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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26033/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla propria memoria scritta depositata; udito, in difesa del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ,FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per due ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, per avere, nella sua qualità di primario del' reparto di nefrologia dell'ospedale "S.

Eugenio" di Roma, indirizzato presso alcune specifiche strutture private i pazienti dimessi dal reparto, affinché vi svolgessero la terapia emodialitica loro occorrente, ottenendo in corrispettivo dai gestori delle stesse plurime utilità economiche.In particolare, il capo A) dell'incolpazione provvisoria riguarda i rapporti da lui intrattenuti con tale Alfarone, al quale facevano capo la società "[OSCURATO:PERSONA]" e, nell'ambito di questa, l'istituto "Diagest" è che avrebbe remunerato il ricorrente mediante l'utilizzo gratuito di tre carte di credito, di un'autovettura "Mercedes" e di un appartamento, nonché stipulando un contratto di consulenza, in realtà fittizio, in favore della sua compagna [OSCURATO:PERSONA].

Al capo B), invece, vengono ipotizzati gli analoghi rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], gestore della "Nefrocenter" s.c.a.r.I., titolare del 40% delle quote della "Dialeur" s.r.I., e con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di quest'ultima, i quali gli avrebbero garantito la titolarità di fatto del 60% delle quote della "Dialeur", l'utilizzo di una carta di credito intestata alla "Omnia 2025" (società costituita al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti della "Dialeur", onde consentirle di dedurre dall'imponibile fiscale i costi apparentemente sostenuti), la possibilità di svolgere attività professionale "in nero" presso il "[OSCURATO:PERSONA]", struttura di proprietà della "Nefrocenter", nonché, anche in questo caso, un fittizio contratto di consulenza per la sua compagna [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a [OSCURATO:PERSONA] sono stati applicati gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con terze persone e con il controllo elettronico, nonché la sospensione dall'ufficio per dodici mesi.

Il Tribunale di Roma ha, poi, respinto la sua richiesta di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria e ritenendo sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa.

Impugna tal ultima decisione l'indagato, con separati atti dei suoi difensori.

2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi.

2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione sulla gravità indiziaria, che il Tribunale avrebbe ravvisato per effetto di una lettura palesemente distonica delle conversazioni intercettate.

Da queste emergerebbe, piuttosto, che i pazienti fossero indirizzati ai centri dialisi esclusivamente secondo un criterio oggettivo di prossimità territoriale e tenuto conto delle specifiche necessità di ognuno, senza, peraltro, che vi fosse alcuna regolamentazione in ipotesi disattesa e senza, dunque, il timore di eventuali controlli adombrato dal Tribunale.

Il dato sarebbe confermato dalle tabelle chilometriche prodotte dalla difesa, mentre nessuna rilevanza potrebbero avere le conversazioni intercettate tra la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], stretta collaboratrice dell'indagato, e la direttrice delle strutture "preferite" ("Dialeur" e "Diaverum"): dialoghi che l'ordinanza valorizza a riprova della cointeressenza d'affari con [OSCURATO:PERSONA] e la sua équipe, ma che, in realtà, 2rifletterebbero solamente il loro rapporto personale confidenziale (il ricorso si sofferma su alcune di esse, illustrandone il significato che dovrebbe essere invece attribuito alle stesse).

2.2. La seconda doglianza denuncia i medesimi vizi con specifico riferimento al ritenuto rapporto sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.

2.2.1. Ribadito che l'indirizzannento dei pazienti era condotto solo in base alla prossimità territoriale tra gli istituti e le abitazioni di costoro, deduce il ricorso - quanto ai fatti di cui al capo A) dell'incolpazione - che le utilità corrisposte al ricorrente da Alfarone trovavano causa esclusiva nello stretto e risalente rapporto amicale tra i due e le rispettive famiglie, vieppiù consolidatosi durante la tesa separazione coniugale di [OSCURATO:PERSONA] ed interrottosi bruscamente per volontà di quest'ultimo, quando si è reso conto che le attenzioni di Alfarone costituivano, in realtà, tentativi di corromperlo.

L'ordinanza impugnata, invece, ha valorizzato le inattendibili accuse mosse da Alfarone ed animate dalla sua acredine verso l'ex-amico, assegnando valore di riscontro ai dati indicanti una leggera flessione, successivamente all'interruzione dei loro rapporti, del numero di pazienti inviati dal "S.

Eugenio" ai centri dialisi da lui gestiti, senza tener conto, però, della intervenuta istituzione del centro "Dialeur", più vicino all'ospedale, e senza considerare le incongruenze interne delle sue dichiarazioni e la dimostrazione soltanto in parte del versamento delle somme asseritamente da lui corrisposte.

2.2.2. Quanto, invece, ai fatti di cui al capo B), [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, in realtà, socio occulto della "Dialeur", nella misura del 60% delle quote, sin dalla sua fondazione: ragione per cui - si deduce - le somme corrispostegli dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto corrispettivi del patto corruttivo, costituivano, invece, nient'altro che utili della loro comune attività.

Riguardo, poi, alle prestazioni effettuate dal ricorrente in regime di extra moenia presso il "[OSCURATO:PERSONA]", esse sarebbero del tutto estranee a patti corruttivi, trattandosi di attività giustificata per le competenze di alta specializzazione da lui possedute.

2.3. Il terzo motivo censura la motivazione del ritenuto pericolo di recidiva, fondata sulla lunga protrazione nel tempo delle condotte e sull'avvenuta interruzione di esse soltanto a seguito dell'arresto in flagranza dell'indagato.

Ma - obietta la difesa - la durata di un comportamento passato non dimostra di per sé la probabile ripetizione in futuro e, per altro verso, il Tribunale oblitera due dati significativi: la disposta interdizione dall'ufficio, di per sé sufficiente a scongiurare la reiterazione del reato; e l'avvenuto arresto in flagranza, potente deterrente per una persona, come [OSCURATO:PERSONA], professionalmente esposta ed incensurata.

Inoltre, l'ordinanza non spiegherebbe perché sia necessario il 3controllo elettronico ed avrebbe omesso la necessaria valutazione comparativa con eventuali misure meno afflittive.

2.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato motivi aggiunti, in cui ribadisce e sviluppa i seguenti temi: 1) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] titolare occulto della "Dialeur", con la conseguente esclusione della natura di prezzo della corruzione per le utilità corrispostegli dalla società; 2) l'insussistenza del reato con riferimento alle prestazioni da lui rese presso il "[OSCURATO:PERSONA]"; 3) l'inattendibilità del denunciante Alfarone e la riduzione dell'utenza del centro "Diagest", determinata esclusivamente dal sorgere di nuovi centri nell'area di rifernnento, indicati in base al criterio della maggiore prossimità; 4) il travisamento dei dialoghi intercettati, dai quali non emergerebbe alcuno stabile asservimento della funzione.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] rassegna sei motivi di ricorso.

3.1. I primi due possono essere trattati congiuntamente, poiché denunciano l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni, in quanto i decreti autorizzativi e di proroga sono stati emessi, in origine, per il diverso delitto di concussione del [OSCURATO:PERSONA] ai danni di Alfarone, tuttavia in assenza del serio quadro di gravità indiziaria necessario per poter disporre tale mezzo di ricerca della prova.

A quel fine, infatti, sarebbero state valorizzate unicamente le accuse formulate da Alfarone nella sua denuncia, senza tener conto, però, di due elementi palesemente incompatibili con un rapporto concussivo, quali la durata pluriennale di esso e lo stretto rapporto di amicizia esteso anche alle rispettive famiglie, e senza considerare, nel prosieguo delle intercettazioni, la chiara emersione di un loro rapporto affaristico tra pari.

Inoltre, il difensore contesta la ritenuta necessità delle intercettazioni, giacché i riscontri alle accuse di Alfarone si sarebbero potuti acquisire mediante prove documentali.

Si evidenzia, da ultimo, che, senza l'illegittima attività d'intercettazione per i fatti di cui al capo A) dell'incolpazione, non sarebbero emersi neppure quelli di cui al successivo capo B), venendo perciò meno l'intero compendio investigativo posto a fondamento della misura.

3.2. Con il terzo motivo, il ricorso contesta il giudizio di gravità indiziaria per i fatti di cui al capo A), sostanzialmente riprendendo e sviluppando, con puntuali riferimenti ai singoli passaggi dell'ordinanza impugnata ed alle risultanze investigative con essi valorizzate, gli argomenti rassegnati dall'impugnazione del codifensore, vale a dire: inattendibilità di Alfarone; rapporti di amicizia fra le famiglie; successiva acrimonia in séguito alla rottura voluta da Paiumbo; pessima personalità di Alfarone e, in particolare, sua attitudine ad allacciare rapporti sotterranei con altre strutture sanitarie; impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare i 4pazienti, avendo questi libertà di scelta; riscontro in tal senso offerto dai rilevamenti statistici; effettività del rapporto di lavoro della compagna [OSCURATO:PERSONA] con la "Diagest"; origine esclusivamente amicale, in definitiva, delle corresponsioni di somme ed altre utilità da Alfarone a [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva pure rimborsate, seppure in parte, o comunque gli aveva consentito di dedurle fiscalmente.

3.3. Egualmente dicasi per il quarto motivo, con cui le medesime censure vengono rivolte verso il giudizio di gravità indiziaria per i fatti ipotizzati al capo B) dell'incolpazione.

3.3.1. Relativamente, in particolare, ai rapporti con "Dialeur", anche questo ricorso adduce la qualità di socio occulto di Palunnbo e la natura di utili, e non di "tangente", delle somme corrispostegli dall'amministratore, impegnandosi specificamente, anche con interpolazioni documentali nel testo, a confutare l'assenza di prova di tale rapporto sottostante, invece ritenuta dal Tribunale del riesame.

Ripropone, poi, anche con riferimento ai rapporti con "Dialeur" - e con "Diaverum", riconducibile al medesimo gruppo imprenditoriale - le obiezioni fondate sull'assenza di un potere di [OSCURATO:PERSONA] d'indirizzare i pazienti, sul rispetto di un principio di prossimità territoriale, sui rilievi statistici di segno contrario dei flussi dei pazienti nelle varie strutture territoriali, sui risparmi di spesa derivati per la A.s.l. di competenza, sulla irrilevanza, in senso contrario, delle conversazioni intercettate e sulla possibilità, in definitiva, di rimproverare all'indagato, al più, un interesse privato in atto d'ufficio od un abuso d'ufficio, entrambi non più rilevanti sul piano penale.

3.3.2. Pure questo ricorso, inoltre, rivendica l'assoluta estraneità delle prestazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] presso il "[OSCURATO:PERSONA]" rispetto al suo ufficio pubblico di primario ospedaliero, essendosi trattato di interventi di chirurgia vascolare, perciò diversi da quelli compiuti in ospedale, nonché di un'attività esercitata nell'ambito di apposita convenzione stipulata dalla A.s.l. e che, inoltre, ha consentito a quest'ultima di ottenere un incremento di entrate.

3.3.3. In definitiva - conclude il ricorso - nei rapporti con "Dialeur" e "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbe ipotizzabile solamente un conflitto d'interessi con l'ufficio pubblico di primario, che però non è sufficiente per integrare l'ipotesi corruttiva, per la quale è comunque necessaria la dimostrazione, invece assente nel caso di specie, dell'esistenza di uno specifico patto e di un'effettiva subordinazione della discrezionalità amministrativa all'interesse dei privati investitori.

3.4. Il quinto motivo investe la ritenuta esistenza di esigenze cautelari, dovendo escludersi, anzitutto, il pericolo per l'acquisizione della prova.

Non viene 5specificato, infatti, per quale incolpazione esso sarebbe ravvisabile, né per quanto tempo, altresì trascurandosi che i fatti risalgono a vari anni or sono, che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto ad intercettazione per lungo tempo e che ha prontamente collaborato con gli inquirenti, non potendosi valorizzare in senso contrario l'esercizio del suo diritto di difendersi.

Quanto, poi, al pericolo di reiterazione, si deduce, a confutazione: che l'intervenuta sospensione dall'incarico sarebbe sufficiente ad escluderlo; che il fatto, nella sua materialità, è stato ammesso dall'indagato; che nessun danno economico è stato arrecato alla A.s.I.; che vi è una patente disparità di trattamento rispetto ad Alfarone ed altri indagati, ai quali nessuna misura è stata applicata; che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, di elevato profilo professionale e sottoposto a "gogna mediatica" per questi fatti.

3.5. L'ultima doglianza consiste nella violazione dei principi di specifica idoneità e di proporzionalità della misura cautelare applicata, rispetto alla natura ed al grado delle ritenute esigenze cautelari ed alla sanzione che potrebbe essere irrogata, ove si consideri che il ricorrente, accedendo ad un rito alternativo, potrebbe finanche ottenere la sospensione condizionale della pena; inoltre, non si comprende come mai un'elevata proclività a delinquere sia stata ravvisata nei confronti di costui e non, invece, di coloro che ne avrebbero agevolato la ritenuta «spregiudicatezza criminale».

4. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è, nel suo complesso, infondata e dev'essere perciò respinta.

Poiché i distinti atti dei due difensori toccano gli stessi temi e presentano argomenti in larga parte sovrapponibili, al fine di non appesantire la motivazione con richiami e rinvii, è più utile soffermarsi partitamente sulle diverse questioni prospettate, anziché singolarmente su ciascuno dei motivi di ricorso.

2. Il primo tema devoluto alla Corte è quello riguardante l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in quanto disposte per un'ipotesi di reato - quella della concussione di [OSCURATO:PERSONA] in danno di Alfarone - diversa da quella per la quale è stata poi disposta la misura cautelare.

La doglianza è inammissibile, perché essenzialmente reiterativa del relativo motivo d'appello e, comunque, manifestamente infondata. 6Costituisce principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte quello per cui sono utilizzabili i risultati delle operazioni d'intercettazione dì conversazioni o comunicazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto, finanche se, per effetto di quest'ultima, si proceda per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare dette operazioni (fra molte altre: Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, in motivazione; Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989): ciò a condizione che, nel momento genetico dell'intercettazione, ed in quello delle eventuali proroghe, sussistano i presupposti previsti dalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, in particolare i gravi indizi di reato.

La qualificazione giuridica del fatto, cioè, pur ovviamente provvisoria in quella fase, deve comunque risultare ancorata a sufficienti, sicuri ed oggettivi elementi indiziari, sebbene non tali da assurgere ai gravi indizi di colpevolezza, rilevanti nella materia cautelare ma non richiesti dalla disciplina delle intercettazioni.

Quella devoluta al giudice investito della relativa richiesta è, dunque, una verifica statica, che, considerando la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti e la loro possibile modificazione, può subire mutamenti, soprattutto in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, per ragioni fisiologiche, poiché legate alla naturale evoluzione del procedimento: quello che conta, tuttavia, è che, al momento in cui le attività d'intercettazione sono autorizzate, vi sia corrispondenza tra l'ipotesi d'accusa e le emergenze investigative relative al fatto storico oggetto della provvisoria imputazione.

Ebbene, la vicenda processuale in rassegna - come diffusamente illustrato nell'ordinanza impugnata (pagg. 14-19) - si colloca senza forzature in questa cornice di legittimità, in presenza di una denuncia circostanziata e sorretta da una consistente produzione documentale, come quella allora presentata da Alfarone (vds. pag. 31, ord.

Tribunale), non potendosi ravvisare alcuna antinomia tra un rapporto concussivo ed una preesistente relazione amicale tra gli stessi soggetti, come pure con la protrazione di esso per un tempo significativo, fin quando, cioè, come nel caso in esame, le persone coinvolte siano portatrici di interessi economici confliggenti.

A questo si aggiunga che - come rilevato anche dal Tribunale - i risultati delle intercettazioni sono stati sì utilizzati per il giudizio di gravità indiziaria per un diverso reato, ovvero quello di cui all'art. 318, cod. pen., il quale, però, avrebbe comunque consentito anch'esso l'esperimento di tale mezzo di ricerca della prova, a norma dell'art. 266, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: cosicché il vizio d'origine in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, semmai esistente, non ha 7comunque consentito di ottenere un risultato probatorio altrimenti precluso, rivelandosi perciò non decisiva - se non addirittura priva di concreto interesse - la censura difensiva.

3. Le doglianze riguardanti il quadro di gravità indiziaria si pongono al limite dell'inammissibilità, poiché si presentano per lo più volte ad ottenere una differente ricostruzione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità.

Costituisce ius receptum, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, qualora il ricorso denunci vizi di motivazione del provvedimento di riesame in punto di consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non competendole, invece, di verificare quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (vds.

Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, e, fra moltissime altre conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Ciò premesso, la complessiva tenuta logica della motivazione, nello specifico, è indiscutibile, sicché le deduzioni difensive si rivelano in ogni caso infondate.

3.1. Quanto alla vicenda corruttiva con Alfarone, di cui al capo A) dell'incolpazione provvisoria, l'ordinanza offre una minuziosa ricostruzione delle risultanze investigative, confutando specificamente ed efficacemente tutte le argomentazioni difensive poi riproposte con i ricorsi, sia sotto il profilo del trattamento preferenziale riservato da [OSCURATO:PERSONA] ad Alfarone nell'indirizzamento dei pazienti dialitici, sia per quel che riguarda i consistenti, eterogenei e pluriennali benefici economici assicurati dal secondo al primo: i quali, proprio perché tali, si presentano già per loro natura difficilmente conciliabili, sul piano logico, con la causale esclusivamente liberale ed amicale sostenuta dalla difesa (vds. pagg. 31- 56).

3.2. Riguardo, poi, al rapporto del ricorrente con "Dialeur", oggetto del capo B) dell'incolpazione, il Tribunale ha anche in questo caso valutato compiutamente la tesi difensiva - secondo cui [OSCURATO:PERSONA], tramite la moglie, formale intestataria delle quote, sarebbe stato un socio occulto di quella società e le somme corrispostegli nel tempo dagli amministratori della stessa non avrebbero rappresentato il prezzo della corruzione ma gli utili dell'attività - e l'ha disattesa con motivazione ampia e logicamente stringente (pagg. 56-69). 8Invero, anche a voler prescindere dalle vicende riguardanti la costituzione di tale società, comunque tortuose e non limpide quanto all'effettiva posizione di [OSCURATO:PERSONA], il dato di fatto essenziale - che il Tribunale pone in risalto e che i ricorsi non smentiscono - è quello per cui manca qualsiasi riscontro probatorio del fatto che egli abbia effettivamente versato il controvalore in denaro delle quote a lui indirettamente riferibili: con la conseguenza che la sua qualità di socio, ancorché "occulto", rimane una semplice asserzione difensiva.

Se, poi, a questo si aggiunge che - come anche in questo caso il Tribunale spiega compiutamente - le elargizioni di somme in suo favore da parte degli amministratori della società sono avvenute al di fuori di qualsiasi distribuzione di utili tra i soci, si rivela d'inattaccabile solidità logica la conclusione cui è pervenuta l'ordinanza impugnata: vale a dire che l'attribuzione delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'intestazione fittizia di esse alla moglie, costituisse null'altro che una delle prestazioni previste dal patto corruttivo o, in alternativa, lo schermo per dare una parvenza diversa - anch'essa illegale, ma comunque meno grave - alle "tangenti" erogategli.

3.3. In questo reticolo di rapporti occulti ed illegali con gli amministratori della "Nefrocenter", finiscono per risultare opachi pure gli accordi sottostanti alla prestazione di attività da parte del ricorrente presso il "[OSCURATO:PERSONA]", anch'essi oggetto dell'addebito provvisorio di cui al capo B).

Considerando, infatti, che - come sostanzialmente è indiscusso - si è trattato di un rapporto caratterizzato da plurime e consistenti irregolarità (omessa comunicazione alla A.s.I., in vari casi, delle prestazioni effettuate; emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della "Omnia 2025", società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], in favore del "[OSCURATO:PERSONA]": amplius, pagg. 70-73, ord.

Tribunale), quanto meno allo stato degli atti, in ragione della naturale fluidità della fase investigativa ancora in corso, non può reputarsi manifestamente illogica la conclusione cui è giunto il Tribunale, ovvero che anche tale rapporto economico fosse parte del più ampio ed articolato accordo corruttivo intervenuto tra l'odierno ricorrente e gli amministratori della "Nefrocenter".

Anche in relazione a tale vicenda, dunque, il ricorso dev'essere respinto.

4. La motivazione dell'ordinanza impugnata, infine, resiste agevolmente anche alle censure difensive in tema di esigenze cautelari.

Irrilevanti, anzitutto, sono quelle relative al pericolo di pregiudizio per la prova, dal momento che l'ordinanza non ravvisa tale esigenza cautelare.

Consistono, invece, in inammissibili doglianze di puro merito - volte, cioè, ad ottenere dalla Corte la valutazione di circostanze di fatto non considerate dal 9Tribunale o la differente valutazione di alcune di quelle ritenute rilevanti da quei giudici - quelle riguardanti il pericolo di reiterazione criminosa.

Sotto questo profilo, piuttosto, offre un decisivo sostegno logico al giudizio del Tribunale una circostanza da esso evidenziata e non contestata dal ricorrente: vale a dire quella per cui tutti i medici suoi sodali e gli imprenditori coinvolti nelle vicende oggetto d'indagine siano ancora ai loro posti.

Ragione per cui, considerando l'ampiezza, la protrazione nel tempo e l'articolazione del contesto affaristico nonché i tratti di personalità dell'indagato, quali delineati in dettaglio nell'ordinanza impugnata, si rivela tutt'altro che irrazionale la prognosi negativa operata dal Tribunale: che, pertanto, non può essere qui censurata.

5. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla propria memoria scritta depositata; udito, in difesa del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ,FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per due ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, per avere, nella sua qualità di primario del' reparto di nefrologia dell'ospedale "S. Eugenio" di Roma, indirizzato presso alcune specifiche strutture private i pazienti dimessi dal reparto, affinché vi svolgessero la terapia emodialitica loro occorrente, ottenendo in corrispettivo dai gestori delle stesse plurime utilità economiche.In particolare, il capo A) dell'incolpazione provvisoria riguarda i rapporti da lui intrattenuti con tale Alfarone, al quale facevano capo la società "[OSCURATO:PERSONA]" e, nell'ambito di questa, l'istituto "Diagest" è che avrebbe remunerato il ricorrente mediante l'utilizzo gratuito di tre carte di credito, di un'autovettura "Mercedes" e di un appartamento, nonché stipulando un contratto di consulenza, in realtà fittizio, in favore della sua compagna [OSCURATO:PERSONA]. Al capo B), invece, vengono ipotizzati gli analoghi rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], gestore della "Nefrocenter" s.c.a.r.I., titolare del 40% delle quote della "Dialeur" s.r.I., e con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di quest'ultima, i quali gli avrebbero garantito la titolarità di fatto del 60% delle quote della "Dialeur", l'utilizzo di una carta di credito intestata alla "Omnia 2025" (società costituita al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti della "Dialeur", onde consentirle di dedurre dall'imponibile fiscale i costi apparentemente sostenuti), la possibilità di svolgere attività professionale "in nero" presso il "[OSCURATO:PERSONA]", struttura di proprietà della "Nefrocenter", nonché, anche in questo caso, un fittizio contratto di consulenza per la sua compagna [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a [OSCURATO:PERSONA] sono stati applicati gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con terze persone e con il controllo elettronico, nonché la sospensione dall'ufficio per dodici mesi. Il Tribunale di Roma ha, poi, respinto la sua richiesta di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria e ritenendo sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa. Impugna tal ultima decisione l'indagato, con separati atti dei suoi difensori. 2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione sulla gravità indiziaria, che il Tribunale avrebbe ravvisato per effetto di una lettura palesemente distonica delle conversazioni intercettate. Da queste emergerebbe, piuttosto, che i pazienti fossero indirizzati ai centri dialisi esclusivamente secondo un criterio oggettivo di prossimità territoriale e tenuto conto delle specifiche necessità di ognuno, senza, peraltro, che vi fosse alcuna regolamentazione in ipotesi disattesa e senza, dunque, il timore di eventuali controlli adombrato dal Tribunale. Il dato sarebbe confermato dalle tabelle chilometriche prodotte dalla difesa, mentre nessuna rilevanza potrebbero avere le conversazioni intercettate tra la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], stretta collaboratrice dell'indagato, e la direttrice delle strutture "preferite" ("Dialeur" e "Diaverum"): dialoghi che l'ordinanza valorizza a riprova della cointeressenza d'affari con [OSCURATO:PERSONA] e la sua équipe, ma che, in realtà, 2rifletterebbero solamente il loro rapporto personale confidenziale (il ricorso si sofferma su alcune di esse, illustrandone il significato che dovrebbe essere invece attribuito alle stesse). 2.2. La seconda doglianza denuncia i medesimi vizi con specifico riferimento al ritenuto rapporto sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. 2.2.1. Ribadito che l'indirizzannento dei pazienti era condotto solo in base alla prossimità territoriale tra gli istituti e le abitazioni di costoro, deduce il ricorso - quanto ai fatti di cui al capo A) dell'incolpazione - che le utilità corrisposte al ricorrente da Alfarone trovavano causa esclusiva nello stretto e risalente rapporto amicale tra i due e le rispettive famiglie, vieppiù consolidatosi durante la tesa separazione coniugale di [OSCURATO:PERSONA] ed interrottosi bruscamente per volontà di quest'ultimo, quando si è reso conto che le attenzioni di Alfarone costituivano, in realtà, tentativi di corromperlo. L'ordinanza impugnata, invece, ha valorizzato le inattendibili accuse mosse da Alfarone ed animate dalla sua acredine verso l'ex-amico, assegnando valore di riscontro ai dati indicanti una leggera flessione, successivamente all'interruzione dei loro rapporti, del numero di pazienti inviati dal "S. Eugenio" ai centri dialisi da lui gestiti, senza tener conto, però, della intervenuta istituzione del centro "Dialeur", più vicino all'ospedale, e senza considerare le incongruenze interne delle sue dichiarazioni e la dimostrazione soltanto in parte del versamento delle somme asseritamente da lui corrisposte. 2.2.2. Quanto, invece, ai fatti di cui al capo B), [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, in realtà, socio occulto della "Dialeur", nella misura del 60% delle quote, sin dalla sua fondazione: ragione per cui - si deduce - le somme corrispostegli dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto corrispettivi del patto corruttivo, costituivano, invece, nient'altro che utili della loro comune attività. Riguardo, poi, alle prestazioni effettuate dal ricorrente in regime di extra moenia presso il "[OSCURATO:PERSONA]", esse sarebbero del tutto estranee a patti corruttivi, trattandosi di attività giustificata per le competenze di alta specializzazione da lui possedute. 2.3. Il terzo motivo censura la motivazione del ritenuto pericolo di recidiva, fondata sulla lunga protrazione nel tempo delle condotte e sull'avvenuta interruzione di esse soltanto a seguito dell'arresto in flagranza dell'indagato. Ma - obietta la difesa - la durata di un comportamento passato non dimostra di per sé la probabile ripetizione in futuro e, per altro verso, il Tribunale oblitera due dati significativi: la disposta interdizione dall'ufficio, di per sé sufficiente a scongiurare la reiterazione del reato; e l'avvenuto arresto in flagranza, potente deterrente per una persona, come [OSCURATO:PERSONA], professionalmente esposta ed incensurata. Inoltre, l'ordinanza non spiegherebbe perché sia necessario il 3controllo elettronico ed avrebbe omesso la necessaria valutazione comparativa con eventuali misure meno afflittive. 2.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato motivi aggiunti, in cui ribadisce e sviluppa i seguenti temi: 1) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] titolare occulto della "Dialeur", con la conseguente esclusione della natura di prezzo della corruzione per le utilità corrispostegli dalla società; 2) l'insussistenza del reato con riferimento alle prestazioni da lui rese presso il "[OSCURATO:PERSONA]"; 3) l'inattendibilità del denunciante Alfarone e la riduzione dell'utenza del centro "Diagest", determinata esclusivamente dal sorgere di nuovi centri nell'area di rifernnento, indicati in base al criterio della maggiore prossimità; 4) il travisamento dei dialoghi intercettati, dai quali non emergerebbe alcuno stabile asservimento della funzione. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] rassegna sei motivi di ricorso. 3.1. I primi due possono essere trattati congiuntamente, poiché denunciano l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni, in quanto i decreti autorizzativi e di proroga sono stati emessi, in origine, per il diverso delitto di concussione del [OSCURATO:PERSONA] ai danni di Alfarone, tuttavia in assenza del serio quadro di gravità indiziaria necessario per poter disporre tale mezzo di ricerca della prova. A quel fine, infatti, sarebbero state valorizzate unicamente le accuse formulate da Alfarone nella sua denuncia, senza tener conto, però, di due elementi palesemente incompatibili con un rapporto concussivo, quali la durata pluriennale di esso e lo stretto rapporto di amicizia esteso anche alle rispettive famiglie, e senza considerare, nel prosieguo delle intercettazioni, la chiara emersione di un loro rapporto affaristico tra pari. Inoltre, il difensore contesta la ritenuta necessità delle intercettazioni, giacché i riscontri alle accuse di Alfarone si sarebbero potuti acquisire mediante prove documentali. Si evidenzia, da ultimo, che, senza l'illegittima attività d'intercettazione per i fatti di cui al capo A) dell'incolpazione, non sarebbero emersi neppure quelli di cui al successivo capo B), venendo perciò meno l'intero compendio investigativo posto a fondamento della misura. 3.2. Con il terzo motivo, il ricorso contesta il giudizio di gravità indiziaria per i fatti di cui al capo A), sostanzialmente riprendendo e sviluppando, con puntuali riferimenti ai singoli passaggi dell'ordinanza impugnata ed alle risultanze investigative con essi valorizzate, gli argomenti rassegnati dall'impugnazione del codifensore, vale a dire: inattendibilità di Alfarone; rapporti di amicizia fra le famiglie; successiva acrimonia in séguito alla rottura voluta da Paiumbo; pessima personalità di Alfarone e, in particolare, sua attitudine ad allacciare rapporti sotterranei con altre strutture sanitarie; impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare i 4pazienti, avendo questi libertà di scelta; riscontro in tal senso offerto dai rilevamenti statistici; effettività del rapporto di lavoro della compagna [OSCURATO:PERSONA] con la "Diagest"; origine esclusivamente amicale, in definitiva, delle corresponsioni di somme ed altre utilità da Alfarone a [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva pure rimborsate, seppure in parte, o comunque gli aveva consentito di dedurle fiscalmente. 3.3. Egualmente dicasi per il quarto motivo, con cui le medesime censure vengono rivolte verso il giudizio di gravità indiziaria per i fatti ipotizzati al capo B) dell'incolpazione. 3.3.1. Relativamente, in particolare, ai rapporti con "Dialeur", anche questo ricorso adduce la qualità di socio occulto di Palunnbo e la natura di utili, e non di "tangente", delle somme corrispostegli dall'amministratore, impegnandosi specificamente, anche con interpolazioni documentali nel testo, a confutare l'assenza di prova di tale rapporto sottostante, invece ritenuta dal Tribunale del riesame. Ripropone, poi, anche con riferimento ai rapporti con "Dialeur" - e con "Diaverum", riconducibile al medesimo gruppo imprenditoriale - le obiezioni fondate sull'assenza di un potere di [OSCURATO:PERSONA] d'indirizzare i pazienti, sul rispetto di un principio di prossimità territoriale, sui rilievi statistici di segno contrario dei flussi dei pazienti nelle varie strutture territoriali, sui risparmi di spesa derivati per la A.s.l. di competenza, sulla irrilevanza, in senso contrario, delle conversazioni intercettate e sulla possibilità, in definitiva, di rimproverare all'indagato, al più, un interesse privato in atto d'ufficio od un abuso d'ufficio, entrambi non più rilevanti sul piano penale. 3.3.2. Pure questo ricorso, inoltre, rivendica l'assoluta estraneità delle prestazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] presso il "[OSCURATO:PERSONA]" rispetto al suo ufficio pubblico di primario ospedaliero, essendosi trattato di interventi di chirurgia vascolare, perciò diversi da quelli compiuti in ospedale, nonché di un'attività esercitata nell'ambito di apposita convenzione stipulata dalla A.s.l. e che, inoltre, ha consentito a quest'ultima di ottenere un incremento di entrate. 3.3.3. In definitiva - conclude il ricorso - nei rapporti con "Dialeur" e "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbe ipotizzabile solamente un conflitto d'interessi con l'ufficio pubblico di primario, che però non è sufficiente per integrare l'ipotesi corruttiva, per la quale è comunque necessaria la dimostrazione, invece assente nel caso di specie, dell'esistenza di uno specifico patto e di un'effettiva subordinazione della discrezionalità amministrativa all'interesse dei privati investitori. 3.4. Il quinto motivo investe la ritenuta esistenza di esigenze cautelari, dovendo escludersi, anzitutto, il pericolo per l'acquisizione della prova. Non viene 5specificato, infatti, per quale incolpazione esso sarebbe ravvisabile, né per quanto tempo, altresì trascurandosi che i fatti risalgono a vari anni or sono, che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto ad intercettazione per lungo tempo e che ha prontamente collaborato con gli inquirenti, non potendosi valorizzare in senso contrario l'esercizio del suo diritto di difendersi. Quanto, poi, al pericolo di reiterazione, si deduce, a confutazione: che l'intervenuta sospensione dall'incarico sarebbe sufficiente ad escluderlo; che il fatto, nella sua materialità, è stato ammesso dall'indagato; che nessun danno economico è stato arrecato alla A.s.I.; che vi è una patente disparità di trattamento rispetto ad Alfarone ed altri indagati, ai quali nessuna misura è stata applicata; che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, di elevato profilo professionale e sottoposto a "gogna mediatica" per questi fatti. 3.5. L'ultima doglianza consiste nella violazione dei principi di specifica idoneità e di proporzionalità della misura cautelare applicata, rispetto alla natura ed al grado delle ritenute esigenze cautelari ed alla sanzione che potrebbe essere irrogata, ove si consideri che il ricorrente, accedendo ad un rito alternativo, potrebbe finanche ottenere la sospensione condizionale della pena; inoltre, non si comprende come mai un'elevata proclività a delinquere sia stata ravvisata nei confronti di costui e non, invece, di coloro che ne avrebbero agevolato la ritenuta «spregiudicatezza criminale». 4. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è, nel suo complesso, infondata e dev'essere perciò respinta. Poiché i distinti atti dei due difensori toccano gli stessi temi e presentano argomenti in larga parte sovrapponibili, al fine di non appesantire la motivazione con richiami e rinvii, è più utile soffermarsi partitamente sulle diverse questioni prospettate, anziché singolarmente su ciascuno dei motivi di ricorso. 2. Il primo tema devoluto alla Corte è quello riguardante l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in quanto disposte per un'ipotesi di reato - quella della concussione di [OSCURATO:PERSONA] in danno di Alfarone - diversa da quella per la quale è stata poi disposta la misura cautelare. La doglianza è inammissibile, perché essenzialmente reiterativa del relativo motivo d'appello e, comunque, manifestamente infondata. 6Costituisce principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte quello per cui sono utilizzabili i risultati delle operazioni d'intercettazione dì conversazioni o comunicazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto, finanche se, per effetto di quest'ultima, si proceda per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare dette operazioni (fra molte altre: Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, in motivazione; Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989): ciò a condizione che, nel momento genetico dell'intercettazione, ed in quello delle eventuali proroghe, sussistano i presupposti previsti dalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, in particolare i gravi indizi di reato. La qualificazione giuridica del fatto, cioè, pur ovviamente provvisoria in quella fase, deve comunque risultare ancorata a sufficienti, sicuri ed oggettivi elementi indiziari, sebbene non tali da assurgere ai gravi indizi di colpevolezza, rilevanti nella materia cautelare ma non richiesti dalla disciplina delle intercettazioni. Quella devoluta al giudice investito della relativa richiesta è, dunque, una verifica statica, che, considerando la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti e la loro possibile modificazione, può subire mutamenti, soprattutto in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, per ragioni fisiologiche, poiché legate alla naturale evoluzione del procedimento: quello che conta, tuttavia, è che, al momento in cui le attività d'intercettazione sono autorizzate, vi sia corrispondenza tra l'ipotesi d'accusa e le emergenze investigative relative al fatto storico oggetto della provvisoria imputazione. Ebbene, la vicenda processuale in rassegna - come diffusamente illustrato nell'ordinanza impugnata (pagg. 14-19) - si colloca senza forzature in questa cornice di legittimità, in presenza di una denuncia circostanziata e sorretta da una consistente produzione documentale, come quella allora presentata da Alfarone (vds. pag. 31, ord. Tribunale), non potendosi ravvisare alcuna antinomia tra un rapporto concussivo ed una preesistente relazione amicale tra gli stessi soggetti, come pure con la protrazione di esso per un tempo significativo, fin quando, cioè, come nel caso in esame, le persone coinvolte siano portatrici di interessi economici confliggenti. A questo si aggiunga che - come rilevato anche dal Tribunale - i risultati delle intercettazioni sono stati sì utilizzati per il giudizio di gravità indiziaria per un diverso reato, ovvero quello di cui all'art. 318, cod. pen., il quale, però, avrebbe comunque consentito anch'esso l'esperimento di tale mezzo di ricerca della prova, a norma dell'art. 266, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: cosicché il vizio d'origine in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, semmai esistente, non ha 7comunque consentito di ottenere un risultato probatorio altrimenti precluso, rivelandosi perciò non decisiva - se non addirittura priva di concreto interesse - la censura difensiva. 3. Le doglianze riguardanti il quadro di gravità indiziaria si pongono al limite dell'inammissibilità, poiché si presentano per lo più volte ad ottenere una differente ricostruzione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità. Costituisce ius receptum, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, qualora il ricorso denunci vizi di motivazione del provvedimento di riesame in punto di consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non competendole, invece, di verificare quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (vds. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, e, fra moltissime altre conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ciò premesso, la complessiva tenuta logica della motivazione, nello specifico, è indiscutibile, sicché le deduzioni difensive si rivelano in ogni caso infondate. 3.1. Quanto alla vicenda corruttiva con Alfarone, di cui al capo A) dell'incolpazione provvisoria, l'ordinanza offre una minuziosa ricostruzione delle risultanze investigative, confutando specificamente ed efficacemente tutte le argomentazioni difensive poi riproposte con i ricorsi, sia sotto il profilo del trattamento preferenziale riservato da [OSCURATO:PERSONA] ad Alfarone nell'indirizzamento dei pazienti dialitici, sia per quel che riguarda i consistenti, eterogenei e pluriennali benefici economici assicurati dal secondo al primo: i quali, proprio perché tali, si presentano già per loro natura difficilmente conciliabili, sul piano logico, con la causale esclusivamente liberale ed amicale sostenuta dalla difesa (vds. pagg. 31- 56). 3.2. Riguardo, poi, al rapporto del ricorrente con "Dialeur", oggetto del capo B) dell'incolpazione, il Tribunale ha anche in questo caso valutato compiutamente la tesi difensiva - secondo cui [OSCURATO:PERSONA], tramite la moglie, formale intestataria delle quote, sarebbe stato un socio occulto di quella società e le somme corrispostegli nel tempo dagli amministratori della stessa non avrebbero rappresentato il prezzo della corruzione ma gli utili dell'attività - e l'ha disattesa con motivazione ampia e logicamente stringente (pagg. 56-69). 8Invero, anche a voler prescindere dalle vicende riguardanti la costituzione di tale società, comunque tortuose e non limpide quanto all'effettiva posizione di [OSCURATO:PERSONA], il dato di fatto essenziale - che il Tribunale pone in risalto e che i ricorsi non smentiscono - è quello per cui manca qualsiasi riscontro probatorio del fatto che egli abbia effettivamente versato il controvalore in denaro delle quote a lui indirettamente riferibili: con la conseguenza che la sua qualità di socio, ancorché "occulto", rimane una semplice asserzione difensiva. Se, poi, a questo si aggiunge che - come anche in questo caso il Tribunale spiega compiutamente - le elargizioni di somme in suo favore da parte degli amministratori della società sono avvenute al di fuori di qualsiasi distribuzione di utili tra i soci, si rivela d'inattaccabile solidità logica la conclusione cui è pervenuta l'ordinanza impugnata: vale a dire che l'attribuzione delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'intestazione fittizia di esse alla moglie, costituisse null'altro che una delle prestazioni previste dal patto corruttivo o, in alternativa, lo schermo per dare una parvenza diversa - anch'essa illegale, ma comunque meno grave - alle "tangenti" erogategli. 3.3. In questo reticolo di rapporti occulti ed illegali con gli amministratori della "Nefrocenter", finiscono per risultare opachi pure gli accordi sottostanti alla prestazione di attività da parte del ricorrente presso il "[OSCURATO:PERSONA]", anch'essi oggetto dell'addebito provvisorio di cui al capo B). Considerando, infatti, che - come sostanzialmente è indiscusso - si è trattato di un rapporto caratterizzato da plurime e consistenti irregolarità (omessa comunicazione alla A.s.I., in vari casi, delle prestazioni effettuate; emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della "Omnia 2025", società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], in favore del "[OSCURATO:PERSONA]": amplius, pagg. 70-73, ord. Tribunale), quanto meno allo stato degli atti, in ragione della naturale fluidità della fase investigativa ancora in corso, non può reputarsi manifestamente illogica la conclusione cui è giunto il Tribunale, ovvero che anche tale rapporto economico fosse parte del più ampio ed articolato accordo corruttivo intervenuto tra l'odierno ricorrente e gli amministratori della "Nefrocenter". Anche in relazione a tale vicenda, dunque, il ricorso dev'essere respinto. 4. La motivazione dell'ordinanza impugnata, infine, resiste agevolmente anche alle censure difensive in tema di esigenze cautelari. Irrilevanti, anzitutto, sono quelle relative al pericolo di pregiudizio per la prova, dal momento che l'ordinanza non ravvisa tale esigenza cautelare. Consistono, invece, in inammissibili doglianze di puro merito - volte, cioè, ad ottenere dalla Corte la valutazione di circostanze di fatto non considerate dal 9Tribunale o la differente valutazione di alcune di quelle ritenute rilevanti da quei giudici - quelle riguardanti il pericolo di reiterazione criminosa. Sotto questo profilo, piuttosto, offre un decisivo sostegno logico al giudizio del Tribunale una circostanza da esso evidenziata e non contestata dal ricorrente: vale a dire quella per cui tutti i medici suoi sodali e gli imprenditori coinvolti nelle vicende oggetto d'indagine siano ancora ai loro posti. Ragione per cui, considerando l'ampiezza, la protrazione nel tempo e l'articolazione del contesto affaristico nonché i tratti di personalità dell'indagato, quali delineati in dettaglio nell'ordinanza impugnata, si rivela tutt'altro che irrazionale la prognosi negativa operata dal Tribunale: che, pertanto, non può essere qui censurata. 5. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris