Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 agosto 1971

Cassazione n. 42067/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9 giugno 2022, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari) a [OSCURATO:PERSONA], indagato per usura ed estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e turbata libertà degli incanti.

1.1. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando come all'udienza del 7 giugno 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse eccepito il difetto di notifica nei suoi riguardi, per cui il Tribunale aveva rinviato l'udienza al 9 giugno 2022, considerando data a verbale la notifica dell'avviso; a tale udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi tra la data di notificazione dell'avviso di fissazione ed il giorno di celebrazione del procedimento; ciò premesso, il difensore lamenta che era errata la motivazione di rigetto dell'eccezione sul presupposto che non sarebbe stata tempestivamente formulata, visto che la prima udienza alla quale la questione poteva essere sollevata era proprio quella del 9 giugno.

1.2. Quanto alla presunta condotta usuraria consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il difensore osserva che nella formulazione dell'imputazione il tasso di interesse non era su base annuale, come ritenuto dal Tribunale, ma mensile e che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il decidente aveva qualificato la posizione processuale di Mondella come imputato in procedimento connesso, per cui non si comprendeva come si fosse potuto ritenere aprioristicamente attendibile Mondella, ignorando ogni argomentazione difensiva sulle discrasie ravvisate; il Tribunale aveva anche omesso di esaminare i fatti specificatamente dedotti nel secondo motivo di riesame e le relative prove documentali, evidentemente incompatibili con la ricostruzione offerta da Mondella; non era poi stato considerata l'impossibilità che un immobile gravato da antecedenti iscrizioni ipotecarie dell'importo complessivo di C 2.360.174,70 potesse avere la funzione di garanzia di un prestito chirografario di C 200.000,00.

Quanto poi al contestato stato di bisogno di cui avrebbe sofferto Mondella, il difensore rileva che una attenta lettura del compendio difensivo avrebbe evidenziato che Mondella operava non solo tramite la propria ditta individuale, ma anche attraverso società a lui riconducibili, e che tra le uscite della ditta individuale si ravvisavano ingiustificati importi di valore rilevante a favore di società partecipate o possedute da Mondella (come dichiarato dallo stesso); doveva poi essere evidenziato che il fallimento della ditta individuale era intervenuto solo due anni e mezzo dopo le ipotizzate condotte criminose, in ragione della precisa scelta di Mondella di dissipare il proprio patrimonio in favore di società a lui riconducibili; il Tribunale aveva omesso di valutare tutti gli atti dei giudizi civili e le denunce penali (che venivano descritti nelle pagine da 15 in avanti) presentati dal ricorrente e da soggetti terzi, sintomatici della effettiva volontà di [OSCURATO:PERSONA] di acquisire l'immobile gravato dalle ipoteche piuttosto che di elargire una somma a titolo di prestito a Mondella per cui, non esistendo un prestito, non sussisteva il reato di usura; fino al 2017 Mondella non aveva fatto alcun riferimento al pagamento di interessi usurari, così per le dichiarazioni rese il 23 maggio 2018, visto che la prima volta che Mondella aveva parlato di interessi usurari era stato nel verbale del 15 novembre 2019 Il difensore lamenta che il Tribunale aveva totalmente omesso di esaminare e motivare in relazione ai motivi di riesame contenuti nella memoria del 7 giugno 2022 ed alla relativa documentazione.

1.3. Relativamente al capo B) della provvisoria incolpazione, un primo rilievo meritava l'intervenuto annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; sotto il medesimo profilo, con pronuncia del 4 giugno 2022 era stata accolta l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], titolare del credito con riguardo al capo D), per cui conseguiva l'ineludibile presa d'atto di una complessiva e reiteratamente evidenziata carenza di riscontri investigativi all'ipotesi accusatoria, interamente basata sul narrato di Montella il cui contenuto, privo di riscontri, contrastava con indubbie evidenze fattuali (si da riferimento alle risultanze intercettative in atti); la rilevanza di una corretta valutazione delle emergenze processuali si traduceva nella necessità di desumere l'astio di Mondella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la complessiva inattendibilità anche in ordine alle ulteriori dichiarazioni, ivi comprese le minacce asseritamente profferite da Ventrice, prive di qualsiasi riscontro; appariva inoltre del tutto carente la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuiva verosimiglianza al racconto di Mondella relativo alla proposta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] e in presenza di [OSCURATO:PERSONA], di versare la somma pari ad € 1.600.000 in cambio della apposizione di una firma priva di valore giuridico, visto che una simile proposta sarebbe stata non solo sconveniente sotto il profilo giuridico, ma anche giuridicamente inattuabile; ed ancora, con riferimento alla presunta intimidazione subita da Mondella nel residence "[OSCURATO:PERSONA]" del 4.2.2019, la difesa aveva evidenziato che si trattava di furto con scasso in tre appartamenti di proprietà di terzi stranieri, episodio per il quale Mondella non rivestiva la persona offesa, né i fatti erano ricollegabili agli indagati; i presunti episodi intimidatori sarebbero avvenuti in un periodo in cui la procedura di vendita all'asta non risultava ancora avviata; a settembre 2018 l'immobile non era ancora in vendita e in data 4.9.2019 Mondella aveva comunque partecipato all'asta, elementi dai quali desumere l'assenza di ogni incidenza causale delle vicende anteriori al 4.9.2019 sulla libera formazione della volontà di Mondella, che peraltro aveva dichiarato di non essere mai stato destinatario di alcuna richiesta avente caratteri intimidatori; le affermazioni di Mondella sulla richiesta formulata da Ventrice il 12 ottobre 2019 erano smentite dalla conversazione del 16 ottobre 2019 tra Mondella e [OSCURATO:PERSONA]; l'affermazione in costanza del presunto accordo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a sostituirsi al rapporto debitorio di Mondella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a condizione che il figlio di Mondella (Domenico) non partecipasse all'asta si scontrava con l'intercettazione telefonica e con il fatto che la Dafne s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato offerta per partecipare all'asta giudiziaria il 4.9.2019, per cui a quella data non si era verificata alcuna condotta intimidatoria.

Non sussisteva quindi alcuna minaccia, visto che la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non partecipare alle successive aste non era stata coartata, ma era del tutto libera, e neppure del danno in quanto la possibilità di partecipare ad una gara non è elemento componente del patrimonio della persona offesa, che dunque non subisce una deminutio nel caso in cui detta partecipazione le sia impedita; mancava anche il conseguimento dell'ingiusto profitto, visto che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] non appariva intesa a conseguire un guadagno maggiore rispetto al prezzo dell'aggiudicazione

1.4. Il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., richiamando le pronunce di annullamento intervenute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e considerando che l'iniziativa personale di Ventrice non poteva di per sé rappresentare elemento sufficiente a sostenere l'aggravante in questione; inoltre, non vi era alcun elemento dal quale desumere con alto grado di probabilità la riconducibilità degli atti intimidatori prospettati all'azione di [OSCURATO:PERSONA], e beneficiario ultimo della fattispecie sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] e non la consorteria criminale di riferimento nel suo insieme

1.5. Il difensore osserva come non apparisse condivisibile neppure l'apparato argornentativo a sostegno delle pretese esigenze cautelari, visto che nel provvedimento gravato, alla mera elencazione di pronunce giurisprudenziali seguiva la pedissequa trasposizione degli argomenti contenuti nell'ordinanza genetica oggetto di quanto al giudizio di adeguatezza della misura applicata in ragione della contestata aggravante mafiosa e che non si era tenuto conto della precarie condizioni di salute sofferte dall'indagato. 45618 del 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. L'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prevede che "Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo

127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore".

Il predetto termine va computato in giorni liberi, ovvero non tenendo conto del giorno in cui venga ricevuto il prescritto avviso e di quello in cui venga celebrata l'udienza.

Nel caso in esame, tra l'avviso effettuato all'udienza del 7 giugno 2022, da valere quale notifica del rinvio, secondo quanto disposto dal Tribunale, e l'udienza del 9 giugno 2022, è passato un solo giorno libero, il che comporta la nullità dell'udienza per violazione del termine a comparire.

1.1. Deve, infatti, essere ribadito che, nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200 - 01).

1.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deve ritenere che l'eccezione sia stata tempestiva.

La nullità si è, infatti, verificata non il 7 giugno 2022, quando è stato disposto il rinvio dell'udienza camerale, ma il 9 giugno 2022, quando è stata celebrata l'udienza camerale in violazione del prescritto termine a comparire;nessun onere di eccepire la predetta nullità all'udienza del 7 giugno 2022 aveva il difensore, perché essa non si era ancora verificata; peraltro, l'udienza del 7 giugno 2022 si era conclusa con la comunicazione della data del rinvio, per cui non vi sarebbe stato comunque spazio per sollevare un'eccezione.

1.3. Come osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841 - 01), "nè vale obiettare che la conclusione alla quale si è pervenuti potrebbe compromettere la tempestiva emissione della decisone sul riesame con le conseguenze dell'art. 309 c. 10 c.p.p.: basti rilevare che l'eventuale inefficacia della misura, posta a tutela del soggetto da essa colpito, non può essere impedita interpretando a scapito del medesimo la normativa che assicura non solo la sua comparizione all'udienza del riesame, ma anche, e soprattutto, la possibilità concreta dell'esercizio al diritto di difesa.

A ciò aggiungasi che le esigenze di celerità del processo sono state valutate a monte dal legislatore nel momento in cui ha stabilito un termine a disposizione delle parti assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 c.p.p.: poichè detto termine per la parte privata è funzionale non solo all'intervento all'udienza, ma altresì a consentire la preparazione di argomentazioni difensive e l'elaborazione di eventuali motivi nuovi (cit. Cass. 93/02 761), va negato che una sua ulteriore compressione, ai fini di fare scattare una sanatoria che non si armonizza con la peculiarità del procedimento, possa essere attuata dall'interprete."

1.4. Poiché la nullità si è trasmessa all'ordinanza gravata, la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro: si dovrà riesaminare l'istanza, previa rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 324 cod.proc.pen.

Da ciò consegue che superfluo appare l'esame di tutti gli altri motivi del proposto ricorso.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9 giugno 2022, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari) a [OSCURATO:PERSONA], indagato per usura ed estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e turbata libertà degli incanti. 1.1. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando come all'udienza del 7 giugno 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse eccepito il difetto di notifica nei suoi riguardi, per cui il Tribunale aveva rinviato l'udienza al 9 giugno 2022, considerando data a verbale la notifica dell'avviso; a tale udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi tra la data di notificazione dell'avviso di fissazione ed il giorno di celebrazione del procedimento; ciò premesso, il difensore lamenta che era errata la motivazione di rigetto dell'eccezione sul presupposto che non sarebbe stata tempestivamente formulata, visto che la prima udienza alla quale la questione poteva essere sollevata era proprio quella del 9 giugno. 1.2. Quanto alla presunta condotta usuraria consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il difensore osserva che nella formulazione dell'imputazione il tasso di interesse non era su base annuale, come ritenuto dal Tribunale, ma mensile e che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il decidente aveva qualificato la posizione processuale di Mondella come imputato in procedimento connesso, per cui non si comprendeva come si fosse potuto ritenere aprioristicamente attendibile Mondella, ignorando ogni argomentazione difensiva sulle discrasie ravvisate; il Tribunale aveva anche omesso di esaminare i fatti specificatamente dedotti nel secondo motivo di riesame e le relative prove documentali, evidentemente incompatibili con la ricostruzione offerta da Mondella; non era poi stato considerata l'impossibilità che un immobile gravato da antecedenti iscrizioni ipotecarie dell'importo complessivo di C 2.360.174,70 potesse avere la funzione di garanzia di un prestito chirografario di C 200.000,00. Quanto poi al contestato stato di bisogno di cui avrebbe sofferto Mondella, il difensore rileva che una attenta lettura del compendio difensivo avrebbe evidenziato che Mondella operava non solo tramite la propria ditta individuale, ma anche attraverso società a lui riconducibili, e che tra le uscite della ditta individuale si ravvisavano ingiustificati importi di valore rilevante a favore di società partecipate o possedute da Mondella (come dichiarato dallo stesso); doveva poi essere evidenziato che il fallimento della ditta individuale era intervenuto solo due anni e mezzo dopo le ipotizzate condotte criminose, in ragione della precisa scelta di Mondella di dissipare il proprio patrimonio in favore di società a lui riconducibili; il Tribunale aveva omesso di valutare tutti gli atti dei giudizi civili e le denunce penali (che venivano descritti nelle pagine da 15 in avanti) presentati dal ricorrente e da soggetti terzi, sintomatici della effettiva volontà di [OSCURATO:PERSONA] di acquisire l'immobile gravato dalle ipoteche piuttosto che di elargire una somma a titolo di prestito a Mondella per cui, non esistendo un prestito, non sussisteva il reato di usura; fino al 2017 Mondella non aveva fatto alcun riferimento al pagamento di interessi usurari, così per le dichiarazioni rese il 23 maggio 2018, visto che la prima volta che Mondella aveva parlato di interessi usurari era stato nel verbale del 15 novembre 2019 Il difensore lamenta che il Tribunale aveva totalmente omesso di esaminare e motivare in relazione ai motivi di riesame contenuti nella memoria del 7 giugno 2022 ed alla relativa documentazione. 1.3. Relativamente al capo B) della provvisoria incolpazione, un primo rilievo meritava l'intervenuto annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; sotto il medesimo profilo, con pronuncia del 4 giugno 2022 era stata accolta l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], titolare del credito con riguardo al capo D), per cui conseguiva l'ineludibile presa d'atto di una complessiva e reiteratamente evidenziata carenza di riscontri investigativi all'ipotesi accusatoria, interamente basata sul narrato di Montella il cui contenuto, privo di riscontri, contrastava con indubbie evidenze fattuali (si da riferimento alle risultanze intercettative in atti); la rilevanza di una corretta valutazione delle emergenze processuali si traduceva nella necessità di desumere l'astio di Mondella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la complessiva inattendibilità anche in ordine alle ulteriori dichiarazioni, ivi comprese le minacce asseritamente profferite da Ventrice, prive di qualsiasi riscontro; appariva inoltre del tutto carente la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuiva verosimiglianza al racconto di Mondella relativo alla proposta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] e in presenza di [OSCURATO:PERSONA], di versare la somma pari ad € 1.600.000 in cambio della apposizione di una firma priva di valore giuridico, visto che una simile proposta sarebbe stata non solo sconveniente sotto il profilo giuridico, ma anche giuridicamente inattuabile; ed ancora, con riferimento alla presunta intimidazione subita da Mondella nel residence "[OSCURATO:PERSONA]" del 4.2.2019, la difesa aveva evidenziato che si trattava di furto con scasso in tre appartamenti di proprietà di terzi stranieri, episodio per il quale Mondella non rivestiva la persona offesa, né i fatti erano ricollegabili agli indagati; i presunti episodi intimidatori sarebbero avvenuti in un periodo in cui la procedura di vendita all'asta non risultava ancora avviata; a settembre 2018 l'immobile non era ancora in vendita e in data 4.9.2019 Mondella aveva comunque partecipato all'asta, elementi dai quali desumere l'assenza di ogni incidenza causale delle vicende anteriori al 4.9.2019 sulla libera formazione della volontà di Mondella, che peraltro aveva dichiarato di non essere mai stato destinatario di alcuna richiesta avente caratteri intimidatori; le affermazioni di Mondella sulla richiesta formulata da Ventrice il 12 ottobre 2019 erano smentite dalla conversazione del 16 ottobre 2019 tra Mondella e [OSCURATO:PERSONA]; l'affermazione in costanza del presunto accordo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a sostituirsi al rapporto debitorio di Mondella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a condizione che il figlio di Mondella (Domenico) non partecipasse all'asta si scontrava con l'intercettazione telefonica e con il fatto che la Dafne s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato offerta per partecipare all'asta giudiziaria il 4.9.2019, per cui a quella data non si era verificata alcuna condotta intimidatoria. Non sussisteva quindi alcuna minaccia, visto che la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non partecipare alle successive aste non era stata coartata, ma era del tutto libera, e neppure del danno in quanto la possibilità di partecipare ad una gara non è elemento componente del patrimonio della persona offesa, che dunque non subisce una deminutio nel caso in cui detta partecipazione le sia impedita; mancava anche il conseguimento dell'ingiusto profitto, visto che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] non appariva intesa a conseguire un guadagno maggiore rispetto al prezzo dell'aggiudicazione 1.4. Il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., richiamando le pronunce di annullamento intervenute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e considerando che l'iniziativa personale di Ventrice non poteva di per sé rappresentare elemento sufficiente a sostenere l'aggravante in questione; inoltre, non vi era alcun elemento dal quale desumere con alto grado di probabilità la riconducibilità degli atti intimidatori prospettati all'azione di [OSCURATO:PERSONA], e beneficiario ultimo della fattispecie sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] e non la consorteria criminale di riferimento nel suo insieme 1.5. Il difensore osserva come non apparisse condivisibile neppure l'apparato argornentativo a sostegno delle pretese esigenze cautelari, visto che nel provvedimento gravato, alla mera elencazione di pronunce giurisprudenziali seguiva la pedissequa trasposizione degli argomenti contenuti nell'ordinanza genetica oggetto di quanto al giudizio di adeguatezza della misura applicata in ragione della contestata aggravante mafiosa e che non si era tenuto conto della precarie condizioni di salute sofferte dall'indagato. 45618 del 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prevede che "Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore". Il predetto termine va computato in giorni liberi, ovvero non tenendo conto del giorno in cui venga ricevuto il prescritto avviso e di quello in cui venga celebrata l'udienza. Nel caso in esame, tra l'avviso effettuato all'udienza del 7 giugno 2022, da valere quale notifica del rinvio, secondo quanto disposto dal Tribunale, e l'udienza del 9 giugno 2022, è passato un solo giorno libero, il che comporta la nullità dell'udienza per violazione del termine a comparire. 1.1. Deve, infatti, essere ribadito che, nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200 - 01). 1.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deve ritenere che l'eccezione sia stata tempestiva. La nullità si è, infatti, verificata non il 7 giugno 2022, quando è stato disposto il rinvio dell'udienza camerale, ma il 9 giugno 2022, quando è stata celebrata l'udienza camerale in violazione del prescritto termine a comparire;nessun onere di eccepire la predetta nullità all'udienza del 7 giugno 2022 aveva il difensore, perché essa non si era ancora verificata; peraltro, l'udienza del 7 giugno 2022 si era conclusa con la comunicazione della data del rinvio, per cui non vi sarebbe stato comunque spazio per sollevare un'eccezione. 1.3. Come osservato da questa Corte (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841 - 01), "nè vale obiettare che la conclusione alla quale si è pervenuti potrebbe compromettere la tempestiva emissione della decisone sul riesame con le conseguenze dell'art. 309 c. 10 c.p.p.: basti rilevare che l'eventuale inefficacia della misura, posta a tutela del soggetto da essa colpito, non può essere impedita interpretando a scapito del medesimo la normativa che assicura non solo la sua comparizione all'udienza del riesame, ma anche, e soprattutto, la possibilità concreta dell'esercizio al diritto di difesa. A ciò aggiungasi che le esigenze di celerità del processo sono state valutate a monte dal legislatore nel momento in cui ha stabilito un termine a disposizione delle parti assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 c.p.p.: poichè detto termine per la parte privata è funzionale non solo all'intervento all'udienza, ma altresì a consentire la preparazione di argomentazioni difensive e l'elaborazione di eventuali motivi nuovi (cit. Cass. 93/02 761), va negato che una sua ulteriore compressione, ai fini di fare scattare una sanatoria che non si armonizza con la peculiarità del procedimento, possa essere attuata dall'interprete." 1.4. Poiché la nullità si è trasmessa all'ordinanza gravata, la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro: si dovrà riesaminare l'istanza, previa rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 324 cod.proc.pen. Da ciò consegue che superfluo appare l'esame di tutti gli altri motivi del proposto ricorso. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 42067/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris