CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22160/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:PERSONA], Agenzia Delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimate-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3234/2021 depositata il 25/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente ha impugnato, dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, sei cartelle di pagamento emesse per il recupero ditasse automobilistiche riferite alle annualità 2004, 2007, 2008, 2009, 2010Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026e 2013, deducendo, tra l’altro, la mancata o irregolare notifica delle cartellee degli atti successivi, nonché l’intervenuta prescrizione triennale dei credititributari. Il ricorso è stato proposto a seguito del rilascio degli estratti diruolo avvenuto il 15 giugno 2017 ed è stato notificato il 28 luglio 2017, consuccessivo deposito in data 7 novembre 2017, all’esito della fase di reclamo-mediazione.2. Con sentenza n. 20259/6/2018, depositata il 6 dicembre 2018, laCommissione Tributaria Provinciale di Roma ha dichiarato inammissibile ilricorso, ritenendo tardiva l’impugnazione degli estratti di ruolo sulpresupposto che il contribuente avesse avuto conoscenza degli stessi indata anteriore e che il termine di sessanta giorni per l’impugnazione fossedecorso, condannando altresì il ricorrente alle spese di lite.3. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello,censurando l’erronea declaratoria di inammissibilità e sostenendo latempestività del ricorso, nonché insistendo per l’accoglimento delleoriginarie doglianze di merito, in particolare con riferimento alla prescrizionedei crediti e alla nullità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi.Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, chiedendo il rigetto dell’appello.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n.3234/2021/1, depositata il 25 giugno 2021, ha riformato la decisione diprimo grado limitatamente al profilo dell’ammissibilità, ritenendotempestivo il ricorso introduttivo sulla base della documentazione prodottadal contribuente. Tuttavia, la Commissione regionale ha respinto l’appellonel merito, affermando la regolarità delle notifiche delle cartelle dipagamento e degli atti successivi, nonché l’insussistenza della dedottaprescrizione, valorizzando le notifiche intervenute negli anni 2014, 2015 e2016 e l’effetto interruttivo dell’intimazione di pagamento notificata il 2maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre escluso l’illegittimità degli aggi,degli interessi di mora e delle spese di riscossione, ritenendoli conformi allaNumero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026normativa vigente, e ha compensato le spese di lite in considerazionedell’erronea declaratoria di inammissibilità resa in primo grado.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.6. L’intimato non ha depositato controricorso.7. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2. In via preliminare, il ricorrente contesta l’impostazione seguita dalgiudice regionale nella sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che lamancata impugnazione tempestiva delle cartelle di pagamento ritualmentenotificate comportasse la “cristallizzazione” del credito, con conseguentepreclusione dell’esame dell’eccezione di prescrizione maturataanteriormente alla notifica. Secondo il ricorrente, tale ricostruzione si ponein contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità,poiché la decadenza dall’impugnazione non determina effetti sostanziali sulregime della prescrizione, che resta sempre rilevabile dal giudice. Inoltre,con riferimento alle cartelle asseritamente non notificate, viene dedottal’ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo, escludendosil’applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti di causa.Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/20263. In primo luogo va rilevato che non è indicato dal ricorrentel’interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo, atto di per sè nonnecessariamente lesivo.Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che in temadi impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cuil'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutelagiurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azioneavente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversaconfigurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento delladecisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia dellasentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso iltempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche alprocesso tributario), nel grado di legittimità mediante deposito didocumentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualoraoccorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. 06/09/2022,n.26283(Rv. 665660 – 01)).Sussiste quindi, sotto tale profilo, ipotesi di inammissiblità.4. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2948, 2953 e 2962 c.c. e dell’art. 5del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2 del 1986,convertito nella legge n. 60 del 1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.4.1. Il motivo riguarda le cartelle relative alle tasse automobilisticheper gli anni 2004, 2008 e 2010, pacificamente ritenute ritualmentenotificate e, quindi, non soggette a contestazione sotto il profilodell’ammissibilità dell’impugnazione. Il ricorrente censura la sentenzaNumero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026impugnata nella parte in cui ha affermato che l’inutile decorso del termineper impugnare le cartelle impedirebbe di eccepire la prescrizione maturataprima della loro notifica, assumendo che tale conclusione contrasti con ilprincipio secondo cui la decadenza dall’impugnazione non produce l’effettosostanziale di conversione del termine prescrizionale breve in quelloordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. Sostiene, richiamando arresti dilegittimità, che anche in presenza di cartelle ritualmente notificate il giudiceè comunque tenuto a verificare se, alla data della notifica, il credito fossegià estinto per prescrizione. Applicando correttamente il termine triennaleprevisto per la tassa automobilistica, il giudice regionale avrebbe dovuto,nella prospettazione del ricorrente, rilevare che, tenuto conto delleannualità di riferimento e delle date di notifica indicate dall’agente dellariscossione, la prescrizione era già maturata al momento della notificazionedelle cartelle, con conseguente irrilevanza degli atti successivi, ivi compresal’intimazione di pagamento del 2 maggio 2017, intervenuta a prescrizionegià compiuta.4.2. Il Consigliere delegato della Corte di cassazione ha formulatoproposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,sottolineando che il primo motivo di ricorso non potesse trovareaccoglimento, sul presupposto che la prescrizione maturata anteriormentealla notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per mancataimpugnazione, avrebbe potuto essere fatta valere solo in sede diimpugnazione delle cartelle stesse, risultando quindi correttamenteapplicato dalla Commissione tributaria regionale l’orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità in tema di preclusione delle eccezionirelative ad atti impositivi definitivi.4.3. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ilricorrente, ha svolto articolate osservazioni critiche avverso la proposta didefinizione anticipata.Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026In particolare, la difesa ha sostenuto che la prescrizione maturataanteriormente alla notifica delle cartelle potesse essere fatta valere anchesuccessivamente, evidenziando come la mancata impugnazione dellecartelle determinasse esclusivamente la decadenza dall’impugnazione, manon producesse effetti sul piano sostanziale della prescrizione, conconseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. e necessaria applicazionedell’art. 2962 c.c., secondo cui la prescrizione si compie con il decorsodell’ultimo giorno del termine. È stato contestato che la proposta attribuissealla cartella di pagamento un’efficacia assimilabile a quella di un titologiurisdizionale, ritenendo invece che essa costituisca un atto amministrativocon mera funzione di messa in mora e di interruzione della prescrizione.4.4. La proposta di definizione anticipata deve trovare conferma sulpunto.4.5. L’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione maturato inepoca antecedente alla notificazione dell’atto presupposto non opposto nonpuò trovare impugnazione con il successivo atto, che rimane impugnabilesolo per vizi propri, come da consolidata giurisprudenza di questa Corterichiamata nella PdA (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902)»(Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 5 agosto 2024, n. 22108).4.6. Circa il periodo successivo alla notifica delle cartelle per annualità2007 e successive la CTR, invece, così accerta: “Alla data del rilascio delruolo … la prescrizione non è maturata viste in particolare le notificheintervenute nelle date 3.10.14, 5.2.15, 19.9.16 e tenuto altresì contodell’effetto interruttivo determinato dalla notifica in data 2 maggio 2017dell’intimazione di pagamento…”.Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026La CTR ha dunque accertato che alla data dell’acquisizionedell’estratto ruolo non era maturata la prescrizione, interrotta peraltro daIl ricorrente tuttavia non censura tale decisum, ma solo le modalità dinotifica delle cartelle prospettando una modalità diversa da quella accertatadalla CTR.5. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper carenza o insufficienza di motivazione, nonché la violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.; la violazione degli artt. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 139 e 140 cod. proc. civ.,e degli artt. 4, 5 e 8 della legge n. 890 del 1982; nonché la violazionedell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2948, 2953 e 2962 c.c. edell’art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2del 1986, convertito nella legge n. 60 del 1986, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Il motivo concerne le cartelle relative alle annualità 2007, 2009 e2013, che il ricorrente assume non essere mai state validamente notificate.In primo luogo, viene dedotta l’ammissibilità dell’impugnazione degliestratti di ruolo, escludendosi l’applicazione retroattiva della disciplinalimitativa introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973,sia in forza dei principi generali sulla irretroattività della legge, sia inconsiderazione della pendenza dei termini di impugnazione al momentodell’entrata in vigore della norma. Nel merito, si censura la sentenzaimpugnata per avere ritenuto valide le notifiche senza spiegare se essefossero state eseguite mediante notifica diretta a mezzo posta ovverosecondo le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile e dallalegge n. 890 del 1982, incorrendo così nel vizio di motivazione apparente.Il ricorrente sostiene che, in caso di consegna dell’atto a persona diversadal destinatario o di compiuta giacenza, la normativa impone l’invio dellaNumero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026raccomandata informativa, la cui omissione determina la nullità dellanotifica. Poiché tali adempimenti non risultano eseguiti, la Commissionetributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle notifiche e, perl’effetto, rilevare l’integrale decorso del termine triennale di prescrizione alladata di proposizione del ricorso, restando priva di efficacia interruttivaanche in questo caso l’intimazione di pagamento del 2 maggio 2017.5.1. Il Consigliere delegato nella proposta di definizione anticipata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha osservato che il secondo motivo di ricorsopresentasse plurimi profili di inammissibilità, in quanto caratterizzato dallacommistione eterogenea di censure di violazione di legge, nullità dellasentenza e vizio di motivazione, senza una chiara riconduzione delledoglianze ai singoli vizi tipici previsti dall’art. 360 c.p.c., con conseguenteviolazione dei principi di specificità e autosufficienza del ricorso percassazione. La proposta ha altresì escluso la sussistenza di un vizio dimotivazione in relazione alle modalità di notifica delle cartelle, richiamandol’orientamento secondo cui la notifica eseguita direttamente dalconcessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nonrichiede l’invio di una successiva raccomandata informativa, ed ha ritenutosuperflue le doglianze relative all’ammissibilità del ricorso di primo grado,poiché la Commissione regionale aveva già riformato sul punto la sentenzadi primo grado. Sulla base di tali argomentazioni è stata proposta ladefinizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità o rigetto.5.2. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ilricorrente, ha svolto articolate osservazioni critiche avverso la proposta didefinizione anticipata.In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa haeccepito che le plurime violazioni di legge dedotte fossero tra lorostrettamente connesse e che il motivo fosse stato consapevolmente sub-articolato in più paragrafi, al fine di consentire una chiara individuazionedelle singole censure, escludendo pertanto la denunciata inammissibilità. ÈNumero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026stata inoltre respinta l’eccezione di difetto di autosufficienza, rilevandocome nel ricorso per cassazione fosse stata indicata la collocazione puntualedelle domande ed eccezioni formulate nei gradi di merito.Con riferimento alle modalità di notifica delle cartelle, la memoria haevidenziato che la proposta del Consigliere delegato avrebbe preso inconsiderazione solo una parte delle doglianze, omettendo di confrontarsicon la censura relativa alla mancata motivazione della sentenza impugnatacirca l’individuazione del concreto procedimento notificatorio seguitodall’agente della riscossione. Infine, in via subordinata, la difesa ha ribaditola correttezza della declaratoria di ammissibilità del ricorso di primo grado,sostenendo che la questione fosse coperta da giudicato, ed ha chiesto, incaso di eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso per effetto di iussuperveniens e del mutamento giurisprudenziale intervenuto con lasentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la compensazione integraledelle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione dell’assoluta novità e dellacomplessità della questione trattata.5.3. Il motivo è inammissibile.5.4. L'inammissibilità discende già dal loro confezionamento comemotivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di leggee vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali eprocessuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al qualesi deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del viziodi motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione (Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 28 settembre 2016,Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443) (Cass., sez. I, 23/10/2018,23/10/2018), n.26874; Cass. 02/06/2025, n. 14812)Ci si trova invero di fronte ad un motivo c.d. “misto” -deducendosi sial'omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione dilegge - con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibilela mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simileformulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare qualeo quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n.19443 del 23/09/2011;Cass. 06/02/2024, n.3397).5.5. In secondo luogo e con riferimento al vizio motivazionale lacensura si rivela inammissibile pure perché il ricorrente, seppure abbiadedotto una nullità della sentenza ex art. 360, comma I, n 4 c.p.c., silamenta poi dell’insufficiente motivazione consistente nella mancataspiegazione delle ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto chela notifica delle cartelle sia stata eseguita dal concessionario direttamentea mezzo posta e non attraverso i messi notificatore ex art. 139 cpc (cfr.pag. 6 ricorso).Se non che la carenza di motivazione non «può essere ridotta allamancata trascrizione ed alla mancata risposta ad una delle difese dellaparte. Difatti, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4,Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 – 02)» (Cass. 5 ottobre 2022, n. 28925).Se la ricorrente riteneva che fossero stati obliterati degli elementi utili,da cui evincere che la notifica era stata eseguita attraverso i messinotificatori, avrebbe dovuto formulare idonea censura per viziomotivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 per omessoesame di fatti decisivi della controversia che erano stati oggetto didiscussione tra le parti, illustrando quando e in quale fase del giudizio taleelementi fattuali erano stati portati all’attenzione del giudicante e spiegarela loro decisività ai fini dell’invocato annullamento della pronuncia,censurando forse il travisamento dei fatti.5.6. Infine, la censura viola pure il principio di autosufficienza delricorso non essendo state trascritte o per lo meno riportate specificamentenella parte di rilievo il contenuto essenziale delle domande ed eccezioniformulate proposte sia in primo grado che in secondo, cui genericamente siaccenna alla pag. 5 del ricorso, non consentendo alla Corte di appurarne néil tenore, né di verificarne la tempestività.Anche quando è dedotto un error in procedendo per omessa pronunciasu una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificitàe autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sianoriportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n.19410 del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al viziolamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte cheNumero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026«presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata,indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'erroredenunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorsoper cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 22880del 29/09/2017)» (Corte di cassazione, sez. trib., 15 dicembre 2021, n.40215).5.7. Riguardo, infine, le violazioni di legge denunciate, il ricorrente dauna parte non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia, dalmomento che la Commissione laziale ha accolto l’appello del contribuente,revocando la sanzione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal giudicedi primo grado e rendendo superflua la doglianza del contribuente formulataalla pag. 5 del ricorso. Dall’altra, è consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui, in tema di cartella di pagamento, «qualora la sua notifica siaeseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento daparte del concessionario, non è necessario l’invio di una successivaraccomandata informativa in quanto trovano applicazione le normesemplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle delladisciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982 (Cass., 10 aprile 2019, n. 10037;12 novembre 2018, n. 28872)» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 14maggio 2024, n. 13217).Tale interpretazione ha trovato l’avallo della Consulta con la sentenzan. 175/2018 secondo cui la mancata previsione di un obbligo dicomunicazione di avvenuta notifica, nell’ipotesi in cui il plico sia consegnatodall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia oaddetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere, “non costituisce nelladisciplina della notificazione” – nonostante tale “obbligo vale indubbiamentea rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma,Numero registro generale 3155/2022Numero sezionale 5158/2026Numero di raccolta generale 22160/2026Data pubblicazione 28/06/2026Cost.) del destinatario dell’atto” -, “una condizione indefettibile della tutelacostituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”; In ognicaso non si può con la violazione di legge, introdurre un accertamentofattuale difforme da quello operato dal giudice d’appello.5.8. Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo, con pienaconferma della PdA anche riguardo a tale motivo.6. Nulla deve disporsi quanto alle spese stante la mancatacostituzione delle intimate.7. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna al pagamento della cassa delle ammendedi somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. La stessa è liquidata nellamisura indicata in dispositivo.8. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.Il PresidenteMilena Balsamo