CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 24984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10932 /201 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio elettoin Roma presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in Roma, via G. G.Belli n. 27 ( [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difes i come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lombardian. 124 / 24 / 1 3 depositata in data 2 2 / 10 /201 3 , non notificata; Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - Barbara F iori impugnava l'avviso di accertamento notificatole per Irpef,Irap e iva riferito all'anno d'imposta 2005 seguito di indagini finanziarie; - la CTP di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso ; - appellava l’Ufficio; la contribuente proponeva appello incidentale; - con la pronuncia impugnata i l giudice del gravame ha accolto l'appellodell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della contribuente ritenendo corretta la notifica dell'avviso di accertamentoe riformando nel merito la pronuncia di primo grado valutando come ingiustificata la riduzione dei ricavi operata dal giudicedi prime cure ; - ricorre a questa Corte F iori Barbara con atto affidato a tre motivi ; - resiste con controricorso il M inistero delle finanze unitamente all'Agenziadelle entrate ; Consideratoche: - preliminarmente il C ollegio prende atto dell'avvenuto deposito da parte della contribuente , in sede di memoria, di istanza diretta all’estinzione del giudizio fondata sull'adesione della stessa alla definizioneagevolata di cui al d.L. n. 193 del 2016; - la documentazione allegata all’istanza è completa della comunicazione proveniente d a l riscoss ore indicante il quantum dovuto per la definizione ed è munita anche di quietanza del pagamento a saldo del debito proveniente dal riscossore stesso datata 29 novembre 2017 oltre che di dichiarazione relativa all'avvio delle pratiche per la cancellazione d ell'iscrizione ipotecaria; - conclusivamente, poiché la ricorrente, in adempimento dell'impegno assunto con l'adesione alla "rottamazione" della cartella, ha rinunziato al contenzioso pendente, ai sensi del comma6 del l’ art. 3 del citato d. L . n.119 del 2018, deve, dunque, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dichiararsil'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562;id., 29 ottobre 2021, n. 30698) ; le spese di lite restano a caricodi chi le ha anticipate;