CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04025T) nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato ai motivi dedotti e alle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 gennaio 2022 il Giudice di pace di Perugia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lvo n. 286/1998, accertato 1'11 luglio 2018, condannandola alla pena di € 15.000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza di giustificato motivo determinato dalla condizione di indigenza economica. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva, e del giudizio di comparazione limitato all'equivalenza fra recidiva e attenuanti generiche. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della commisurazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo in parte fondato, nei termini di seguito specificati. 1. La censura motivazionale, denunciata col primo motivo, è generica. Infatti, il motivo non rappresenta in termini specifici che fosse stata allegata dalla difesa la sussistenza in capo all'imputata di una particolare condizione di precarietà economica, tale da impedirle, a distanza di circa dieci mesi dal provvedimento di espulsione, di darvi ottemperanza. Ne consegue che la censura proposta, generica nella prospettazione del presupposto che avrebbe fatto sorgere l'onere motivazionale in capo al primo giudice, va ritenuta inammissibile. 2. Il secondo motivo è fondato. In atti sono trascritte le conclusioni del difensore, che aveva chiesto l'esclusione della recidiva e, in ogni caso, la prevalenza su di essa delle attenuanti generiche.Il primo giudice si è limitato a riconoscere le attenuanti generiche e a ritenerle equivalenti alla recidiva, senza alcuna considerazione né sul giudizio di applicazione della recidiva né sul giudizio di comparazione tra circostanze - punti della decisione oggetto di specifica richiesta da parte della difesa -, giudizi funzionali all'esercizio della discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena e, dunque, sottoposti all'onere motivazionale. Onere che, nel caso di specie, il giudice non ha assolto, nemmeno implicitamente, mancando nella motivazione alcun riferimento alle precedenti condanne. 3. Il terzo motivo censura, sotto il profilo motivazionale, la commisurazione della pena inflitta. La pena è stata commisurata nel minimo edittale, e dunque non necessitava di espressa motivazione. Peraltro, il motivo riguarda punto della decisione connesso a quelli oggetto di annullamento, e dunque deve intendersi assorbito. 4. Va, dunque, disposto annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al giudizio di comparazione tra le circostanze, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di Pace di Perugia, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a rinnovare il giudizio sugli indicati punti evitando l'omissione motivazionale censurata. Il connesso motivo sulla commisurazione della pena base è assorbito e il punto dovrà essere nuovamente oggetto del giudizio. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al giudizio di comparazione tra le circostanze e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di Pace di Perugia, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il o ricors