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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 18632/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9236/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 186; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5964/2016 de lla Corte d’Appello di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1.

La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso gli avvisi di pagamento dal numero 1018 al numero 1119 e n 1316 emessi il 6.7.2011 e notificati dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativi a canoni di concessione di aree pubbliche per l’installazione di impianti pubblicitari per l’anno 2006.

2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5964 / 20 16 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , respingeva l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,confermava la sentenza impugnata in punto di applicabilità al tributo in esame della prescrizione quinquennale,ex art 2548, n. 3 cod. civ.,assumendo all’uopo rilievo la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per il pagamento dell’ultima rata del canone relativo all’anno 2006.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.

5. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che

1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2948, n. 3, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP).

La ricorrente in via preliminare rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma, in ragione del termine di pagamento dell’ultima rata fissato al [OSCURATO:DATA_NASCITA], al momento della notifica degli avvisi (3.11.2011), non era intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 3, cod. civ.Rileva, poi la ricorrente che, in ragione della Delibera n 26 del 30.1.2006 , i termini per il pagamento della COSAP per l’anno 2006 erano stati prorogati al 30.4.2006 e, conseguentemente, nel caso di pagamento rateale,come nel caso di specie, il pagamento dell’ultima rata inizialmente fissato 1.5.2006 era slittato al 1.1.2007 e dunque, tale data era da individuarsi quale dies a quoda cui far decorrere la suindicata prescrizione.

Infine, la ricorrente rilevava l’inapplicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale, in quanto si è in presenza di concessione rilasciata anno per anno che prevede il versamento di una somma unitaria (ancorché con possibilità di pagamento rateale) e, dunque, non di un pagamento periodico, con conseguente assoggettamento alla prescrizione ordinaria.

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte (Cass. n. 3710 del 2019 -Rv. 652735 - 01) ha affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui «In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d.

"COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.».

In buona sostanza, il pagamento in esame non è assimilabile, n ́ al canone previsto in caso di locazione,ń alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, ̀ sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione eche, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell’anno (Cass.n. 21353 del 2019).

Al riguardo non rileva neanche l’art. 2948, n. 4 cod.civ., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell’apposito indennizzo.

Nella specie, occorre tener conto del fatto che la società controricorrente si era avvalsa della facoltà di pagare ratealmente la COSAP e, per effetto di tale scelta, l’ultima rata relativa all’anno 2006 era scaduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Da tale data decorrevano i termini di prescrizione del diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] – dovendosi sul punto ritenere corretta l’affermazione della Corte d’Appello circa l’inconferenza della Delibera n. 26 del 2006 avente ad oggetto la proroga del solo pagamento in unica soluzione dal 31.1.2006 al 30.4.2006 – e, dunque, la notifica degli avvisi avvenuta il 3.11.2011 è da considerarsi tempestiva.

4. All’accoglimento del ricorso consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, al fine di valutare le doglianze di merito proposte dalla controricorrente avverso gli avvisi di pagamento proposte in via subordinata rispetto all’eccepita prescrizione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorsoe, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’Appello di Roma in diversa composizione che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi agli indicati principi e regolare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9236/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 186; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5964/2016 de lla Corte d’Appello di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso gli avvisi di pagamento dal numero 1018 al numero 1119 e n 1316 emessi il 6.7.2011 e notificati dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativi a canoni di concessione di aree pubbliche per l’installazione di impianti pubblicitari per l’anno 2006. 2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5964 / 20 16 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , respingeva l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,confermava la sentenza impugnata in punto di applicabilità al tributo in esame della prescrizione quinquennale,ex art 2548, n. 3 cod. civ.,assumendo all’uopo rilievo la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per il pagamento dell’ultima rata del canone relativo all’anno 2006. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2948, n. 3, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP). La ricorrente in via preliminare rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma, in ragione del termine di pagamento dell’ultima rata fissato al [OSCURATO:DATA_NASCITA], al momento della notifica degli avvisi (3.11.2011), non era intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 3, cod. civ.Rileva, poi la ricorrente che, in ragione della Delibera n 26 del 30.1.2006 , i termini per il pagamento della COSAP per l’anno 2006 erano stati prorogati al 30.4.2006 e, conseguentemente, nel caso di pagamento rateale,come nel caso di specie, il pagamento dell’ultima rata inizialmente fissato 1.5.2006 era slittato al 1.1.2007 e dunque, tale data era da individuarsi quale dies a quoda cui far decorrere la suindicata prescrizione. Infine, la ricorrente rilevava l’inapplicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale, in quanto si è in presenza di concessione rilasciata anno per anno che prevede il versamento di una somma unitaria (ancorché con possibilità di pagamento rateale) e, dunque, non di un pagamento periodico, con conseguente assoggettamento alla prescrizione ordinaria. 3. Il ricorso è fondato. Questa Corte (Cass. n. 3710 del 2019 -Rv. 652735 - 01) ha affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui «In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.». In buona sostanza, il pagamento in esame non è assimilabile, n ́ al canone previsto in caso di locazione,ń alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, ̀ sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione eche, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell’anno (Cass.n. 21353 del 2019). Al riguardo non rileva neanche l’art. 2948, n. 4 cod.civ., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell’apposito indennizzo. Nella specie, occorre tener conto del fatto che la società controricorrente si era avvalsa della facoltà di pagare ratealmente la COSAP e, per effetto di tale scelta, l’ultima rata relativa all’anno 2006 era scaduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Da tale data decorrevano i termini di prescrizione del diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] – dovendosi sul punto ritenere corretta l’affermazione della Corte d’Appello circa l’inconferenza della Delibera n. 26 del 2006 avente ad oggetto la proroga del solo pagamento in unica soluzione dal 31.1.2006 al 30.4.2006 – e, dunque, la notifica degli avvisi avvenuta il 3.11.2011 è da considerarsi tempestiva. 4. All’accoglimento del ricorso consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, al fine di valutare le doglianze di merito proposte dalla controricorrente avverso gli avvisi di pagamento proposte in via subordinata rispetto all’eccepita prescrizione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorsoe, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’Appello di Roma in diversa composizione che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi agli indicati principi e regolare
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