Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 34683/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29331/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede legale in Terni (TR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ,con studio in 39100 Bolzano, alla Via della Mostra n. 3 ; -controricorrente – Cartella di pagamento recupero a tassazioneIres agevolazioni fiscali – Dichiarazione fiscale integrativa -avverso la sentenza n. 52/02 / 20 20 emessa dalla CTR Umbr ia il 17/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, a seguito di riconvocazione, in quella del 18/10/2022.

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi alla CTP di Terni ricorso avverso la cartella di pagamento emessa per recuperare a tassazione, ai fini Ires, le agevolazioni fiscali (per aver realizzato impianti fotovoltaici strumentali alla propria attività d’impresa) esposte nell’ambito della dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2014, atteso che le stesse non trovavano riscontro nelle precedenti dichiarazioni rese dalla medesima società.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la dichiarazione integrativa ed il cumulo dei due benefici ambientali potessero essere attivati in una fase successiva all’erogazione delle spese, considerato il superamento delle incertezze legislative, e che la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa non impediva al contribuente di far valere il proprio diritto opponendosi in sede contenziosa alla pretesa dell’amministrazione finanziaria.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, 2727 e 2729 c.c. e 6, comma 15, l. n. 388/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che mancava in atti la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 citato.

2. Con nota del 26.9.2022 la resistente ha formalizzato istanza affinché il procedimento in esamevenissesospeso in attesa di deposito della domanda di cuiall’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130.

3. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integr almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di noti fica al giorno 20.11.2020.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29331/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede legale in Terni (TR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ,con studio in 39100 Bolzano, alla Via della Mostra n. 3 ; -controricorrente – Cartella di pagamento recupero a tassazioneIres agevolazioni fiscali – Dichiarazione fiscale integrativa -avverso la sentenza n. 52/02 / 20 20 emessa dalla CTR Umbr ia il 17/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, a seguito di riconvocazione, in quella del 18/10/2022. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi alla CTP di Terni ricorso avverso la cartella di pagamento emessa per recuperare a tassazione, ai fini Ires, le agevolazioni fiscali (per aver realizzato impianti fotovoltaici strumentali alla propria attività d’impresa) esposte nell’ambito della dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2014, atteso che le stesse non trovavano riscontro nelle precedenti dichiarazioni rese dalla medesima società. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la dichiarazione integrativa ed il cumulo dei due benefici ambientali potessero essere attivati in una fase successiva all’erogazione delle spese, considerato il superamento delle incertezze legislative, e che la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa non impediva al contribuente di far valere il proprio diritto opponendosi in sede contenziosa alla pretesa dell’amministrazione finanziaria. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, 2727 e 2729 c.c. e 6, comma 15, l. n. 388/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che mancava in atti la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 citato. 2. Con nota del 26.9.2022 la resistente ha formalizzato istanza affinché il procedimento in esamevenissesospeso in attesa di deposito della domanda di cuiall’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130. 3. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integr almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di noti fica al giorno 20.11.2020. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria. Cos
Sentenza Cassazione n. 34683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris