CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 gennaio 2022
Cassazione n. 29724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ADINOLFI Paolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Castrovillari, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione delle somme all'avente diritto FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 06/01/2022 il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame formalizzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 17/11/2021, aventi ad oggetto la somma complessiva di C 79.230,00, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico ed articolato motivo che il mero possesso di un'ingente somma di denaro non poteva di per sé giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio in assenza di riscontri investigativi in merito all'esistenza di un delitto presupposto, essendo necessario che esso risultasse, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, astrattamente configurabile e precisamente individuato nella sua tipologia; richiamava a tal fine la giurisprudenza di questa corte e rilevava che i precedenti penali, piuttosto datati, e le dichiarazioni rese al momento del fermo non costituivano elementi esaustivi in relazione al fumus commissi delicti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Cass. sez.5, sent. n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez. Un., sent. n. 5876 del 2004, Bevilacqua). Si ritiene altresì che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., sent. n.25932 del 2008, Ivanov). 5. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte che si è occupata più volte di casi analoghi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, sent. n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, sent. n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). 6. Nel caso in esame, il Tribunale - applicando correttamente il principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (ex multis Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206) - ha ritenuto che l'ingente somma di danaro detenuta dal ricorrente all'interno di una autovettura nella quale stava viaggiando, fosse di provenienza delittuosa sulla base di più indici di natura logica, tutti convergenti nel senso indicato, costituiti: - dall'elevato ammontare della liquidità, pari, complessivamente, ad euro 79.350,00; - dal confezionamento delle banconote in mazzette (con modalità inusuali nel lecito circuito degli affari); - dal possesso di 6 carte poste pay, bancoposta e annerican express;- dalla presenza sulla vettura di fatture e documenti di trasporto emessi da diverse società di Montoro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl o da Il tasso srl, relativamente a merce in pelle; - dallo svolgimento di occupazione lavorativa di operatore socio-sanitario da parte del ricorrente, di per sé incompatibile con la movimentazione di ingenti somme; - dall'aver costui fornito, con dichiarazione spontanea, spiegazioni poco plausibili in ordine alla provenienza del denaro (prestiti senza interessi, consegna a terze persone); - dal coinvolgimento in reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di truffa, con conseguente trasmissione degli atti per connessione alla Procura di Avellino, circostanza che sottende l'esistenza di un concomitante procedimento penale. 7. Va tenuto conto, in questo come in analoghi casi, del contesto procedimentale di riferimento, ancora in fase embrionale - anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del reato presupposto - e della impossibilità di censurare, in questa sede, la sussistenza di vizi logici della motivazione, la quale, nel caso in esame e per quanto detto, non può ritenersi meramente apparente circa la provenienza delittuosa della somma sequestrata. Anche in ordine al periculum in mora, la valutazione è immune da censure, in quanto la disponibilità del denaro implica la possibilità di utilizzo, così aggravandosi le conseguenze del delitto ricettivo. 8. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma i