergente verso gli obiettivi, condivisi con gli imprenditori Mazzucco e Rummo e con [OSCURATO:PERSONA], di erosione delle garanzie dei creditori sociali, realizzati mediante comportamenti decettivi e dilatori, contribuì al buon esito del complesso meccanismo congegnato, costituendo, invero, le stesse indici particolarmente significativi del suo spessore criminale, suscettibile di fondatamente integrare la base fattuale del positivo giudizio formulato a suo carico circa la possibilità di reiterazione di condotte della stessa specie, queste ultime non dovendosi identificare, necessariamente in comportamenti sovrapponibili a quelli già commessi, ma, stante la palesata dimestichezza del prevenuto con operazioni societarie di complessa portata e con gli strumenti operativi della gestione della crisi d'impresa, potendosi tradurre in azioni replicanti un loro uso abusivo e spregiudicato (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 - dep. 02/01/2019, Rv. 274403).

2.2. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi quanto al profilo dell'attualità del pericolo di recidiva.

Come eccepito dal ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, pur se non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede, comunque, al giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Rv. 277242), avendone il Tribunale desunto l'esistenza: <<..dalla pervicacia con la quale gli indagati avevano perpetrato, a lungo, la loro attività criminale.., affinando sempre più il loro modus operandi che dal 2016 aveva raggiunto livelli elevatissimi, innestandosi nelle collaborazioni con importanti studi del Nord>>, come sarebbe rimasto dimostrato dall'intercettazione telefonica nella quale una collaboratrice dello [OSCURATO:PERSONA], conversando con il contabile, dipendente di uno di questi studi, addetto alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali per la società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), aveva riferito che per l'anno d'imposta 2016 la relativa dichiarazione questa era 'fantasma'.

Si tratta, tuttavia, all'evidenza, di argomentazione che nulla dice circa l'effettiva probabilità che il Catalano, al pari dei concorrenti, possa replicare, in contesti diversi, condotte omogenee a quelle loro contestate, non essendo stati specificamente indicati elementi concreti recenti, successivi al 2018, atti a rappresentare l'esistenza di situazioni di fatto idonee a costituire il sostrato per la prosecuzione del suo operare illecito.

In definitiva, al di là del perdurante esercizio della professione di commercialista, dispiegatosi anche in attività del tutto lecite (come quelle di ausiliario del giudice in procedure concorsuali), dalla motivazione al vaglio non emerge alcun elemento oggettivo indicativo di una effettiva possibilità di commissione, nell'attualità, di nuovi reati della stessa specie ad opera del ricorrente, non potendosi reputare sufficiente, in funzione della valutazione richiesta, la sua specifica competenza professionale discendente dall'aver ricoperto cariche nell'ambito di organismi societari.

3. Sono, invece, generiche le censure relative all'omessa individualizzata valutazione del perdurare delle esigenze cautelari, non essendo state debitamente illustrate le specifiche ragioni per le quali la disposta revoca della misura cautelare applicata agli imprenditori Rummo si sarebbe tradotta in un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, posto che l'esistenza a suo carico del pericolo di recidiva è stata giustificata sulla base dell'essersi il suo personale operato, assistito da peculiari competenze tecniche, inserito nell'ambito della studiata strumentalizzazione da parte di accorsati professionisti delle procedure di soluzione concordata della crisi d'impresa, piegate ad interessi estranei alle finalità di rilancio dell'impresa e di ristoro dei creditori.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, quanto al solo profilo dell'attualità del pericolo di recidiva, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma

111. gennaio 2022.

Il Consigliere estensore ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., a scioglimento della riserva assunta all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 19 aprile 2021, che gli aveva applicato la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista per la durata di dodici mesi, nonché avverso l'ordinanza, emessa dallo stesso giudice in data 4 maggio 2021, di rigetto dell'istanza di revoca della misura interdittiva. 2. Dopo ampio ragguaglio delle ragioni dell'esistenza, in capo all'appellante, di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti provvisoriamente ascrittigli - segnatamente i reati di cui agli artt. 216, 223 e 236 L.F. [concorso in bancarotta impropria], di cui al capo b), in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 7 dicembre 2016, e di cui al capo e), in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]., che si era vista omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti in data 30 gennaio 2019 -, per essersi prestato, quale professionista collegato allo [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, a ricoprire i ruoli di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA]. e di presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA]., società che versavano in stato di insolvenza, portando a compimento operazioni societarie (di fusione per incorporazione o di fusione cd. 'inversa') che difettavano dei relativi requisiti di operatività (ovvero omettendo di controllare che questi ricorressero) o attribuendo a professionisti dello [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere piani di concordato o di ristrutturazione del debito finalizzati al solo scopo di ritardare l'emersione dello stato di dissesto o, ancora, omettendo di adempiere ai propri doveri di sorveglianza circa la correttezza dei dati contabili ostesi a loro sostegno, in tale guisa contribuendo a depauperare i patrimoni aziendali e ad ulteriormente erodere le garanzie dei creditori stessi, il provvedimento impugnato motivava sull'esistenza delle esigenze cautelari evidenziando come sussistesse a suo carico il rischio concreto ed attuale di recidiva, in virtù del quadro assolutamente allarmante emerso dalle indagini spiegate sull'operato dei professionisti interni ed esterni dello [OSCURATO:PERSONA], attesa la disinvoltura, l'abilità e la scaltrezza da loro dimostrate nel predisporre per gli imprenditori loro clienti - individuati anche nei titolari di società diverse da quelle prese in considerazione nel presente procedimento (ad esempio [OSCURATO:PERSONA]) - strategie illecite da seguire per frodare i creditori e la pervicacia delle loro condotte, perpetrate in un lungo arco temporale e con modalità collaudate, costanti ed organizzate, così da conseguire oltretutto lauti guadagni a discapito anche degli interessi economici correlati alle procedure di soluzione concordata della crisi d'impresa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..3.1. Con il primo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, censurandosi l'omessa considerazione da parte del Tribunale del dato decisivo, ai fini della configurabilità del concorso del ricorrente nella bancarotta di cui a capo b), che egli, al momento della fusione per incorporazione delle due società facenti capo all'imprenditore Mazzucco e alla costituzione della 'newco', non era amministratore di nessuna delle compagini coinvolte nell'operazione, e il travisamento del ruolo da lui effettivamente dispiegato in seno alla 'newco', ossia meramente subalterno rispetto al socio unico Mazzucco ed esecutivo delle direttive da questi impartite. Lacune e illogicità argomentative, quelle denunciate, che attingevano anche il profilo della effettiva idoneità vulnerante degli interessi dei creditori del piano di concordato elaborato dai professionisti interni allo [OSCURATO:PERSONA], con i quali, peraltro, il dominus Mazzucco intratteneva rapporti diretti e sulle cui valutazioni il ricorrente non aveva alcuna possibilità di intervenire. 3.2. Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle ascritte al ricorrente senza nulla argomentare circa la concreta possibilità che vi fossero occasioni per replicarle - posto che il ricorrente si era dimesso da tutti gli incarichi rivestiti nell'ambito di società ed aveva rinunciato persino agli incarichi conferitigli dal Tribunale -, non potendosi far coincidere l'attualità del pericolo con il mero esercizio dell'attività di commercialista. 3.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale spiegato le ragioni della disparità di trattamento riservata al ricorrente (vistosi respingere la richiesta di revoca della misura cautelare applicatagli), che aveva concorso da estraneo nel delitto di bancarotta concordataria relativo al fallimento [OSCURATO:PERSONA], rispetto a Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA], che della società fallita erano amministratori. 4. Con memoria trasmessa in data 20 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è inammissibile. Per come illustrato nella parte narrativa che precede, tutto lo sforzo difensivo si è concentrato nel cercare di dimostrare l'estraneità del ricorrente alla complessa manovra, a suo dire ideata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che attraverso un'operazione societaria di fusione per incorporazione di due società, facenti capo al primo (la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA].), le quali si trovavano notevolmente esposte nei confronti del Fisco (come da verifica fiscale del 10 dicembre 2014), e di costituzione di una nuova società (la [OSCURATO:PERSONA]. Srl.), avevano cercato, servendosi di professionisti dello [OSCURATO:PERSONA] o a questo collegati, di consentire la soluzione della crisi d'impresa mediante il ricorso ad un concordato preventivo, che, in quanto privo delle condizioni di fattibilità, si era rivelato solo uno strumento per ritardare l'emersione dello stato di dissesto e per depauperare il patrimonio aziendale. Tuttavia, il suddetto sforzo, lungi dall'evidenziare quali sarebbero state le decisive emergenze indiziarie, debitamente rappresentate al Tribunale, atte a smentire quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ossia che [OSCURATO:PERSONA], da amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. a far data dal 18 dicembre 2014, avesse significativamente contribuito al buon esito della manovra fraudolenta descritta, conferendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di advisors della società - da costoro dispiegato senza alcuna verifica della corrispondenza alla realtà aziendale dei dati contabili ostesi a sostegno delle loro attestazioni - e presentando il ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. senza che ne sussistessero le condizioni di fattibilità - essendo stati taciuti elementi imprescindibili per consentirne la valutazione (la verifica fiscale subita dalla società nel 2014 e l'immissione di liquidità da parte della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa partecipe delle frodi carosello realizzate dal Mazzucco tramite le società a lui riferibili) -, ne ha contestato la motivazione limitandosi ad offrire un'alternativa versione dei fatti, senza, però, spendere una sola parola sui puntuali elementi probatori indicati dal Tribunale a conforto della tesi accusatoria. In conclusione, le censure dedotte in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il solo reato di cui al capo b), devono ritenersi manifestamente infondate in quanto del tutto aspecifiche a fronte della puntuale motivazione addotta dal Tribunale. 2. Colgono parzialmente nel segno, invece, i rilievi di cui al secondo motivo. Quanto al pericolo di recidiva specifica deve osservarsi come la misura cautelare applicata (il divieto di esercitare la professione di commercialista) vada rapportata alla professione svolta dal ricorrente ed alla natura dei reati contestatigli, per l'appunto commessi proprio in virtù della sua preparazione professionale. 2.1. Tanto premesso, al lume del pacifico orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari, è legittima l'attribuzione alle modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere dell'indagato, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 2, n. 18290 del 12/04/2013, Rv. 255755; Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Rv. 231276), il provvedimento impugnato risulta corredato di motivazione corretta e congrua nella parte in cui ha desunto la concretezza del detto pentulum dalle articolate modalità operative con le quali il Catalano, nel suo agire sinergico e convergente verso gli obiettivi, condivisi con gli imprenditori Mazzucco e Rummo e con [OSCURATO:PERSONA], di erosione delle garanzie dei creditori sociali, realizzati mediante comportamenti decettivi e dilatori, contribuì al buon esito del complesso meccanismo congegnato, costituendo, invero, le stesse indici particolarmente significativi del suo spessore criminale, suscettibile di fondatamente integrare la base fattuale del positivo giudizio formulato a suo carico circa la possibilità di reiterazione di condotte della stessa specie, queste ultime non dovendosi identificare, necessariamente in comportamenti sovrapponibili a quelli già commessi, ma, stante la palesata dimestichezza del prevenuto con operazioni societarie di complessa portata e con gli strumenti operativi della gestione della crisi d'impresa, potendosi tradurre in azioni replicanti un loro uso abusivo e spregiudicato (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 - dep. 02/01/2019, Rv. 274403). 2.2. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi quanto al profilo dell'attualità del pericolo di recidiva. Come eccepito dal ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, pur se non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede, comunque, al giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Rv. 277242), avendone il Tribunale desunto l'esistenza: <<..dalla pervicacia con la quale gli indagati avevano perpetrato, a lungo, la loro attività criminale.., affinando sempre più il loro modus operandi che dal 2016 aveva raggiunto livelli elevatissimi, innestandosi nelle collaborazioni con importanti studi del Nord>>, come sarebbe rimasto dimostrato dall'intercettazione telefonica nella quale una collaboratrice dello [OSCURATO:PERSONA], conversando con il contabile, dipendente di uno di questi studi, addetto alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali per la società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), aveva riferito che per l'anno d'imposta 2016 la relativa dichiarazione questa era 'fantasma'. Si tratta, tuttavia, all'evidenza, di argomentazione che nulla dice circa l'effettiva probabilità che il Catalano, al pari dei concorrenti, possa replicare, in contesti diversi, condotte omogenee a quelle loro contestate, non essendo stati specificamente indicati elementi concreti recenti, successivi al 2018, atti a rappresentare l'esistenza di situazioni di fatto idonee a costituire il sostrato per la prosecuzione del suo operare illecito. In definitiva, al di là del perdurante esercizio della professione di commercialista, dispiegatosi anche in attività del tutto lecite (come quelle di ausiliario del giudice in procedure concorsuali), dalla motivazione al vaglio non emerge alcun elemento oggettivo indicativo di una effettiva possibilità di commissione, nell'attualità, di nuovi reati della stessa specie ad opera del ricorrente, non potendosi reputare sufficiente, in funzione della valutazione richiesta, la sua specifica competenza professionale discendente dall'aver ricoperto cariche nell'ambito di organismi societari. 3. Sono, invece, generiche le censure relative all'omessa individualizzata valutazione del perdurare delle esigenze cautelari, non essendo state debitamente illustrate le specifiche ragioni per le quali la disposta revoca della misura cautelare applicata agli imprenditori Rummo si sarebbe tradotta in un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, posto che l'esistenza a suo carico del pericolo di recidiva è stata giustificata sulla base dell'essersi il suo personale operato, assistito da peculiari competenze tecniche, inserito nell'ambito della studiata strumentalizzazione da parte di accorsati professionisti delle procedure di soluzione concordata della crisi d'impresa, piegate ad interessi estranei alle finalità di rilancio dell'impresa e di ristoro dei creditori. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, quanto al solo profilo dell'attualità del pericolo di recidiva, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma 111. gennaio 2022. Il Consigliere estensore ide
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