CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28726del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], Istituto di Ricovero e Cura a Carat- tere Scientifico, l.R.C.C.S., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Roma, via Ardeatina n. 306, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen- tante pro tempore Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, anche disgiunta- mente, dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 62L06 L259D; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 61E04 G288P; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA]- tane n. 20. I suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: antonio.auricchio @pec.gop.it e [OSCURATO:EMAIL] ed al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] RM2 (già ASL Roma C) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Maggisano (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], il quale dichiara di voler ri- cevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente n. di [OSCURATO:TELEFONO] e/o indirizzo p.e.c. andreaclaudiomaggisano@ ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio in Roma, Via G. Betto- lo, 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al contro- ricorso. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappre- sentante p.t. con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura alle- gata al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 71D 54H 501K) ed elettivamente domiciliata presso la medesima negli uffici dell'ente in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27; la quale di- chiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 0651686900, oppu- re a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rober- [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5575 deposi- tata il 29 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] otteneva dal T ribunale di Roma un decreto ingiuntivo contenente condanna della regione [OSCURATO:PERSONA] e dell’Azienda unità sanitaria locale Roma C ([OSCURATO:PERSONA] C, divenuta [OSCURATO:PERSONA] 2) al pagamento di euro 3.087.200,00 a titolo di incre- mento del 7% per i maggiori costi, indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca, sulle attività assistenziali remunerate dell’anno 2007, previsto dall’art. 7, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n° 517. 2.-Il decreto veniva separatamente opposto dalle due intimate ed i giudizi venivano riuniti e decisi dal Tribunale di Roma, il quale ac- coglieva l’opposizione della Regione [OSCURATO:PERSONA] (sul rilievo che gli Irccs sono equiparabili agli enti ospedalieri, con la conseguenza che do- vesse ritenersi legittimata passiva la ASL e non la Regione, da con- siderarsi quale mero adiectus solutionis causa) e rigettava quella formulata dall’Asl (identificata come unico soggetto passivo della obbligazione). 3.-Adita dall’Asl, la Corte d’appello di Roma riformava la prima de- cisione e, in accoglimento del gravame, revocava il decreto anche nei confronti dell’Asl. Secondo la Corte territoriale, “in applicazione del principio proces- suale della «ragione più liquida»” andava confermato quanto già ri- tenuto nel proprio precedente n° 4582/2020, col quale era stato deciso che il finanziamento delle funzioni di didattica e ricerca, va- riabile tra il 3 e l’8%, spetta esclusivamente alle aziende ospedalie- re di riferimento di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs . n. 517/ 99; che la Fondazione non aveva tenuto conto dei criteri fissati dal- la normativa in tema di quantificazione della maggiorazione; che la Fondazione si era da sola proclamata “azienda mista”, ma in assen- za di un necessario atto formale di riconoscimento; che nella strut- tura era svolto solo l’insegnamento di neurologia-riabilitazione mo- toria, ma non il triennio clinico di formazione della Facoltà di Medi- cina e Chirurgia; che sul punto era dirimente la sentenza del Consi- glio di stato n° 879/2013, con la quale era stato affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non era un’azienda ospedaliera “di riferi- mento”, come richiede la disposizione dell'art. 2 d.lgs. n° 517/99, mentre lo era il [OSCURATO:PERSONA], col quale la Fondazione aveva una convenzione; che tale protocollo d’intesa regolava esclu- sivamente i rapporti tra i due contraenti, senza coinvolgere la Re- gione, la quale, peraltro, non lo aveva mai ratificato o approvato; che neppure quanto previsto dalla [OSCURATO:PERSONA]Regioni del 15 dicembre 2005 (incremento del 7% in favore di tutte le [OSCURATO:PERSONA]- ste già in essere e già riconosciute, tra cui gli Irccs pubblici) poteva estendersi alla Fondazione, in quanto soggetto di diritto privato. 4.- Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a quattro mezzi. Resistono la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Asl, che concludono per la reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. L'[OSCURATO:PERSONA] 2 e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo – intitolato “ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1, 2 e 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; dell'art. 12 delle "di- sposizioni sulla legge in generale" e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi; dell'art. 1362 c.c. in relazio- ne all'interpretazione degli atti amministrativi; nonché dei principi generali in materia di strutture private equiparate a quelle pubbli- che” –la ricorrente, premessa (nel paragrafo 1.1) una ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia (art. 6, secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992; Delibera della Giunta regionale n° 4130 dell’8 luglio 1997; Protocollo di intesa 24 novembre 1997 tra Fondazione e [OSCURATO:PERSONA]; art. 7 del d.lgs. n° 517/1999; [OSCURATO:PERSONA]Regioni 15 dicembre 2005), insiste nel predicarsi “azienda mista” e deduce che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, non occorrerebbe, stando all’art. 2 del d.lgs. n° 517/1999, alcun “apposito atto amministrati- vo, volto ad attribuire la qualifica di Azienda mista o «di riferimen- to» alla struttura”, donde l’erroneità della conclusione della Corte d’appello che avrebbe identificato l’“azienda mista” col Policlinico di [OSCURATO:PERSONA], gestito dall’Università, mentre tale qualifica andava attribuita alla [OSCURATO:PERSONA], per il solo fatto di svolgere la propria attività integrandola con quella universitaria: tale conclu- sione sarebbe confermata anche dalla [OSCURATO:PERSONA]Regioni del 15 dicembre 2005, nella quale sarebbe espressamente prevista l’inclusione degli Irccs, anche a carattere monospecialistico (come [OSCURATO:PERSONA]), nelle “aziende miste”, a prescindere dalla loro natura privata o pubblica (paragrafo 1.2). D’altra parte (paragrafo 1.3), sarebbe anche erroneo il richiamo al- la Sentenza del Consiglio di stato n° 879/2013, in quanto la Fonda- zione non aveva chiesto il pagamento dell’importo non quale “azienda di riferimento”, ma quale “azienda ospedaliera integrata”, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, lettera b) del d.lgs. n° 517/ 1999, avendo messo a disposizione dell’Università la propria strut- tura per l’attività didattica. Da ultimo (paragrafo 1.4), la [OSCURATO:PERSONA] – in base all’art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n° 130, agli artt. 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, al d.P.R. 20 dicembre 1979 n° 761, al d.P.C.M. del 18 luglio 1985 (disciplina confermata dallo art. 4, dodicesimo comma, del d.lgs. n° 30 dicembre 1992 502, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 1999 n° 229) –deduce di es- sere ospedale “classificato” e, dunque, di beneficiare (secondo la giurisprudenza del Consiglio di stato) della sostanziale equiparazio- ne alle strutture pubbliche ai fini della remunerazione delle presta- zioni senza limiti di spesa: equiparazione ex iure che sarebbe rima- sta in vigore sino all’introduzione dei commi 2-quater e 2 - quinquies nell’art. 8-quinquies, avvenuta con d.l. 25 giugno 2008 n° 112, e che, pertanto, sarebbe valida per le remunerazioni oggetto di lite, riferibili all’anno 2007, salva la loro concreta quantificazione, ri- messa alla [OSCURATO:PERSONA]Regioni. Col secondo motivo – rubricato “ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., di provvedimenti am- ministrativi di valenza regolamentare e in particolare degli atti re- gionali (DGR n. 4130 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) su cui si è fondata la conven- zione tra Università di Roma - [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione ricor- rente” –la Fondazione lamenta che la Corte non ha considerato che con la Delibera n° 4130 la Regione avrebbe assentito all'utilizzazio- ne da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della Divisione di Neurologia - [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] con cinquanta posti letto di degenza e quattro posti di day hospitale che il Proto- collo d’intesa tra Università e Fondazione del 24 novembre 1997 sarebbe attuativo di tale Delibera regionale: atti che si inserirebbe- ro in un procedimento amministrativo. Col quarto mezzo – intitolato “ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli articoli 1362 e 1374 c.c. e dei principi generali in materia di interpretazione del contrat- to; dell'art. 11 delle "disposizioni sulla legge in generale" e dei principi generali sulla successione delle leggi nel tempo; dell'art.113 c.p.c. e del principio iura novit curia” – la Fondazione deduce che la Corte avrebbe escluso il diritto alla maggiorazione anche in base all’art. 14 del Protocollo d’intesa del 1997, senza avvedersi che tale Protocollo era anteriore alla maggiorazione introdotto col d.lgs. n° 517/1999, dunque con un atto successivo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, avrebbe dovuto essere integrato con le nor- me sopraggiunte, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.: donde la viola- zione da parte del giudice del merito dell’art. 113 cod. proc. civ. e del principio iura novit curia. 6.1.- I motivi – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione – sono inammissibili, in quanto non colgono l’esatta ratio decidendidella sentenza impugnata, e sono comunque infon- dati. Prima di esaminarli più approfonditamente, conviene fare una bre- ve ricostruzione del dettato normativo nella parte che qui viene in rilievo. Sin dalla legge 12 febbraio 1968 n° 132 (cosiddetta Legge Mariotti) il legislatore tentò una prima embrionale integrazione nel sistema di assistenza ospedaliera di quelle strutture esterne al sistema stesso, ma già presenti nelle realtà territoriali in forme giuridiche diverse (fondazioni di scopo, ospedali privati, ecc…), prevedendo, dunque, (art. 1) che l’assistenza ospedaliera potesse essere eroga- ta non solo dagli “enti ospedalieri”, ma anche “dagli ospedali psi- chiatrici, dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli isti- tuti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico (…) non- ché dalle case di cura private”. La platea di soggetti che potevano erogare assistenza ospedaliera è stata poi estesa con la legge 23 dicembre 1978 n° 833, includen- dosi nel novero anche (a) le Università, sulla base di convenzioni tra Regioni e Università, da “attuare” con ulteriori “specifiche con- venzioni” tra Università e Asl (artt. 39); (b) gli enti di ricerca con “attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale”, sempre sulla base di “convenzioni analoghe” (art. 40); (c) gli Isti- tuti di ricovero a cura a carattere scientifico, svolgenti “specifiche attività di ricerca scientifica biomedica”, con la precisazione che per gli Irccs di diritto privato dovevano essere stipulate “convenzioni per assistenza sanitaria”, mente per quelli di diritto pubblico era previsto unicamente il controllo “nelle forme indicate dal primo comma dell’art. 49”. In questo contesto normativo venne previsto, per ciò che riguarda- va più in particolare il finanziamento degli Irccs, pubblici o privati, che esso fosse stabilito dal Ministero della sanità sulla base di una relazione sui programmi di ricerca, contenente “gli elementi per la determinazione degli aspetti finanziari” (art. 27 del d.P.R. 31 luglio 1980 n° 617). Si è poi giunti alla disciplina data dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502, il quale all’art. 4, terzo comma, nel testo originario, includeva nel novero degli “ospedali di rilievo nazionale e di alta specializza- zione da costituire in azienda ospedaliera” sia i “policlinici universi- tari”, sia “i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del per- corso formativo del triennio clinico, delle facoltà di medicina e chi- rurgia” (norma dichiarata parzialmente incostituzionale da Corte cost. n° 355/1993 per eccesso di delega). Si perviene poi al d.lgs. 21 dicembre 1999 n° 517, testo fondamen- tale in tema di rapporti tra Regione ed Università, il cui incipit(art. 1, primo comma) stabilisce che “l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è deter- minata (…) secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Re- gione con l’Università”, con l’ulteriore previsione che tali protocolli d’intesa “sono stipulati in conformità ad apposite linee guida conte- nute in atti di indirizzo e coordinamento”: disposizione che ha rice- vuto attuazione con d.P.C.M. 24 maggio 2001, che pur nel mutato quadro costituzionale (dato dalla legge cost. n° 3 del 2001) con- serva valore normativo, sebbene “cedevole” rispetto alle disposi- zioni regionali (Corte cost. n° 329/2003). Il testo legislativo (n° 517/99) ha poi previsto, quanto ai rapporti tra Atenei e Regione, che “[l]a collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica” (art. 2, primo comma) e che per un periodo transitorio di quattro anni tali aziende ospedaliero- universitarie si “articolano” in base a due tipologie organizzative (art. 2, secondo comma): (i) policlinici universitari a gestione diret- ta (“denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale”), costituite dall’Università d’intesa con la Regione (art. 2, ottavo comma) e (ii) presidi ospedalieri “nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirur- gia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università” (de- nominati “aziende ospedaliere integrate con l'università”), costituite col procedimento previsto dall’art. 4 del d.lgs. n° 502/1992 (art. 2, settimo comma). In sostanza, le due tipologie organizzative erano (e sono ancora oggi) riconducibili a due ipotesi: una struttura (dotata di posti let- to) gestita direttamente dall’Università, nella quale l’Asl fa confluire i suoi pazienti, ed una struttura (parimenti dotata di posti letto) ge- stita dall’Asl, nella quale l’Università fa confluire i suoi studenti. Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto anche di disciplinare le modalità di identificazione dell’azienda ospedaliero-universitaria deputata a svolgere “le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università” ed ha, pertanto, previsto che “[p]er le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della università”, fosse individuata, di comune accordo tra Regione ed Università, una “azienda di riferimento”, sia nell’ambito delle strut- ture indicate sopra sub (i) e (ii) (art. 2, quarto comma), sia nello ambito di altre “specifiche strutture assistenziali private” (art. 2, quinto comma), sebbene in subordine a quelle pubbliche. In tal caso l’art. 7 del d.lgs. n° 517/1999 prevede che la Regione riconosca “i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai mi- nori costi derivanti dall'apporto di personale universitario”, dettan- do anche una disciplina transitoria. Infatti “[i]n attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l'attività assistenziale (…), la Regione riconosce alle aziende una remunera- zione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di [OSCURATO:PERSONA]Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dello articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, con la precisazione che “[f]ino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997 (…)”. La disciplina del rimborso dei maggiori costi indotti è poi confluita nel già citato d.P.C.M. 24 maggio 2001 (art. 1, settimo comma). La disciplina degli Irccs ha invece seguito un percorso normativo diverso e, per così dire, parallelo, che – dopo essere passato attra- verso le previsioni della legge n° 132/1968 e della legge 23 dicem- bre 1978 n° 833 – giunge alla riforma del 2003, introdotta col d.lgs. 16 ottobre 2003 n° 288. Questo testo normativo ha previsto che gli Irccs di diritto pubblico potessero essere trasformati in Fondazioni (art. 2) e che queste ul- time e gli Ircss non trasformati (dunque gli Irccs di diritto pubblico) fossero finanziati “a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni, nonché dalle Regioni e da altri organismi pubblici e privati” (art. 10, primo comma), ossia con “[u]na quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale (…) trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità”. Lo stesso decreto legislativo ha poi fatto salva “l'autonomia giuridi- co-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scien- tifico di diritto privato”. Tenuto conto di quanto sopra esposto, è agevole constatare che gli Irccs, oltre ai finanziamenti statali, possono essere destinatari di ulteriori agevolazioni da parte della Regione, consistenti nel rim- borso dei “costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca”, ove collaborino con gli Atenei ai sensi del d.lgs. n° 517/1999. Tale effetto è chiaramente ribadito anche dal d.P.C.M. 24 maggio 2001, il quale, all’art. 2, settimo comma, prevede, per l’appunto, che la Regione è tenuta a riconoscere non solo alle aziende ospeda- liero-universitarie, ma, più in generale, a tutte le “aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia” (dunque, anche a quelle di diritto comune) i maggiori costi indotti sulle attività assi- stenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca previsti nelle intese tra Università e Regioni (o Province autonome). 6.2.- Tenuto conto della ricostruzione normativa sopra esposta, si può constatare come la Regione, in base all’art. 7, secondo comma, del d.lgs. n° 517/1999, non sia tenuta a riconoscere i menzionati “maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di di- dattica e di ricerca” indistintamente a tutte le strutture che collabo- rano col Servizio sanitario regionale, siano esse pubbliche o private o a carattere scientifico, ma solo “alle aziende ospedaliere di riferi- mento di cui all’art. 2, commi 1 e 2”, ossia a quelle aziende con- giuntamente individuate nei “protocolli d’intesa” (art. 1, primo comma, d.lgs. n° 517/1999) stipulati tra Regione ed Università (art. 2 quarto comma) e che possono essere delle due tipologie so- pra viste: ossia strutture direttamente gestite dall’Ateneo, verso le quali sono inviati i pazienti dal Servizio sanitario regionale, oppure strutture gestite dalle Asl, verso le quali l’Ateneo indirizza i propri studenti, oppure, ancora, quelle “strutture assistenziali private” che vengono individuate, ancora una volta, da Regione ed Università, utilizzate “qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di ri- ferimento”. La medesima previsione è contenuta anche nel d.m. Sanità 31 lu- glio 1997 (“Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa univer- sità-regioni”), il quale all’art. 2, secondo comma, prevedeva che “[l]e università concordano con la regione, nell'ambito del protocol- lo d'intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private, qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche”. Com’è agevole notare, entrambe le disposizioni –l’una per i policli- nici universitari e l’altra per le aziende ospedaliere, pubbliche o pri- vate, nelle quali veniva svolto il triennio clinico – prevedevano un provvedimento di individuazione della struttura, fungente da pre- supposto per il riconoscimento dei “maggiori costi indotti sulle atti- vità assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca” (art. 6, se- condo comma, del d.m. Sanità 31 luglio 1997). Ora, dalla sentenza impugnata non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si sia mai qualificata “azienda designata” ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999: emerge anzi che tale qualifica le sia stata negata nella motivazione della sentenza, sebbene la Corte romana l’abbia fatto per relatio- nem, ossia richiamando il testo della precedente sua sentenza n° 4582/2020. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, oppone con i mezzi in esame l’esistenza della Delibera della Giunta regionale n° 4130 dell’8 luglio 1997, il cui esame sarebbe stato –a suo dire – pretermesso dal giudice del merito: deduzione con la quale la ricorrente pare voglia predicare un’equiparazione tra tale Delibera e la designazione prevista dall’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999. Essa, inoltre, oppone che tale Deliberazione dovrebbe essere inter- pretata tenendo conto delle norme sopravvenute e, in particolare, del d.lgs. n° 517/1999. La tesi non può essere condivisa sotto alcun profilo, anzitutto, per- ché essa si pone nettamente fuori fuoco rispetto al nucleo della de- cisione impugnata, fondata sull’applicazione del Protocollo del 1997 concluso con l’Università di [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la tesi è priva di autosufficienza. Nella sentenza impugnata non è detto in alcun punto che tale atto amministrativo contenesse l’individuazione prevista dall’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999 (designazione che, peraltro, non sembra nemmeno potesse intervenire, in quanto la Delibera risale a data anteriore a tale d.lgs.), né il ricorso per cas- sazione lo trascrive o ne riassume il contenuto (ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.). Né pare che possa affermarsi un’equiparazione tra la Delibera e l’individuazione predetta, sol che si consideri, ancora una volta, la anteriorità di essa al d.lgs. n° 517/1999 e, comunque, l'incensura- bilità in sede di legittimità dell’interpretazione degli atti ammini- strativi compiuta dal giudice del merito, al pari della interpretazione dei contratti (sul che: Cass., sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367). Ne deriva la completa reiezione dei primi due mezzi. Quanto all’equiparazione della Fondazione agli ospedali pubblici (quarto motivo), ancora una volta il mezzo non censura la ratio della sentenza, la quale, sempre per relationem, ha rigettato la domanda della ricorrente sul dirimente rilievo della applicabilità del Protocollo del 1997 (siglato tra Fondazione e Università), nel quale era previsto che l’Irccs si facesse carico “di tutti gli oneri connessi al regolare svolgimento dell’attività assistenziale”. La Corte ha poi aggiunto che nemmeno quanto determinato dalla [OSCURATO:PERSONA]Regioni del 15 dicembre 2005 potesse venire in aiuto alla Fondazione, in ragione della sua natura privatistica. Ed anche tale conclusione non appare erronea, sol che si consideri che, per quanto sopra detto, ai fini del riconoscimento dei “maggio- ri costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca” (art. 7, secondo comma, del d.lgs. n° 517/1999) non ri- leva affatto la natura pubblica o privata degli enti che collaborano col Ssn o l’equiparabilità, sotto certi aspetti, degli enti privati a quelli pubblici, quanto l’individuazione di essi, nelle forme previste dall’art. 2, quarto e quinto comma, da parte dell’Università e della Regione. In conclusione, deve essere sostanzialmente confermato non solo l’approdo cui è giunto il giudice amministrativo (si allude a Consi- glio di stato n° 879/2013), ma anche quello cui è giunta questa stessa Corte, nell’identica materia che qui ora ci occupa, con l’ordinanza Cass., sez. III, 13 febbraio 2025 n° 3690, in un caso quasi interamente sovrapponibile al presente, nel quale, peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] è stata qualificata come ente di natura privatistica, con effetto di giudicato esterno anche sul presente procedimento (vertente tra le stesse parti di quello definito da Cass. 3689/2025). 7.- Col terzo motivo (“ Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”) la ricorrente deduce che nel copiare ed incollare la motivazione della sua precedente sentenza n° 4582/2020 (parimenti impugnata in sede di legittimi- tà), la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’accordo intervenuto in sede di [OSCURATO:PERSONA]Regioni del 15 dicembre 2005 non avrebbe riguardato le prestazioni rese nel 2005, senza rendersi conto che in realtà le prestazioni oggetto di causa erano riferite all’anno 2007. 8.-Il mezzo è inammissibile, in quanto censura un passaggio moti- vazionale che non ha avuto rilievo decisivo. 9.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di ciascuna delle controparti, per la cui liquidazione –fatta in base al valore della lite (euro 3,087 milioni) ed al d.m. n° 55 ddel 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022 –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la C