Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:496
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0661
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
22 giugno 2022 (
*1
)
Indice
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva «habitat»
2. Direttiva «uccelli»
B. Diritto slovacco
1. Legge sulla conservazione della natura
2. Legge sulle foreste
II. Procedimento precontenzioso
III. Sul ricorso
A. Sulla prima censura, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
a) Sulla ricevibilità
b) Nel merito
1) Osservazioni preliminari
2) Sulla prima parte della prima censura, relativa ai PPF
3) Sulla seconda parte della prima censura, relativa ai tagli d’urgenza
4) Sulla terza parte della prima censura, relativa alle misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati dagli agenti nocivi
B. Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
a) Sulla ricevibilità
b) Nel merito
C. Sulla terza censura, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli»
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
a) Sulla ricevibilità
b) Nel merito
IV. Sulle spese
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafi 2 e 3 – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 2009/147/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Conservazione degli uccelli selvatici – Gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) – Programmi di gestione forestale – Tagli d’urgenza – Opportuna valutazione della loro incidenza – [OSCURATO:PERSONA] 2000 – Zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone – Assenza di misure volte a prevenire il degrado degli habitat nonché di misure speciali di conservazione in talune zone»
Nella causa C‑661/20,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 5 dicembre 2020,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da C. Hermes e R. Lindenthal, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica slovacca
, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da I. Ziemele, presidente di Sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, e P.G. Xuereb, giudice,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
–
in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU 1992, L 206, pag. 7
; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), in combinato disposto con l’articolo 7 di quest’ultima, avendo esentato i programmi di preservazione delle foreste (in prosieguo: i «PPF») e le loro modifiche, i tagli d’urgenza e le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali dall’obbligo, ove essi possano avere un impatto rilevante sulle zone [OSCURATO:PERSONA] 2000, di essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza sulle aree interessate, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale zona;
–
in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di quest’ultima, non avendo adottato le opportune misure per impedire il degrado degli habitat e la perturbazione significativa nelle zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS») designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU008, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013, ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 et ZPS Strážovské vrchy SKCHVU028);
–
in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU 2010, L 20, pag. 7
; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), non avendo adottato le misure di conservazione speciale applicabili all’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051).
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva «habitat»
2
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva «habitat» così prevede:
«Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario».
3
L’articolo 6 di tale direttiva è così formulato:
«1. Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di [OSCURATO:PERSONA] 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della [OSCURATO:PERSONA], altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
4
Ai sensi dell’articolo 7 della suddetta direttiva:
«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU 1979, L 103, pag. 1
),], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [79/409], qualora essa sia posteriore».
2.
Direttiva «uccelli»
5
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» così prevede:
«Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a)
delle specie minacciate di sparizione;
b)
delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c)
delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d)
di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
[OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva».
6
Tra le specie animali oggetto di misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione, il cui elenco è stabilito all’allegato I di detta direttiva, figura, in particolare, il gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
B.
Diritto slovacco
1.
Legge sulla conservazione della natura
7
Il zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (legge n. 543/2002 Racc. sulla conservazione della natura e del paesaggio), nella sua versione applicabile al 24 marzo 2019 (in prosieguo: la «legge sulla conservazione della natura»), al suo articolo 4, paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. Chiunque svolga attività che possano mettere in pericolo, deteriorare o distruggere vegetali, animali o il loro habitat è tenuto a procedere in modo da evitare di cagionare il loro decesso inutile, il loro deterioramento o la loro distruzione.
2. Se una delle attività di cui al paragrafo 1 mette in pericolo l’esistenza di specie vegetali e animali o ne comporta la degenerazione, una perturbazione delle loro capacità di riproduzione o l’estinzione della loro popolazione, il servizio statale competente in materia di conservazione della natura e del paesaggio (in prosieguo: l’“autorità incaricata della conservazione della natura”) limita o vieta tali attività, previo avviso».
8
L’articolo 26, paragrafi 5 e 6, di tale legge, come modificata dalla legge n. 356/2019 Racc., entrata in vigore il 1
o
gennaio 2020, enuncia quanto segue:
«5. In una zona di protezione degli uccelli sono vietate le attività che possono avere un effetto negativo sulle specie che formano oggetto delle misure di conservazione della zona. Le disposizioni dell’articolo 14, paragrafi 6 e 7, si applicano, mutatis mutandis, all’esecuzione dei tagli d’urgenza e delle misure di tutela della foresta in tutte le zone di protezione degli uccelli che beneficiano di un livello di conservazione diverso dal quinto livello.
6. Il governo classifica, con decreto, gli habitat delle specie di uccelli di interesse comunitario e gli habitat delle specie di uccelli migratori figuranti nell’elenco approvato dei siti ornitologici in zone di protezione degli uccelli e stabilisce la delimitazione delle zone di protezione degli uccelli, nonché l’elenco delle attività di cui al paragrafo 5, comprese le restrizioni territoriali e i vincoli temporali della loro esecuzione».
9
L’articolo 28, paragrafi da 4 a 9, della legge sulla conservazione della natura è così formulato:
«4. L’autorità distrettuale della sede regionale emette un parere peritale sulla bozza di piano o di progetto di cui al paragrafo 3 in merito alla possibile incidenza significativa di quest’ultimo sull’area della rete di zone protette. Se il piano o il progetto deve essere realizzato nel territorio di più regioni, tale parere viene emesso dall’autorità distrettuale della regione nel cui territorio deve essere realizzata la maggior parte del piano o del progetto. Un parere peritale può essere emesso anche dal ministero o dall’ufficio distrettuale presso la sede della regione di propria iniziativa, se la necessità di tale parere è sorta nel corso della procedura di rilascio di una deroga, di un consenso o di una dichiarazione ai sensi della presente legge. Se, secondo il parere peritale, un piano o progetto può avere, singolarmente o in combinazione con un altro piano o progetto, un’incidenza significativa su tale territorio, esso forma oggetto di una valutazione di impatto conformemente alla normativa specifica.
5. Un piano o progetto può essere approvato o autorizzato solo se viene dimostrato, sulla base dei risultati della valutazione d’impatto realizzato in conformità della normativa speciale, che esso non pregiudicherà l’integrità del sito della rete di zone protette, tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione (in prosieguo: il “pregiudizio all’integrità del sito”).
6. Un piano o progetto che possa pregiudicare l’integrità del territorio può essere approvato o autorizzato solo se viene dimostrato che non esistono soluzioni alternative e che deve essere attuato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. In tal caso, sono adottate misure compensative per assicurare la tutela della coerenza globale della rete europea di zone protette.
7. Qualora habitat prioritari o specie prioritarie siano presenti nella rete di zone protette, un piano o progetto che possa pregiudicare l’integrità del sito può essere approvato o autorizzato solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla sanità pubblica e alla sicurezza pubblica o a conseguenze benefiche di primaria importanza per l’ambiente e per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico basati sul parere della [OSCURATO:PERSONA] europea.
8. La questione se l’approvazione di un piano o l’autorizzazione di un progetto che pregiudichi l’integrità del territorio sia di rilevante interesse pubblico è decisa dal governo sulla base di una proposta presentata dal ministero su richiesta dell’autorità governativa centrale competente per il piano o il progetto da approvare. La richiesta contiene informazioni sulla portata, sulla localizzazione delle misure compensative proposte e sull’importo del finanziamento necessario per la loro attuazione, nonché il parere del ministero sulla portata e la localizzazione delle misure proposte oggetto delle informazioni. Le informazioni sono fornite dal proponente e il parere è emesso dal ministero su richiesta del proponente.
9. La proposta di misure compensative è elaborata, a spese del proponente, da un organismo per la conservazione della natura o da una professionista qualificato [articolo 55] in collaborazione con un organismo per la conservazione della natura. Per una proposta di misure compensative, il proponente è tenuto a chiedere l’approvazione del ministero prima che il piano o il progetto sia approvato o autorizzato».
10
L’articolo 85, paragrafi 3 e 4, di tale legge precisa quanto segue:
«3. Nel caso di una procedura intesa a garantire obblighi in forza di una legge speciale, l’autorità incaricata della conservazione della natura adotta una decisione non oltre la data dell’attività prevista, se la domanda è stata presentata a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, almeno 30 giorni prima dell’attività prevista.
4. Qualora l’autorità incaricata della conservazione della natura non prenda alcuna decisione a norma del paragrafo 3, si ritiene adottata una decisione di accoglimento della domanda».
11
L’articolo 104 g, paragrafi 4 e 11, della legge sulla conservazione della natura, come modificata dalla legge n. 356/2019 Racc., entrata in vigore il 1
o
gennaio 2020, dispone quanto segue:
«4. I divieti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera l), non si applicano alle attività svolte nell’ambito di programmi di preservazione delle foreste per i quali è stato stabilito un protocollo, conformemente a una normativa specifica, prima del il 31 dicembre 2019.
(…)
11. L’organismo per la conservazione della natura [articolo 65a] valuta, entro il 31 dicembre 2020, l’incidenza dei tagli previsti dai programmi di preservazione delle foreste approvati conformemente al paragrafo 10 nelle aree della rete europea di zone di conservazione e chiede, entro tale termine, all’autorità incaricata della conservazione della natura di adottare una decisione a norma dell’articolo 14, paragrafi 6 e 7, nel caso in cui l’esecuzione di tali tagli possa incidere negativamente sulle specie oggetto delle misure di conservazione della zona, o propone all’autorità incaricata della conservazione della natura di sottoporre una richiesta di modifica del programma di preservazione delle foreste al fine di integrarvi misure dirette a neutralizzare un simile effetto negativo».
2.
Legge sulle foreste
12
Ai sensi dell’articolo 14 del zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch (legge n. 326/2005 Racc. sulle foreste), nella sua versione applicabile al 24 marzo 2019 (in prosieguo: la «legge sulle foreste»):
«1. Le foreste a destinazione speciale sono foreste dichiarate tali e il cui obiettivo è di rispondere alle esigenze specifiche della società, delle persone giuridiche o delle persone fisiche, per le quali le modalità di gestione differiscono notevolmente rispetto alla normale gestione (in prosieguo: il “regime speciale di gestione”).
2. Le foreste possono essere dichiarate foreste a destinazione speciale:
a)
nelle zone di protezione delle fasi I e II, in cui, al momento dell’estrazione di acqua in superficie o sotterranea, l’abbondanza e la qualità della sorgente d’acqua possono essere garantite solo mediante una modalità di gestione specifica;
b)
nelle zone di protezione delle fonti minerali naturali e nell’area interna a centri termali;
c)
se sono foreste periurbane ed altre aventi un’importante funzione sanitaria, culturale o ricreativa;
d)
negli allevamenti di fagiani e nelle aree recinte per l’allevamento di animali artiodattili;
e)
nelle zone protette e nelle parcelle forestali che presentano habitat di interesse comunitario o specie protette;
f)
se rientrano in banche genetiche di determinate specie arboree;
g)
se sono destinate alla ricerca e alla formazione forestale;
h)
se sono indispensabili per le esigenze della difesa dello Stato in forza di regolamenti specifici (in prosieguo: le “foreste soggette a vincolo militare”).
3. Se le foreste a destinazione speciale ai sensi del paragrafo 2, lettera e), sono dichiarate di interesse pubblico, una proposta di regime di gestione specifica è elaborata nell’ambito di uno studio globale delle condizioni delle foreste [articolo 38, paragrafo 2, lettera b)] condotto insieme al richiedente o alla sua organizzazione autorizzata».
13
L’articolo 23, paragrafi da 6 a 10, di detta legge prevede quanto segue:
«6. Se la raccolta accidentale supera 1/20 del volume totale di legname prescritto per la raccolta nell’ambito di un programma di gestione forestale riguardante l’unità vegetativa interessata o il proprietario della stessa o non può essere effettuata dal gestore forestale entro un termine di sei mesi, quest’ultimo predispone una bozza di calendario per la sua attuazione e la sottopone all’amministrazione forestale nazionale per approvazione. L’amministrazione forestale nazionale informa l’autorità nazionale incaricata della conservazione della natura e del paesaggio dell’avvio della procedura. Il ricorso contro la decisione di approvazione del programma di raccolta accessoria non ha effetto sospensivo.
7. Il volume di legname raccolto da siti con vegetazione di più di 50 anni non può essere superato di oltre il 15% rispetto all’ammontare raccomandato nel programma di gestione forestale. Se il volume di legname raccolto, compreso quello degli alberi morti e mantenuti, ha raggiunto il volume di raccolta raccomandato nel programma di gestione forestale, aumentato del 15%, il gestore forestale può continuare a procedere solo a raccolti accidentali o a raccolti straordinari.
8. Il volume totale di legname prescritto per la raccolta nell’ambito del programma di gestione forestale per l’entità forestale [articolo 39, paragrafo 3] non può essere superato dalla raccolta. Quando un’entità forestale conta più gestori di foreste, nessuno di essi può superare il volume totale di legname prescritto per l’intera proprietà e il suo soprassuolo.
9. In caso di superamento della quantità totale di legname di cui al paragrafo 8, procedendo a raccolti accidentali o straordinari, il gestore forestale può effettuare:
a)
la raccolta urgente [articolo 22, paragrafo 3, lettera a)] a seguito di una modifica del programma di gestione forestale [articolo 43, paragrafi 2 e 3];
b)
la raccolta accidentale;
c)
la raccolta straordinaria, oppure
d)
gli interventi di cui al piano di gestione [articolo 40, paragrafo 2, lettera c)] sulla base di un aggiornamento del programma di gestione forestale [articolo 43, paragrafo 4].
10. La raccolta intenzionale non può ridurre la vegetazione a meno di 7/10 della vegetazione totale; tale disposizione non si applica se:
a)
si persegue l’obiettivo di stimolare la crescita mediante diradamento rigenerativo;
b)
la foresta è in via di ricostituzione; oppure
c)
ciò deriva dall’obiettivo funzionale delle foreste protettive o da un regime speciale di gestione per le foreste a destinazione speciale».
14
L’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale legge così dispone:
«1. Il gestore forestale è tenuto ad attuare misure preventive al fine di prevenire i danni causati alle foreste e ad adottare misure di protezione e di difesa contro i danni causati da agenti nocivi, in particolare:
a)
garantire che la presenza e lo sviluppo di agenti nocivi e di danni forestali da essi causati siano individuati e registrati; in caso di presenza eccessiva, informarne senza indugio l’amministrazione forestale nazionale e l’organismo professionale di controllo della protezione forestale statale [articolo 29];
b)
attuare misure preventive per evitare la propagazione eccessiva di agenti di danno biotici, garantire la stabilità e la resilienza della vegetazione forestale;
c)
rimuovere dalla vegetazione forestale in via prioritaria gli alberi malati e danneggiati che possono essere fonte di accrescimento di agenti di danno biotici, tranne che nelle zone che beneficiano di un quinto grado di protezione;
d)
favorire pratiche e prodotti di protezione delle foreste rispettosi dell’ambiente, ponendo particolarmente l’accento sulle pratiche biologiche e biotecniche per la protezione dai danni causati da agenti di danno biotici;
e)
gestire le foreste soggette ad immissioni conformemente alle misure di gestione specificate nei programmi di gestione forestale al fine di attenuare le conseguenze negative dei loro effetti;
f)
adottare misure intese a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica;
g)
attuare misure preventive contro gli incendi boschivi;
h)
gestire la foresta in modo da non mettere in pericolo le foreste di altri proprietari;
i)
rispettare le altre misure di protezione delle foreste imposte dall’amministrazione forestale nazionale o dall’autorità nazionale di controllo della protezione forestale [articolo 29].
2. In caso di minaccia alle foreste o di danni causati da agenti nocivi, il gestore della foresta è tenuto ad attuare, a proprie spese, misure urgenti per prevenire le minacce alle foreste e per riparare le conseguenze dei danni; sui siti protetti che beneficiano di un quinto grado di protezione, tale obbligo va adempiuto solo dopo l’entrata in vigore della decisione dell’autorità nazionale incaricata della conservazione della natura e del paesaggio che autorizza la deroga».
15
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 13, della medesima legge, come modificata dalla legge n. 355/2019 Racc., entrata in vigore il 1
o
gennaio 2020:
«La proposta di programma di preservazione è approvata dall’autorità amministrativa forestale nazionale tramite una decisione che riprende in allegato il programma di preservazione, dopo il rilascio da parte dell’amministratore del sistema informativo forestale [articolo 45] di un certificato attestante l’esattezza e la conformità dei rapporti tra i dati digitali e grafici della proposta di programma di preservazione e previo parere vincolante delle autorità preposte relativo al controllo del rispetto delle osservazioni e dei requisiti formulati a norma del paragrafo 8; nel caso di aree della rete europea di zone di conservazione, l’autorità incaricata dell’amministrazione forestale emette la sua decisione anche sulla base di una valutazione effettuata conformemente a una normativa specifica [nota n. 57 aa, che rinvia all’articolo 28 della legge sulla conservazione della natura, come modificata], contenente una proposta di misure volte a garantire che l’esecuzione del programma di preservazione non abbia effetti negativi su tali zone. (…)».
II.
Procedimento precontenzioso
16
Nel corso del 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto varie denunce riguardanti un eccessivo sfruttamento forestale nelle dodici ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) in Slovacchia, che avrebbe inciso sullo stato di conservazione di tale specie protetta.
17
Durante le riunioni tenutesi nei mesi di ottobre 2017, febbraio 2018 e dal 31 maggio al 1
o
giugno 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente invitato la Repubblica slovacca a conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».
18
Il 19 luglio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a tale Stato membro, conformemente all’articolo 258 TFUE, una lettera di diffida, ai sensi della quale essa riteneva che detto Stato membro fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive «habitat» e «uccelli» in quanto i PPF, i tagli d’urgenza nonché le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali, quest’ultime riguardanti gli agenti nocivi, non erano stati sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione delle ZPS interessate.
19
Le autorità slovacche hanno risposto alla lettera di diffida il 12 settembre 2018, ammettendo che lo stato e le tendenze attuali della popolazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) erano sfavorevoli alla conservazione di tale specie protetta e che era necessario adottare misure per migliorare la situazione, compresa la modifica della normativa pertinente in vigore, vale a dire la legge sulla conservazione della natura e la legge sulle foreste.
20
Con lettera del 24 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato alla Repubblica slovacca un parere motivato, addebitandole di non aver correttamente recepito l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva, nonché di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con il suo articolo 7, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». [OSCURATO:PERSONA] ha invitato tale Stato membro a conformarsi al parere motivato entro il termine di due mesi.
21
Con lettere del 21 marzo 2019, del 21 giugno 2019, del 20 dicembre 2019 e del 2 luglio 2020, la Repubblica slovacca ha risposto al parere motivato, sostenendo che gli inadempimenti che le erano stati addebitati non erano fondati.
22
Nel settembre 2019, la legge sulla conservazione della natura e la legge sulle foreste sono state modificate, con effetto dal 1
o
gennaio 2020, sicché la Repubblica slovacca riteneva che la conformità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione fosse pienamente assicurata a partire da tale data.
23
Nei mesi di novembre 2019, giugno 2020 e ottobre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto informazioni aggiornate, da parte dei denuncianti, che confermavano la distruzione di habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), il declino di tale specie tra il 2015 e il 2018 e tagli di alberi realizzati nel corso del 2019 in ZPS designate per la conservazione di detta specie.
24
Da maggio a luglio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto informazioni sulla valutazione dei tagli d’urgenza quale effettuata conformemente alle modifiche normative entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020 nell’ordinamento giuridico slovacco.
25
Ritenendo che le misure così comunicate dalla Repubblica slovacca fossero insufficienti per porre fine alla situazione di inadempimento dedotto, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, il 5 dicembre 2020, di proporre il presente ricorso.
III.
Sul ricorso
26
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre censure, vertenti su una violazione, in primo luogo, dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in secondo luogo, dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva nonché, in terzo luogo, dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli».
A.
Sulla prima censura, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva
1.
Argomenti delle parti
27
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica slovacca abbia violato l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva, esentando i PPF e le loro modifiche, i tagli d’urgenza nonché le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali dall’obbligo, ove essi possano avere un impatto rilevante sulle zone [OSCURATO:PERSONA] 2000, di essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza sulla zona interessata, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale zona.
28
A tal riguardo, sotto un primo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, per quanto riguarda i PPF, che questi ultimi debbano essere considerati piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito, in quanto essi non fissano alcun obiettivo né alcuna misura di conservazione.
29
Secondo tale istituzione, i PPF possono compromettere gli obiettivi di conservazione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 atteso che la loro esecuzione può, in particolare, condurre a tagli di alberi o alla costruzione di sentieri forestali in detti siti, o incidere su questi ultimi. Pertanto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», le autorità slovacche sarebbero tenute a sottoporli a un’opportuna valutazione della loro incidenza e ad approvarli solo a condizione che non pregiudichino l’integrità dei siti interessati.
30
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ossia il 24 marzo 2019, la normativa slovacca non era conforme a tale disposizione, poiché, da un lato, i PPF, essendo considerati documenti per la conservazione della natura, erano esentati da un’opportuna valutazione della loro incidenza sui siti interessati e, dall’altro, a partire dal1
o
gennaio 2015, era stato eliminato l’obbligo preesistente di includere nel parere dell’autorità incaricata della conservazione della natura un giudizio sull’opportuna valutazione dell’incidenza. In particolare, dalla procedura prevista all’articolo 41, paragrafo 13, della legge sulle foreste emergerebbe che l’autorità incaricata della conservazione della natura veniva consultata sulla proposta di piano e non sulla sua versione definitiva, mentre quest’ultima poteva differire da quella in relazione alla quale tale autorità aveva emesso il suo parere, e che non vi era alcuna opportuna valutazione dell’incidenza se detta autorità non forniva una risposta entro il termine di quindici giorni.
31
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] espone lo stato dei fatti alla data di proposizione del presente ricorso, tenendo conto delle modifiche normative entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020, quali menzionate al punto 22 della presente sentenza. A tal riguardo, essa constata, da un lato, che tali modifiche garantiscono che i PPF vengano sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza se non è possibile escludere che essi possano avere un impatto rilevante sui siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, e hanno quindi posto rimedio al problema della non conformità con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» per quanto riguarda i PPF elaborati e approvati dopo l’entrata in vigore di tali modifiche normative. Per contro, i PPF esistenti e già approvati sarebbero sottratti all’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione della loro incidenza.
32
Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le disposizioni transitorie previste da tali modifiche normative non siano sufficienti a garantire la conformità della normativa nazionale all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». In primo luogo, tali disposizioni non indicherebbero chiaramente su quale base l’organismo per la conservazione della natura sia tenuto ad avviare la modifica di PPF già approvati. In secondo luogo, non vi sarebbe alcun obbligo esplicito di valutare se simili PPF possano incidere significativamente sul sito interessato, né un obbligo esplicito di procedere a un’opportuna valutazione della loro incidenza. In terzo luogo, non sarebbe garantito che venga dato seguito a una siffatta domanda dell’organismo per la conservazione della natura diretta a far modificare i PPF già approvati. In quarto luogo, sarebbe valutata solo l’incidenza dei tagli previsti dai PPF, e non l’incidenza dei PPF nel loro insieme. In quinto luogo, non sarebbe precisato che i PPF approvati possano essere attuati solo nei limiti in cui non pregiudicheranno l’integrità dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.
33
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i tagli d’urgenza, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, anzitutto, che essi devono essere considerati costituenti piani o progetti che non sono necessari per il sito [OSCURATO:PERSONA] 2000, dato che non perseguono l’obiettivo di conservare habitat o specie che giustifica la designazione di un sito come «sito protetto della rete [OSCURATO:PERSONA] 2000».
34
[OSCURATO:PERSONA] rileva poi che, alla scadenza del termine fissato nel suo parere motivato, l’articolo 23, paragrafo 9, della legge sulle foreste prevedeva la possibilità di eseguire un taglio d’urgenza al di là del quadro convenuto nei PPF, senza che fosse necessaria l’autorizzazione dell’autorità incaricata della conservazione della natura.
35
Inoltre, tale istituzione precisa che, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, sarebbe necessario informare l’autorità incaricata della conservazione della natura solo qualora il volume di legno tagliato superi il 20% della vegetazione nella zona coperta dai PPF o se tale volume faccia riferimento a una superficie continua di oltre 0,5 ettari. Inoltre, si presumeva che il consenso di tale autorità fosse acquisito se quest’ultima non emetteva alcun parere entro 30 giorni.
36
Nel corso della fase precontenziosa, le autorità slovacche avrebbero altresì riconosciuto, al riguardo, la non conformità della normativa pertinente con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e avrebbero reso note modifiche normative entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020 che introducono nuove norme relative ai tagli d’urgenza per ciascun livello di protezione, le quali, però, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], restano insufficienti.
37
In particolare, i gestori delle foreste conserverebbero, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 14, della legge sulle foreste, la possibilità di eseguire tagli d’urgenza oltre il volume totale di legname stabilito nei PPF. Per i siti del secondo, terzo e quarto livello, in cui è ubicata la maggior parte dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, sebbene l’autorità incaricata della conservazione della natura possa, a talune condizioni, vietare o limitare un taglio d’urgenza, non sarebbe prevista un’opportuna valutazione dell’incidenza. Inoltre, le autorità slovacche avrebbero confermato che, anche per il quinto livello di protezione, fino al 1
o
gennaio 2020 era possibile derogare al divieto di tali misure con il consenso presunto dell’autorità incaricata della conservazione della natura.
38
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i tagli d’urgenza rappresentavano circa il 52% del volume totale dei tagli realizzati in Slovacchia nel corso del 2017. Tra il 2014 e il 2017, la loro quota nel volume totale dei tagli realizzati in Slovacchia era in media superiore al 55% rispetto ai tagli previsti nei PEF e, nel corso dell’ultimo decennio, i tagli d’urgenza rappresentavano tra il 40% e il 65% dell’estrazione di legname in tale Stato membro.
39
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda le misure di prevenzione delle minacce alle foreste e di eliminazione delle conseguenze dei danni causati da agenti nocivi, che, per le stesse ragioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, non sarebbero direttamente connesse alla gestione dei siti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, come per i tagli d’urgenza, la decisione dell’autorità incaricata della conservazione della natura era richiesta solo al quinto livello di protezione e, anche in questo caso, l’autorizzazione di detta autorità si considerava concessa nel caso in cui quest’ultima non avesse adottato una decisione entro 30 giorni, sicché non veniva realizzata alcuna opportuna valutazione della loro incidenza.
40
La Repubblica slovacca contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i PPF sarebbero esenti dall’obbligo di essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza. Al riguardo, tale Stato membro si felicita che la censura della [OSCURATO:PERSONA] non riguardi più i PPF elaborati e approvati dopo il 1
o
gennaio 2020 e ammette, nella sua controreplica, che i PPF adottati prima del 1
o
gennaio 2020 non sono stati oggetto, tra il 1
o
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019, di opportune valutazioni della loro incidenza a causa di lacune nell’applicazione pratica della normativa in vigore in tale periodo.
41
Tuttavia, le autorità slovacche rilevano che, da un lato, tali PPF non erano tuttavia esenti dall’obbligo di un’opportuna valutazione enunciato all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in quanto l’articolo 28 della legge sulla conservazione della natura, che recepisce tale disposizione nell’ordinamento giuridico slovacco, era loro applicabile. Dall’altro lato, conformemente all’articolo 104 g, paragrafo 11, della legge sulla conservazione della natura, entrata in vigore il 1
o
gennaio 2020, l’organismo per la conservazione della natura aveva l’obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 2020, a una valutazione dell’incidenza di un taglio deliberato nell’ambito degli ex PEF sui siti della rete [OSCURATO:PERSONA] 2000.
42
Inoltre, per quanto riguarda i tagli d’urgenza e le altre misure di protezione della foresta, la Repubblica slovacca rileva che, dal 1
o
gennaio 2020, è stato posto fine alla presunzione di consenso dell’autorità incaricata della conservazione della natura, quale menzionata al punto 35 della presente sentenza.
43
Infine, la Repubblica slovacca contesta la ricevibilità dell’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di replica, secondo cui la valutazione preliminare, da parte dell’autorità incaricata della conservazione della natura, dell’eventualità di un’incidenza significativa sul sito non comporterebbe l’adozione di una decisione che accerti se i tagli d’urgenza possano avere un impatto rilevante sui siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 – esula dall’ambito delle violazioni dedotte e sarebbe, di conseguenza, irricevibile.
2.
Giudizio della Corte
a)
Sulla ricevibilità
44
Per determinare la portata della presente censura, occorre rilevare che l’esistenza dell’inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che la Corte non può tener conto degli eventuali mutamenti successivi [sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Contabili),
C‑384/18
,
EU:C:2020:124
, punto
18
e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, l’oggetto di un ricorso per inadempimento, in applicazione dell’articolo 258 TFUE, è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], cosicché il ricorso dev’essere basato sui medesimi motivi e mezzi di detto parere [sentenza del 24 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana),
C‑559/19
,
EU:C:2021:512
, punto
160
e giurisprudenza ivi citata].
45
In caso di modifica successiva della normativa nazionale messa in discussione nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] non modifica l’oggetto del suo ricorso imputando le censure formulate nei confronti della normativa anteriore a quella risultante dalla modifica adottata, quando le due versioni della normativa nazionale hanno contenuto identico [sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Contabili),
C‑384/18
,
EU:C:2020:124
, punto
19
e giurisprudenza ivi citata].
46
Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento [sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Contabili),
C‑384/18
,
EU:C:2020:124
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata].
47
Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato, nel suo ricorso e nella sua replica, la sua prima censura dedotta inizialmente nel suo parere motivato anche alle modifiche normative di cui al punto 22 della presente sentenza, occorre determinare se tale imputazione implichi, in quanto tale, una modifica della portata di detta censura.
48
In primo luogo, per quanto riguarda la prima parte della prima censura, relativa all’assenza di un’opportuna valutazione dell’incidenza dei PPF, occorre rilevare che l’articolo 41, paragrafo 13, della legge sulle foreste, nella sua versione risultante dalle modifiche entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020, comprende ormai un obbligo espresso di sottoporre i PPF a un’opportuna valutazione, il quale non incide tuttavia sui PPF esistenti e approvati prima di tale data, i quali rimangono sottratti all’obbligo di una siffatta valutazione. Tale disposizione non ha quindi equivalenti nella normativa precedente.
49
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda parte della prima censura, vertente sull’assenza di un’opportuna valutazione dei tagli d’urgenza, la [OSCURATO:PERSONA] stessa ammette che la modifica della legge sulla conservazione della natura ha introdotto nuove norme riguardanti tali tagli d’urgenza per ciascun livello di protezione, che non trovano quindi equivalenti nella normativa precedente.
50
In terzo luogo, riguardo alla terza parte della prima censura, vertente sull’assenza di un’opportuna valutazione delle misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati dagli agenti nocivi, dal tenore letterale dell’articolo 26, paragrafo 5, della legge sulla conservazione della natura, nella sua versione risultante dalle modifiche entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020, emerge che tale disposizione introduce una nuova norma, vale a dire l’applicazione alle zone protette per gli uccelli delle regole relative al terzo livello di protezione.
51
Pertanto, poiché le modifiche della legge sulla conservazione e della legge sulle foreste, quali entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020, hanno mutato in modo significativo il quadro normativo di tutela delle foreste nel territorio slovacco, il loro contenuto non può essere considerato identico a quello della normativa anteriore.
52
Pertanto, nei limiti in cui la prima censura verte anche sulle suddette modifiche normative, queste ultime mutano la portata di tale censura, sicché occorre esaminarla senza tener conto dell’estensione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso e nella replica ed attenersi, in tal modo, alla portata di detta censura quale determinata nel parere motivato.
53
In tali circostanze, occorre respingere in quanto irricevibile la prima censura nella parte in cui riguarda le modifiche della legge sulla conservazione della natura e della legge sulle foreste, quali entrate in vigore il 1
o
gennaio 2020, e limitarsi al solo esame della compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» della normativa nazionale nella sua versione applicabile alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.
54
Per quanto riguarda, in quarto e ultimo luogo, l’irricevibilità sollevata dalla Repubblica slovacca nei confronti dell’argomento sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica relativamente alla procedura di valutazione preliminare, occorre rilevare che il fatto che tale istituzione abbia specificato, in tale memoria, la prima parte della sua prima censura che essa aveva già fatto valere in maniera più generale nel ricorso al fine di rispondere agli argomenti sviluppati dalle autorità slovacche nel loro controricorso non ha modificato l’oggetto dell’inadempimento dedotto e non ha quindi avuto alcuna incidenza sulla portata della controversa [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori limite – PM10),
C‑644/18
,
EU:C:2020:895
, punto
68
e giurisprudenza ivi citata].
55
Ne consegue che tale argomento è ricevibile.
b)
Nel merito
1)
Osservazioni preliminari
56
Occorre ricordare che l’articolo 6 della direttiva «habitat» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri una serie di obblighi e di procedure specifici intesi ad assicurare, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse per l’Unione europea, al fine di conseguire l’obiettivo più generale della suddetta direttiva che è quello di garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa (sentenza del 7 novembre 2018, Holohan e a.,
C‑461/17
,
EU:C:2018:883
, punto
30
nonché giurisprudenza ivi citata).
57
Le disposizioni della direttiva «habitat» mirano, infatti, a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino misure di salvaguardia appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei siti che ospitano tipi di habitat naturali [sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża),
C‑441/17
,
EU:C:2018:255
, punto
107
e giurisprudenza ivi citata].
58
A tal fine, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma tale da incidere in maniera significativa sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito [sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża),
C‑441/17
,
EU:C:2018:255
, punto
108
e giurisprudenza ivi citata].
59
In particolare, tenuto conto del principio di precauzione, un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito, qualora rischi di comprometterne gli obiettivi di conservazione dello stesso, va considerato idoneo a pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione di detto rischio va effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto [sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża),
C‑441/17
,
EU:C:2018:255
, punto
112
e giurisprudenza ivi citata].
60
L’opportuna valutazione dell’incidenza sul sito interessato di un piano o di un progetto che deve essere effettuata a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» implica che siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o del progetto di cui trattasi che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito [sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża),
C‑441/17
,
EU:C:2018:255
, punto
113
].
61
È alla luce di tali principi che occorre esaminare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] con la sua prima censura, la Repubblica slovacca abbia violato l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».
2)
Sulla prima parte della prima censura, relativa ai PPF
62
Anzitutto, occorre rilevare che la Repubblica slovacca non contesta il fatto che i PPF costituiscano piani non direttamente connessi o necessari alla gestione delle dodici ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) sul suo territorio che devono, in quanto tali, essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza.
63
Orbene, occorre rilevare che, secondo le affermazioni dello stesso Stato membro, i PPF non erano sottoposti, a partire dal 1
o
gennaio 2015, a un’opportuna valutazione della loro incidenza per via dell’assenza di procedure e di processi sufficientemente completi e armonizzati.
64
In particolare, dagli elementi del fascicolo si evince che, a partire da tale data, l’obbligo preesistente, di cui all’articolo 28, paragrafo 4, della legge sulla conservazione della natura, di includere nel parere delle autorità incaricate della conservazione della natura un giudizio scientifico sul rischio di un impatto rilevante di un PPF su un sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 è stato soppresso.
65
Ne consegue che la prima parte della prima censura dev’essere accolta.
3)
Sulla seconda parte della prima censura, relativa ai tagli d’urgenza
66
In primo luogo, occorre rilevare che è pacifico che i tagli d’urgenza costituiscono piani non direttamente connessi o necessari alla gestione delle dodici ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) in Slovacchia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che devono, pertanto, essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza.
67
In secondo luogo, occorre sottolineare, da un lato, che l’articolo 23, paragrafo 9, della legge sulle foreste, in combinato disposto con il paragrafo 8 di detto articolo, autorizza i tagli che eccedono la quantità totale di legname prescritta per la raccolta nell’ambito dei PPF senza che figuri una qualsivoglia menzione di una previa valutazione dell’incidenza di tali tagli e senza che sia richiesta l’autorizzazione dell’organismo per la conservazione della natura. Dall’altro lato, sebbene il quinto livello di protezione, associato a un regime di non intervento, non rientri nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni, è necessario constatare che, conformemente all’articolo 85, paragrafo 4, della legge sulla conservazione della natura, il consenso dell’autorità incaricata della conservazione della natura a un taglio d’urgenza in un sito rientrante in tale livello di protezione si considerava acquisito qualora quest’ultima non avesse adottato alcuna decisione almeno 30 giorni prima dell’attività prevista.
68
Orbene, la Repubblica slovacca afferma, nel suo controricorso, che tale consenso presunto dell’organismo per la conservazione della natura è stato soppresso soltanto a partire dal 1
o
gennaio 2020.
69
A tal riguardo, occorre ricordare che la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa in vigore, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità del sito protetto. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può quindi autorizzare uno Stato membro ad emanare norme nazionali che portino ad eludere, in maniera generale, l’obbligo di una valutazione dell’incidenza sul sito di determinate tipologie di piani o progetti (sentenza del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a.,
C‑293/17 e C‑294/17
,
EU:C:2018:882
, punto
114
nonché giurisprudenza ivi citata).
70
Da quanto precede risulta che, dispensando in generale i tagli d’urgenza da una valutazione della loro incidenza nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».
71
Pertanto, la seconda parte della prima censura dev’essere accolta.
4)
Sulla terza parte della prima censura, relativa alle misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati dagli agenti nocivi
72
Occorre anzitutto rilevare che le autorità slovacche hanno sviluppato la loro argomentazione a tal proposito unicamente alla luce della situazione esistente a seguito delle modifiche normative intervenute con effetto a partire dal 1
o
gennaio 2020, sicché, per le ragioni esposte ai punti 52 e 53 della presente sentenza, quest’ultima non può essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione della terza parte della prima censura.
73
In ogni caso, si deve constatare che la Repubblica slovacca non contesta la qualificazione delle misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati dagli agenti nocivi come piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.
74
Orbene, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], la decisione dell’autorità incaricata della conservazione della natura era necessaria solo per il quinto livello di protezione, associato a un regime di non intervento, di modo che le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati dagli agenti nocivi nei primi quattro livelli di protezione non erano soggette ad alcuna autorizzazione e, pertanto, ad alcuna opportuna valutazione della loro incidenza nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
75
Inoltre, per le ragioni menzionate ai punti 67 e 68 della presente sentenza, occorre ritenere che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, neppure il regime di non intervento associato al quinto livello di protezione consentisse di garantire la conformità della normativa nazionale con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».
76
Ne consegue che la terza parte della prima censura dev’essere accolta.
77
Dalle considerazioni che precedono risulta che, esentando i PPF e le loro modifiche, i tagli d’urgenza e le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali dall’obbligo, ove possano avere un impatto sulle zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), di essere sottoposte a un’opportuna valutazione della loro incidenza sulla zona interessata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione di tale zona, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di detta direttiva.
B.
Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva
1.
Argomenti delle parti
78
Con la sua seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica slovacca di aver violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» non adottando le opportune misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione con conseguenze significative nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
79
A tal riguardo, sotto un primo profilo, tale istituzione sostiene che lo sfruttamento intensivo delle foreste, i tagli rasi su grandi superfici con piantagioni di monocolture ombreggianti e il ricorso ai pesticidi hanno danneggiato l’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle dodici ZPS interessate, riducendo la superficie di tale habitat nonché la sua struttura specifica e le sue funzioni, il che ha contribuito a un significativo declino della popolazione di dette specie in tali ZPS.
80
[OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che la maggiore riduzione dell’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) è stata constatata in una delle cinque ZPS principali, nella fattispecie la ZPS [OSCURATO:PERSONA], nella quale è stata tagliata una grande quantità di alberi per risolvere il problema degli insetti subcorticali.
81
Tale istituzione evidenzia che la Repubblica slovacca stessa avrebbe riconosciuto il degrado degli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nell’ambito del Programma di conservazione del Gallo cedrone 2018/2022 approvato dal ministero dell’Ambiente nell’aprile 2018 (in prosieguo: il «Programma di conservazione»).
82
Sotto un secondo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, sebbene, come sostenuto dalla Repubblica slovacca durante la fase precontenziosa, le autorità incaricate della conservazione della natura avessero, tra il 2015 e il 2018, adottato sette decisioni, su 33 richieste, intese a limitare o a vietare lo sfruttamento forestale ed effettuato dieci ispezioni dopo l’emissione di segnali di allarme da parte di un’organizzazione non governativa (ONG) che hanno portato all’interruzione di tagli di alberi in cinque ZPS, tali decisioni e tali controlli individuali non sono sufficienti o appropriati per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) in quanto essi si limitano a casi isolati e sono stati effettuati solo in risposta a richieste di privati o di ONG. Mentre l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» richiede un regime di tutela giuridica coerente, specifico e completo, la Repubblica slovacca non avrebbe introdotto un sistema strutturale che consenta di eseguire tagli esclusivamente nel caso in cui questi ultimi non incidano significativamente sui siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.
83
Sotto un terzo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale situazione perdurava al momento della proposizione del presente ricorso. In primo luogo, sebbene le autorità slovacche abbiano evidenziato di aver emesso pareri su 1599 tagli d’urgenza, fornendo un parere negativo in quasi 150 casi, nei 1000 casi in cui sarebbero state stabilite condizioni severe e specifiche, non vi sarebbe stato né un esame della probabilità di un impatto significativo sui siti né un’opportuna valutazione della loro incidenza. Inoltre, in circa 450 casi, non sarebbe stata imposta alcuna limitazione e sarebbe stato quindi possibile eseguire un taglio d’urgenza senza esaminare la probabilità di un impatto significativo sui siti e senza un’opportuna valutazione della sua incidenza.
84
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le misure più importanti del Programma di conservazione – quali le modifiche dei decreti che designano le ZPS al fine di vietare le attività dannose, l’adozione di programmi di preservazione delle ZPS, la zonizzazione delle più grandi aree protette e l’introduzione di un regime di non intervento associato al quinto livello di protezione ‑ non sono state ancora adottate dalla Repubblica slovacca.
85
In terzo luogo, sebbene la Repubblica slovacca abbia spiegato che una gestione delle foreste soddisfacente per il gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) sarebbe possibile se le foreste interessate fossero classificate come «foreste a uso speciale», in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste, la [OSCURATO:PERSONA] constata che la procedura di designazione prevista da tale disposizione non è ancora iniziata.
86
In quarto luogo, tale istituzione rileva che l’adozione di misure provvisorie, ai sensi del nuovo articolo 104 g, paragrafo 4, della legge sulla conservazione della natura, in attesa del termine del processo di modifica della normativa non è conforme all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», il quale stabilisce obblighi applicabili permanentemente alle zone speciali di conservazione.
87
La Repubblica slovacca replica, in primo luogo, che, al fine di prevenire il degrado degli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), nonché la perturbazione con conseguenze significative nelle ZPS designate per la conservazione di tale specie, le autorità incaricate della conservazione della natura hanno adottato decisioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla conservazione della natura, anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
88
Tale Stato membro evidenzia, in secondo luogo, che esso interviene in modo continuo per valutare ed approvare i piani e i progetti la cui realizzazione potrebbe avere un effetto negativo sugli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), come attesterebbero, da un lato, la cessazione della costruzione realizzata nell’ambito del progetto della società STIV Čertovica, s. r. o. sul sito della ZPS [OSCURATO:PERSONA] relativo all’allargamento delle piste da sci e alle costruzioni correlate e, dall’altro lato, la valutazione in corso della incidenza del progetto «Ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto in montagna e del trasporto a Štrbské Pleso».
89
In terzo luogo, la Repubblica slovacca elenca un certo numero di misure, adottate tra il 2018 e il 2020, che dimostrano, a suo avviso, i progressi realizzati nella procedura di preparazione, di pre-negoziazione e di approvazione dei programmi di preservazione delle ZPS. A tale titolo, sono in particolare citate:
–
l’approvazione dei PPF per la ZPS [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una proposta per il suo passaggio alla categoria «foresta a destinazione speciale», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste;
–
l’elaborazione, nel corso del 2019, da parte dell’organismo per la conservazione della natura del progetto di PPF per la ZPS Muránska planina-Stolica;
–
l’elaborazione, tra il settembre 2020 e il gennaio 2021, da parte dell’organismo per la conservazione della natura di proposte scientifiche di PPF per sei ZPS ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Veľká [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vrchy e Levočské vrchy);
–
la conclusione, nell’agosto 2020, del processo di preparazione e di consultazioni scientifiche sul progetto di riserva naturale [OSCURATO:PERSONA] (Foreste primarie in Slovacchia) che dovrebbe consentire a tale sito di beneficiare del quinto livello di protezione;
–
la preparazione, nell’ottobre 2020, di un progetto di protezione al fine di creare la riserva naturale dello Hluchánia, il cui obiettivo è di proteggere i soprassuoli forestali residui in tale sito iniziale di habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
90
Inoltre, la Repubblica slovacca rileva che, come risulta da un’analisi effettuata dall’organismo per la conservazione della natura nel luglio 2020, su una superficie totale di 54346,17 ettari, gli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) beneficiano, fino a 23952,19 ettari, del regime di non intervento. Tuttavia, un regime siffatto, che non sarebbe del resto richiesto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», potrebbe rivelarsi manifestamente inadeguato per tale specie in funzione delle condizioni concrete dell’habitat in questione, in particolare nel caso in cui la foresta sia divenuta troppo vecchia e uniforme.
91
In quarto e ultimo luogo, secondo tale Stato membro, l’adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) sono già parzialmente visibili. Pertanto, nel corso degli ultimi due anni, si sarebbe osservata una tendenza alla stabilizzazione della popolazione di tale specie, anche se essa avrebbe continuato leggermente a diminuire.
2.
Giudizio della Corte
a)
Sulla ricevibilità
92
Occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della presente censura, prende in considerazione tanto fatti anteriori che fatti successivi al parere motivato.
93
Secondo costante giurisprudenza, quale ricordata al punto 44 della presente sentenza, l’esistenza dell’inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
94
Da costante giurisprudenza risulta altresì che, nel caso in cui un ricorso miri a denunciare un inadempimento sistematico e continuato dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», non può escludersi, in linea di principio, la produzione di elementi complementari, nella fase procedurale dinanzi alla Corte, che siano intesi a dar prova della generalità e della persistenza dell’asserito inadempimento (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria,
C‑488/15
,
EU:C:2017:267
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
95
In particolare, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’oggetto di un ricorso per inadempimento può estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché siano della medesima natura di quelli considerati in detto parere e costituiscano uno stesso comportamento (sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria,
C‑488/15
,
EU:C:2017:267
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata).
96
Nel caso di specie, occorre rilevare che, mentre la data di scadenza del termine impartito nel parere motivato inviato alla Repubblica slovacca è stata fissata al 24 marzo 2019, tutti i fatti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, vertenti esclusivamente sull’assenza o sull’insufficienza di opportune misure destinate a proteggere gli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate per la sua conservazione, sono successivi a tale data.
97
Orbene, benché non siano stati invocati durante il procedimento precontenzioso, tali fatti – di cui la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dopo l’emissione di tale parere motivato – sono stati validamente menzionati da tale istituzione a sostegno del suo ricorso, a titolo di illustrazione dell’inadempimento di ordine generale dalla stessa denunciato.
b)
Nel merito
98
In via preliminare, si deve ricordare che un’attività è conforme all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» soltanto se viene garantito che essa non provochi alcuna perturbazione atta ad incidere in modo significativo sugli obiettivi perseguiti da tale direttiva, in particolare sugli obiettivi di conservazione della medesima (sentenza del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
C‑404/09
,
EU:C:2011:768
, punto
126
e giurisprudenza ivi citata).
99
In forza di tale disposizione, lo status giuridico di protezione delle ZPS deve altresì garantire che siano evitati, in queste ultime, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione significativa delle specie per le quali tali zone sono state classificate (sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
C‑293/07
, non pubblicata,
EU:C:2008:706
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata).
100
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, da un lato, la tutela delle ZPS non deve limitarsi a misure volte ad ovviare ai danni ed alle perturbazioni esterne causati dall’uomo, ma deve anche comprendere, in funzione della situazione di fatto, misure positive per la conservazione e il miglioramento dello stato del sito (sentenza del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
C‑404/09
,
EU:C:2011:768
, punto
135
).
101
Dall’altro lato, al fine di accertare una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a provare un nesso di causa ed effetto tra un’attività di gestione forestale e una perturbazione significativa cagionata al gallo cedrone (
Tetrao urogallus
). Tenuto conto del fatto che il paragrafo 2, dell’articolo 6, della direttiva «habitat» e il paragrafo 3 di tale articolo sono volti ad assicurare lo stesso livello di tutela, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri l’esistenza di una probabilità o di un rischio che tale attività provochi perturbazioni significative per tale specie (sentenza del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
C‑404/09
,
EU:C:2011:768
, punto
142
).
102
Alla luce degli elementi che precedono, si deve ritenere che, nel caso di specie, la seconda censura possa essere fondata solo nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] dimostri in modo giuridicamente adeguato che la Repubblica slovacca non abbia adottato le opportune misure di protezione, consistenti nell’evitare che le attività di gestione forestale producano deterioramenti degli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nonché una perturbazione che possa incidere in modo significativo sull’obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat» di garantire la conservazione di detta specie.
103
A tal proposito, in primo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte e, in particolare, dal Programma di conservazione si evince che i tagli intensivi di alberi su grandi superfici e il ricorso a pesticidi per debellare gli insetti subcorticali, anche durante il periodo di riproduzione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), hanno contribuito a un significativo declino della popolazione di tale specie nelle dodici ZPS designate per la sua conservazione, vale a dire un crollo del 49,4% tra il 2004 e il 2019.
104
In particolare, per quanto riguarda la ZPS [OSCURATO:PERSONA], dove è stata constatata la maggior perdita di habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) a seguito di tagli d’urgenza, la popolazione di tale specie è diminuita del 42,5% tra il 2004 e il 2015.
105
Orbene, è necessario constatare che la Repubblica slovacca non ha dimostrato di aver adottato opportune misure al fine di evitare che tali attività di gestione forestale provocassero una perturbazione significativa per il gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
106
È vero che tale Stato membro ha dimostrato, con l’approvazione del Programma di conservazione, di essere consapevole del declino dell’habitat e della popolazione di tale specie e di voler porre rimedio a tale situazione, come testimoniano le decisioni adottate dalle autorità incaricate della protezione della natura fino al 20 giugno 2020 per limitare o vietare lo sfruttamento forestale nelle zone di habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) e le ispezioni condotte in talune ZPS.
107
Tuttavia, tali misure si rivelano lacunose, in quanto non comportano misure di conservazione stabilite in modo sistematico, in funzione delle esigenze ecologiche di tale specie e di ciascun tipo di habitat presente in ciascuna delle dodici ZPS designate per la sua conservazione. Infatti, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], dette misure si limitano a casi isolati e sono state adottate, nella maggior parte dei casi, unicamente a seguito di denunce provenienti da privati o da ONG, sicché esse hanno carattere parziale e attestano l’assenza di un sistema strutturale volto a garantire la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) ponendo fine al degrado del suo habitat.
108
In secondo luogo, occorre evidenziare che la Repubblica slovacca fa riferimento, nel suo controricorso, a un insieme di misure che, a suo avviso, sono opportune per prevenire il degrado degli habitat del gallo cedrone
(Tetrao urogallus)
e la perturbazione con conseguenze significative su tale specie, ossia il progetto «Ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto in montagna e dei trasporti a Štrbské Pleso», la proposta di riqualificazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] come «foresta a uso speciale», il progetto di zonizzazione del parco nazionale per la ZPS Muránska planina-Stolica, le proposte scientifiche di PPF per sei ZPS, i progetti di riserva naturale [OSCURATO:PERSONA] (Foreste primarie della Slovacchia) e Hluchánia e il progetto integrato [OSCURATO:PERSONA] 2000 SVK.
109
Orbene, come evidenzia la [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione del progetto [OSCURATO:PERSONA] 2000 SVK, la cui realizzazione è iniziata nel gennaio 2021, tutte le misure menzionate al punto precedente sono allo stato di progetto e, di conseguenza, non sono state attuate né alla scadenza del termine fissato nel parere motivato né alla data di proposizione del presente ricorso. Pertanto, nei limiti in cui comportano obblighi che valgono solo per il futuro, tali misure non possono essere qualificate come «opportune misure», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat».
110
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, in modo sufficientemente documentato e circostanziato, l’assenza costante e quasi generalizzata di opportune misure di protezione consistenti nell’evitare che le attività di gestione forestale producano deterioramenti degli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nonché una perturbazione di tale specie che possa avere conseguenze significative in considerazione dell’obiettivo di conservazione di detta specie.
111
Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato le opportune misure volte ad impedire il degrado degli habitat e la perturbazione con conseguenze significative nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva.
C.
Sulla terza censura, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli»
1.
Argomenti delle parti
112
Con la sua terza censura, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica slovacca di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» non avendo adottato le misure speciali di conservazione applicabili all’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione.
113
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che tale disposizione stabilisce un metodo di gestione delle ZPS simile a quello dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat», sicché le ZPS sono soggette a un regime di protezione analogo a quello delle zone speciali di conservazione di cui a quest’ultima disposizione. Di conseguenza, l’obbligo di prevedere misure speciali di conservazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» comprenderebbe l’obbligo di fissare obiettivi di conservazione e misure specifiche per il sito interessato, le quali devono essere effettivamente attuate.
114
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica slovacca non aveva adottato misure speciali di conservazione riguardanti l’habitat del gallo cedrone
(Tetrao urogallus)
in undici delle dodici ZPS designate per la sua conservazione. Inoltre, tale istituzione rileva che, alla data di proposizione del presente ricorso, sette ZPS designate per la conservazione di tale specie, ivi compreso il sito più importante per tale specie, ossia la ZPS [OSCURATO:PERSONA], non disponevano di programmi di preservazione delle zone di conservazione.
115
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, sebbene l’articolo 26, paragrafo 6, della legge sulla conservazione della natura consenta di istituire con decreto del governo il divieto delle attività che hanno un effetto negativo sulla conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), tale Stato membro non ha attuato siffatti divieti. Detta carenza sarebbe stata ammessa dalle stesse autorità slovacche, poiché il Programma di conservazione esige che i decreti che designano le ZPS siano modificati al fine di istituire divieti per le attività che hanno un effetto negativo su tale specie, il che, alla data di proposizione del presente ricorso, non si sarebbe ancora verificato.
116
Anzitutto, per quanto riguarda la ricevibilità, la Repubblica slovacca sostiene che, contrariamente a quanto risulta dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la terza censura sollevata da tale istituzione riguarda, in realtà, solo sette ZPS e non undici o dodici ZPS.
117
Inoltre, tale Stato membro fa valere, nella sua controreplica, che il richiamo da parte della [OSCURATO:PERSONA], in sede di replica, della giurisprudenza, quale menzionata al punto 100 della presente sentenza, secondo cui le misure di conservazione speciale non devono limitarsi a misure volte ad ovviare ai danni ed alle perturbazioni esterne causati dall’uomo, ma deve anche comprendere, in funzione della situazione di fatto, misure positive per la conservazione e il miglioramento dello stato del sito, è irricevibile in quanto costituirebbe una nuova censura.
118
Quanto al merito, la Repubblica slovacca replica, in primo luogo, che l’organismo per la conservazione della natura ha preparato una proposta di siti sorvegliati permanenti per il monitoraggio del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nell’ambito del progetto del [OSCURATO:PERSONA] intitolato «Monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva sugli habitat e della direttiva sugli uccelli». In totale, 54 siti di tale specie sarebbero stati proposti per il monitoraggio, all’interno delle ZPS come al di fuori di esse, di modo che, secondo tale Stato membro, il monitoraggio includerebbe un campione rappresentativo della popolazione. La Repubblica slovacca precisa che tale monitoraggio è assicurato tramite un fornitore selezionato nell’ambito di una procedura di gara d’appalto non ancora conclusa.
119
In secondo luogo, la Repubblica slovacca evidenzia, da un lato, che l’esecuzione dei programmi di preservazione approvati è regolarmente valutata e, dall’altro, alla data del 10 marzo 2021, su 72 misure proposte al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate per la sua conservazione, 68 di esse sono in corso di esecuzione.
120
In terzo luogo, tale Stato membro sostiene che la preparazione dei progetti scientifici di programmi di preservazione di sei ZPS è stata completata tra il settembre 2020 e il gennaio 2021. Per la rimanente ZPS, la ZPS Muránska planina-Stolica, sarebbe stato annunciato, il 24 gennaio 2020, un progetto di creazione di un parco nazionale che beneficerebbe di una protezione provvisoria di due anni. Tale protezione si applicherebbe anche ai 76 siti interessati dal progetto di riserva naturale «[OSCURATO:PERSONA]» dopo la comunicazione, tra il settembre e il novembre 2020, dei pareri pubblici che li riguardano.
121
La Repubblica slovacca da ciò conclude che la mancanza temporanea di programmi di preservazione non significa per questo che, in attesa della loro approvazione, le misure di conservazione non siano state attuate sui siti interessati al fine di proteggere il gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
2.
Giudizio della Corte
a)
Sulla ricevibilità
122
In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della terza censura, occorre constatare che quest’ultima è diretta a denunciare un inadempimento sistematico e persistente della Repubblica slovacca all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 94 e 95 della presente sentenza, si deve ritenere che i fatti di cui la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dopo l’emissione del suo parere motivato siano stati validamente rilevati da tale istituzione a sostegno del suo ricorso.
123
Inoltre, occorre rilevare, al pari della Repubblica slovacca, che se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato, nel ricorso, argomenti relativi all’assenza di misure speciali di conservazione concernenti l’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) in undici delle dodici ZPS designate per la sua conservazione, il punto conclusivo del ricorso a tale riguardo nonché i capi delle sue conclusioni riguardano, per contro, non già tali undici ZPS, ma solo sette di esse, vale a dire la ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, la ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, la ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, la ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, la ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, la ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013 e la ZPS Levočské vrchy SKCHVU051.
124
Pertanto, nell’ambito della valutazione della terza censura, si deve tener conto dei soli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato in relazione a tali sette ZPS.
125
In secondo luogo, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica slovacca, è sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nella sua replica, a riprodurre una citazione giurisprudenziale che ha l’unico effetto di specificare un argomento che tale istituzione aveva già fatto valere in maniera più generica nel ricorso, consistente nel ricordare che le misure specifiche delle ZPS previste all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» devono essere attuate in modo effettivo, mediante misure complete, chiare e precise.
126
Pertanto, occorre ritenere che tale citazione giurisprudenziale non modifichi l’oggetto dell’inadempimento dedotto e non incida in alcun modo sulla portata della controversia [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori limite – PM10),
C‑644/18
,
EU:C:2020:895
, punto
68
e giurisprudenza ivi citata], sicché occorre rigettare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica slovacca.
b)
Nel merito
127
Occorre anzitutto ricordare che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», la designazione di un territorio quale ZPS per la conservazione di una specie implica il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dell’habitat di tale zona, il cui obiettivo che ha giustificato la designazione è la sopravvivenza della specie in questione e la sua riproduzione (sentenza del 25 luglio 2018, Grace e Sweetman,
C‑164/17
,
EU:C:2018:593
, punto
35
).
128
In particolare, tale disposizione, pena la privazione del suo effetto utile, richiede non soltanto l’adozione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie protetti all’interno del sito interessato, ma anche, e soprattutto, la loro effettiva attuazione [v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża),
C‑441/17
,
EU:C:2018:255
, punto
213
].
129
Fatte salve tali precisazioni preliminari, occorre esaminare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le autorità slovacche siano venute meno al loro obbligo di adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
).
130
A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la Repubblica slovacca ammette, nel suo controricorso, che le sette ZPS oggetto della terza censura sono proprio quelle per le quali i programmi di preservazione non sono stati ancora adottati.
131
Per contro, tale Stato membro fa valere di essere consapevole della necessità e dell’urgenza di garantire una protezione sufficiente del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) e di aver così fatto ricorso, in modo efficace, a tutti gli strumenti giuridici messi a sua disposizione dalla legge sulla conservazione della natura.
132
Tale affermazione non è tuttavia suffragata da alcun rinvio ad un programma di preservazione effettivamente adottato ed eseguito all’interno delle sette ZPS interessate. Se è vero, come risulta dal controricorso della Repubblica slovacca e dai documenti ad esso allegati, che tale Stato membro ha elaborato e preparato un certo numero di progetti intesi a garantire la conservazione degli habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate a tal fine, come, in particolare, la zonizzazione del parco nazionale «Muránska planina-Stolica» nonché la creazione della riserva naturale «[OSCURATO:PERSONA]», ciò non toglie che si tratti unicamente di progetti che, sia alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato che alla data di proposizione del presente ricorso, non sono stati finalizzati né, a maggior ragione, attuati.
133
In secondo luogo, per quanto riguarda le misure speciali di conservazione adottate a seguito di decisioni delle autorità incaricate della protezione della natura adottate sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla conservazione della natura, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tali misure hanno carattere temporaneo e devono essere prorogate con l’adozione di decisioni successive, di modo che la protezione offerta da tale disposizione non può costituire una garanzia duratura del mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e della specie del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) all’interno delle ZPS interessate.
134
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la Repubblica slovacca non si era conformata ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». Di conseguenza, la terza censura, vertente su una violazione di tale disposizione, è fondata.
135
Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato le misure speciali di conservazione applicabili all’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli».
136
Occorre, pertanto, accogliere integralmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
137
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che:
–
esentando i PPF e le loro modifiche, i tagli d’urgenza e le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste ed a eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali dall’obbligo, ove essi possano avere un impatto rilevante sulle zone [OSCURATO:PERSONA] 2000, di essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza sulla zona interessata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione di tale zona;
–
non avendo adottato le opportune misure per impedire il degrado degli habitat e la perturbazione con conseguenze significative nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU008, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013, ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 e ZPS Strážovské vrchy SKCHVU028);
–
non avendo adottato le misure speciali di conservazione applicabili all’habitat del gallo cedrone (
Tetrao urogallus
) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051),
la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di quest’ultima, dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 7 di quest’ultima, nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli».
IV.
Sulle spese
138
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica slovacca, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Si deve dichiarare che:
–
esentando i programmi di preservazione delle foreste e le loro modifiche, i tagli d’urgenza e le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste ed a eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali dall’obbligo, ove essi possano avere un impatto rilevante sulle zone [OSCURATO:PERSONA] 2000, di essere sottoposti a un’opportuna valutazione della loro incidenza sulla zona interessata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione di tale zona;
–
non avendo adottato le opportune misure per impedire il degrado degli habitat e la perturbazione con conseguenze significative nelle zone di protezione speciale (ZPS) designate per la conservazione del gallo cedrone (Tetrao urogallus) (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU008, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013, ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 e ZPS Strážovské vrchy SKCHVU028);
–
non avendo adottato le misure speciali di conservazione applicabili all’habitat del gallo cedrone (Tetrao urogallus) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione (ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU018, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU030, ZPS Veľká [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS [OSCURATO:PERSONA] vrchy SKCHVU036, ZPS [OSCURATO:PERSONA] SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051),
la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’articolo 7 di quest’ultima, dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l’articolo 7 di quest’ultima, nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2)
La Repubblica slovacca è condannata alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo slovacco.