CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha riformato la condanna, pronunciata in data 8 marzo 2018 dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre mesi uno di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari, per la durata di anni dieci, rideterminando in melius la durata di queste ultime e confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, 216, comma 1, n. 1 legge fall., così qualificate le condotte contestate, ritenuta l'aggravante di cui all'art.219, comma 2, n. 1 legge fall. in relazione alle vicende della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 26 novembre 2013 — società costituita, secondo la contestazione, per creare plusvalenza fittizia in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in difficoltà economica — per essersi astenuto dal chiedere il fallimento della società aggravandone il dissesto, nonché per aver distratto i beni della società, cedendoli alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza effettuare alcun pagamento, pur ricevendo le forniture, dunque a vantaggio della cedente. 2. Avverso la sentenza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando quattro vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In premessa si deduce la mancata corretta considerazione, da parte dei giudici di merito — richiamando anche il contenuto della sentenza di primo grado — di una serie di elementi di fatto non tenuti in debito conto sia dall'accusa, nella formulazione dell'imputazione, che dal giudice di primo grado, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato (fattura di vendita n. 1, avente ad oggetto l'unica cessione antecedente al fallimento di beni aziendali, rispetto alla quale il curatore avrebbe ignorato gli estremi del connesso documento di trasporto e avvenuta consegna del 29 gennaio 2013, in cui sono indicati, precisamente, i beni oggetto di cessione; il pattuito compenso di euro 40.000,00 rateizzato in 16 versamenti mensili, con prima rata in scadenza a partire da data successiva al fallimento, poi corrisposti al curatore; l'ultimo inventario al 31 dicembre 2012, antecedente alla cessione, ove le rimanenze finali sono stimate in oltre 184mila euro, a fronte dei 10.000,00 euro stimati in sede fallimentare; la consulenza tecnica di parte, che ha acclarato che il valore complessivo dei beni oggetto di cessione era pari a oltre 34.000,00 secondo il costo di acquisto da inventario, con un ricavo ottenuto dalla cedente, avendo pattuito per la cessione l'importo di euro 40mila, l'integrale pagamento del debito vantato dal fallimento; il contratto di locazione stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la sua sede operativa, con conseguente dimezzamento della superficie occupata, a causa della situazione di difficoltà del settore, tanto che le due società non potevano essere considerate avere sede operativa coincidente, né essere considerate riferibili alla stessa persona fisica dell'imputato). Si sostiene, in definitiva, che l'asserita cessione dolosa atterrebbe solo ad una parte dei beni inventariati e che, comunque, questa, tenuto conto del costo di acquisto dei beni, come da inventario, si sarebbe rivelata vantaggiosa per la cedente. In ogni caso, si sottolinea l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto alla curatela, elemento che avrebbe dovuto incidere sull'entità del trattamento sanzionatorio e si contesta l'indicata riferibilità anche allo Spadoni, dell'amministrazione di fatto della cessionaria, conclusione fondata, secondo il ricorrente, su mere congetture. 2.1. Ciò premesso, con il primo motivo si contesta violazione di legge, e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento agli artt. 516 cod. proc. pen. e 40 cod. pen. Si evidenzia che l'imputazione fa derivare dalla mancata indicazione in fattura dei beni ceduti la prova del dolo generico della distrazione, mentre, con l'acquisizione del documento avvenuta nel giudizio di appello, si sono evidenziati gli estremi del connesso documento di trasporto e avvenuta consegna del 29 gennaio 2013, in cui sono indicati, precisamente, i beni oggetto di cessione. Di qui, la dedotta violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. mancando la contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, in relazione al fatto nuovo così accertato. Inoltre, si osserva che vi sarebbe stata violazione dell'art. 40 cod. pen., per la mancata verifica della sussistenza del nesso causale tra l'evento distrattivo e il fallimento. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 216, comma 1 n. 1, 72 Legge fall., 125 comma 3, 192 cod. proc. pen., 1449 e 2639 cod. civ. -Si sarebbe ignorato, nella motivazione, il dato di fatto emergente dal documento di trasporto dei beni ceduti, ai fini della sussistenza del dolo del reato di bancarotta, con contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui attribuisce rilievo alla tesi difensiva, secondo cui il ricorrente avrebbe agito al solo scopo di salvaguardare dal fallimento l'ente. -Si era evidenziato, con l'atto di appello, che le società cedente e cessionaria non costituivano un unico centro di interessi, non coincidendo le sedi, essendo il capannone diviso in due parti distinte, oggetto di distinti contratti di locazione, non coincidendo nemmeno il loro oggetto sociale. La mera insinuazione sul collegamento parentale tra i diversi soggetti (avendo la Spadoni soltanto la veste di socia al 20 % della [OSCURATO:SOCIETA]) sarebbe, invece, dimostrazione del travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello. -Si sarebbe ignorato l'ultimo inventario al 31 dicembre 2012, antecedente alla cessione, ove le rimanenze finali sono stimate in oltre 184mila euro, a fronte dei diecimila euro stimati in sede fallimentare, nonché gli esiti della consulenza tecnica di parte, che avrebbe acclarato il valore complessivo dei beni oggetto di cessione, come pari ad 34mila euro, secondo il costo di acquisto da inventario, con un ricavo ottenuto dalla cedente, avendo pattuito per la cessione l'importo di euro 40mila. -Si sarebbe ignorato, in sede di merito, che il pattuito compenso di euro 40mila, rateizzato in sedici versamenti mensili, aveva la scadenza della prima rata in data successiva al fallimento e che detto importo era stato corrisposto al curatore, oltre al rimborso di spese e interessi, con violazione dell'art. 1499 cod. civ. -Non si sarebbe tenuto conto degli effetti interruttivi di cui all'art. 72 legge fall., rispetto al rapporto con la Laprogema tenuta al pagamento, richiamando la sentenza impugnata il superato principio di diritto per il quale la sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta l'evento del reato di bancarotta. -Si sarebbe violato il disposto di cui all'art. 2639 cod. civ. nel riconoscere all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della Laprogema, non risultando apprezzabile attività gestoria svolta da Spadoni in modo non occasionale. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 e 72 legge fall. Si denuncia vizio di motivazione quanto alla ritenuta disposizione patrimoniale senza corrispettivo, tenuto conto che il contratto di cessione, stipulato in epoca precedente al fallimento, aveva prima rata di scadenza dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e non si sarebbe tenuto conto dell'effetto interruttivo di cui all'art. 72 legge fall. tanto che poi, al contratto era stata data esecuzione in sede fallimentare con l'integrale pagamento del prezzo convenuto e gli interessi. Sicché l'operazione non era stata tale da esporre a pericolo concreto il patrimonio sociale. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. con esclusione della circostanza aggravante. 3. Risultano depositati motivi nuovi, con p.e.c. del 8 ottobre 2021, con i quali, oltre a ripercorrere le linee del ricorso principale, senza aggiungere ulteriori censure rispetto a quelle formulate in quella sede, la difesa evidenzia che sarebbe emersa: -la puntuale dimostrazione dell'effettiva destinazione causale dei beni della società poi dichiarata fallita (si richiama Sez. 5, 17/01/2020 n. 17228); -il non avvenuto occultamento, da parte dell'imputato, del diritto di credito verso la Laprogema derivante dal contratto di vendita non compiuta mente eseguito; -la condotta della Laprogema, anche in relazione a quella precedente dell'imputato, la cui portata pregiudizievole risulta annullata per effetto di specifico atto di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio dell'impresa fallita (richiamando Sez. 5, del 9 dicembre 2019 n. 11297) rappresentato dal pagamento, a seguito della decisione dalla curatela di dare esecuzione al contratto rateizzato di vendita, del congruo corrispettivo e degli interessi indennizzanti; -la riconosciuta regolarità della tenuta dei libri e scritture contabili della fallita, che implica la correttezza delle operazioni contabili e negoziali riconducibili all'imputato, che escludono la loro finalizzazione alla consumazione di reati di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, del 23 ottobre 2018 n. 57125); -l'avvenuta riscossione, in conformità all'intervenuta operatività del curatore fallimentare, del credito rateizzato che, in unione alle circostanze sopra dedotte, esclude la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia del rapporto contratto (Sez. 5, 14 giugno 2019 n. 45130). 3.1.11 Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 1/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o, comunque, contenente censure non consentite in sede di legittimità. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La contestazione in relazione alla quale è stata pronunciata condanna, poi confermata dalla Corte territoriale, opera soltanto incidentalmente, come correttamente affermato nella pronuncia impugnata, il riferimento alla mancata specificazione, in fattura, dei beni ceduti. Anzi, la contestazione indica detta circostanza tra parentesi, mentre la condotta distrattiva ascritta al ricorrente viene descritta ampiamente come relativa alla cessione senza corrispettivo di beni (strutture per allestimento di stand) dalla fallita, di cui il ricorrente era amministratore unico, alla Laprogema, ritenuta, con ragionamento non manifestamente illogico, del pari, riconducibile al predetto. Di qui la manifesta infondatezza dell'eccepita violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. L'ulteriore violazione denunciata, relativa alla dedotta mancata verifica della sussistenza del nesso causale tra l'evento distrattivo e il fallimento, è solo enunciata e risulta generica in quanto non puntualmente tarata rispetto alle singole descritte condotte, reputate pericolose. In ogni caso, si osserva che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, che si collega alla peculiarità della normativa concorsuale, l'imprenditore è considerato soggetto posto in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Sul punto, infine, si osserva che secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatti distrattivi, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, all'uopo, specifici indici di "fraudolenza" (quale la vendita di beni senza corrispettivo ad altra società del pari riconducibile all'imputato) con accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. 1.1.11 secondo motivo è inammissibile.Si sollecita, invero, l'inammissibile rilettura o l'esame di fonti di prova (documento di trasporto dei beni ceduti; ultimo inventario al 31 dicembre 2012, prima della cessione) e la ricostruzione, in senso alternativo a quella sposata dalle convergenti sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), in ordine ai rapporti tra le società, cedente e cessionaria, nonché ai poteri gestori di fatto, riconosciuti all'imputato con riferimento alla LaProgema, operazioni del tutto inibite in sede di legittimità a fronte di argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Va, al riguardo, rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), bensì sulla base delle concrete attività dispiegate, in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili — secondo validate massime di esperienza — ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Si tratta, peraltro, di apprezzamento — che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione — che non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., dunque presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo non occasionale o non episodico. La prova della posizione di amministratore di fatto, esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare. Appare, poi, del tutto non rilevante ai fini che interessano la circostanza dedotta, relativa all'avvenuto pagamento del compenso pattuito pari a euro 40mila, corrisposto al curatore, oltre al rimborso di spese e interessi, tenuto conto che, per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale — perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore — viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, non sono significative le attività compiute ex post, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951; Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983). 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla disposizione patrimoniale senza corrispettivo, relativa al contratto di cessione con prima rata di scadenza successiva al fallimento, si evidenzia che la pronuncia impugnata, all'uopo valorizza, quale indice di fraudolenza, il momento in cui si colloca la disposizione, cioè quando era già concreta l'ipotesi di fallimento, trovandosi la [OSCURATO:SOCIETA]. in difficoltà, circostanza con la quale la censura non si confronta specificamente. Del pari risulta non rilevante, ai fini dell'integrazione della condotta distrattiva, per le ragioni già esposte al § 1.1. la successiva esecuzione del contratto, in sede fallimentare, con l'integrale pagamento del prezzo convenuto e gli interessi. 1.3.11 quarto motivo è generico e meramente assertivo, in quanto privo della indicazione, specifica, delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui fonda, quanto al dedotto vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584). Del resto, sul punto, la motivazione della Corte territoriale è congrua e sufficiente, tenuto conto del pacifico indirizzo di questa Corte per il quale (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.2606109 secondo cui, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. Inedito e, dunque, non ammissibile (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940) appare invece il motivo di ricorso, secondo l'incontestata sintesi dei motivi di appello di cui alle pagg. 2 e sgg. della sentenza impugnata, relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. con esclusione della circostanza aggravante. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua